CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 aprile 2023
Cassazione n. 17578/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari - sezione distaccata di Sassari, emessa in data 04/04/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito l'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia degli imputati, che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Cagliari - sezione distaccata di Sassari, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Nuoro in data 26/07/2018 - con cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati a pena di giustizia per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale a loro rispettivamente ascritti - rideterminava la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare, ne confronti degli imputati, nella stessa misura della pena detentiva a ciascuno inflitta, confermando, nel resto, la sentenza impugnata. 2. La vicenda riguarda i capi di imputazione sub B) e D): con il primo si contestano ad Ambra e [OSCURATO:PERSONA], quali soci illimitatamente responsabili della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita il 24/11/2011, ed alla madre [OSCURATO:PERSONA], quale terza concorrente, la bancarotta fraudolenta distrattiva e la bancarotta fraudolenta documentale; con il capo D) si contesta ai soli germani Crocenzi, quali amministratori di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita il 20/05/2015, le fattispecie di bancarotta fraudolenta distrattive e documentale, con l'aggravante dal danno patrimoniale di rilevante gravità. In particolare, nel dicembre 2009 la ditta individuale [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] aveva stipulato un contrato di affitto con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., avente ad oggetto un villaggio turistico di proprietà della detta ultima società, dietro pagamento di un canone di euro 500.000,00 annui; poco prima era stato stipulato un contratto con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avente ad oggetto la cessione della disponibilità di sessanta camere del detto villaggio turistico, con la formula "vuoto per pieno", per l'importo di euro 870.000,00, di cui 150.000,00 incassati subito. Nel gennaio 2010 era stata costituita la [OSCURATO:SOCIETA]. - con capitale sociale sottoscritto al 90% dalla nonna novantenne dei germani Crocenzi, nonché amministratrice della società -, a cui erano stati ceduti i crediti residui nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di altro tour operator, quale corrispettivo di un contratto di appalto di servizi, ritenuto del tutto fittizio; la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., quindi, si onerava anche del pagamento dei canoni di affitto verso la società proprietaria del villaggio. Nell'aprile 2010 i due imputati creavano la [OSCURATO:SOCIETA]., conferendo l'azienda individuale, composta da pochissimi mobili, trasferendo alla neocostituita società i debiti verso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; nel giugno 2010 la [OSCURATO:SOCIETA]. conferiva i crediti residui verso i due tour operators alla [OSCURATO:SOCIETA]., e, nel novembre 2010, la [OSCURATO:SOCIETA]. cedeva la titolarità delle quote della [OSCURATO:SOCIETA]. ad [OSCURATO:PERSONA], per un corrispettivo non meglio specificato;quest'ultima riscuoteva i crediti derivanti dai contratti con i tour operators e, quindi, le somme erano riscosse dai due fratelli a fronte di emissione di fatture per operazioni inesistenti. Pertanto, secondo quanto ricostruito dalla sentenza impugnata, alle pagg. 17 e seggi, in sostanza la [OSCURATO:SOCIETA] s,n,c. era stata sin dall'inizio una scatola vuota. 3. In data 06/07/2023 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ricorrono a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo cinque motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 3.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 216, 219, 223 legge fallimentare, vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto la Corte di merito avrebbe travisato le prove relative alla sussistenza di beni e/o crediti suscettibili di distrazione, alla luce del contenuto della relazione del curatore fallimentare e della sentenza emessa in sede civile, da cui emerge come i crediti oggetto della condotta distrattiva non fossero mai entrati a far parte del patrimonio della [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto ceduti prima della costituzione della detta società, incassati da terzi e, quindi, mai entrati nella disponibilità della fallita; la motivazione della sentenza impugnata si incentra sulle vicende della ditta individuale [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA], del tutto estranea alla fallita [OSCURATO:SOCIETA]., alla luce della confusa ricostruzione del curatore fallimentare, laddove, in realtà, emerge dall'istruttoria dibattimentale che [OSCURATO:PERSONA], dopo avere sottoscritto il contratto di locazione del villaggio turistico con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., e prima della costituzione della [OSCURATO:SOCIETA]., aveva disposto la cessione alla [OSCURATO:SOCIETA]. di tutti i contratti stipulati con alcuni tour operators, restando obbligato verso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per il solo pagamento dei canoni di locazione. [OSCURATO:PERSONA], quindi, avrebbe potuto rispondere della condotta di cui al capo B) solo in quanto socio illimitatamente responsabile, mentre [OSCURATO:PERSONA] era rimasta del tutto estranea alla cessione dei crediti alla Framintour s.r.I., e la sua condotta avrebbe dovuto essere valutata solo a partire dalla costituzione della [OSCURATO:SOCIETA].; infine, illogiche sono le ulteriori argomentazioni della sentenza impugnata, posto che la [OSCURATO:SOCIETA]. presentò reclamo, ex art. 679 cod. proc. civ., contro il sequestro conservativo concesso alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; 3.2 violazione di legge, in riferimento agli artt. 216, commi 1 e 2, 223 legge fallimentare, 533, 546 cod. proc. pen., vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto la Corte di merito non si è affatto espressa circa la sussistenza di vantaggi compensativi, data la natura infragruppo delle operazioni esaminate, trattandosi di società collegate da un rapporto di associazione in partecipazione, per cui la cessione dei crediti dalla controllante [OSCURATO:SOCIETA]. alla controllata [OSCURATO:SOCIETA]. giustificava la compensazione tra reciproci crediti/debiti; del tutto illogicamente, inoltre, la sentenza impugnata ha escluso la rilevanza della pronuncia assolutoria del Tribunale di Velletri nei confronti degli imputati, per i medesimi fatti, in relazione al fallimento della Frannitour s.r.I.; 3.3 violazione di legge, in riferimento agli artt. 216, commi 1 e 2, 223 legge fallimentare, 533, 546 cod. proc. pen., vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto la Corte di merito non ha adeguatamente spiegato per quali ragioni [OSCURATO:PERSONA] dovesse essere considerato amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]., nonostante il motivo di appello specificamente formulato; 3.4 violazione di legge, in riferimento agli artt. 216, commi 1 e 2, 219, comma 1, 223 legge fallimentare, 533, 546 cod. proc. pen., vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto non è stata adeguatamente motivata la sussistenza della circostanza aggravante relativa al capo D), essendo stato richiamato il passivo della diversa società [OSCURATO:SOCIETA]., posto che il passivo della [OSCURATO:SOCIETA]. non era mai stato individuato, essendo stata la procedura chiusa ai sensi dell'art. 102 legge fallimentare, laddove la sussistenza dell'aggravante avrebbe dovuto essere valutata in riferimento al pregiudizio concreto subito dai creditori; 3.5 violazione di legge, in riferimento agli artt. 62-bis cod. pen., 533, 546 cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., quanto alla motivazione circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che non può fondarsi solo sulla condotta processuale degli imputati. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono fondati limitatamente alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 4, legge fallimentare, ritenuta sussistente in relazione alla fattispecie ascritta ai predetti ricorrenti al capo D), mentre, nel resto, i ricorsi vanno rigettati in quanto infondati, così come risulta infondato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Quanto al primo motivo di ricorso, esso appare meramente reiterativo delle doglianze espresse in sede di gravame, rispetto alle quali la Corte di merito ha fornito più che adeguata e logica motivazione. In particolare, la sentenza impugnata - all'esito dell'analisi delle scansioni relative alla costituzione delle società coinvolte nella vicenda, come in precedenza sintetizzate - ha affermato come alla [OSCURATO:SOCIETA]., costituita il 15/04/2010, era stata conferita la ditta individuale [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, anche il preesistente contratto di affitto di azienda del villaggio turistico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; in particolare, dalla relazione del curatore fallimentare era emerso come la detta s.n.c. fosse stata istituita per proseguire la gestione del villaggio turistico dato in affitto alla ditta individuale. In realtà, quindi, la vicenda processuale va valutata nel suo complesso, come emerge dalla scansione motivazionale della sentenza impugnata, che ha considerato che la sussistenza di crediti facenti parte del patrimonio societario della [OSCURATO:SOCIETA]. fosse dimostrata proprio dal fatto che, dopo la costituzione della [OSCURATO:SOCIETA]. - anch'essa da considerarsi una scatola vuota per le illustrate modalità di intestazione della stessa alla nonna novantenne dei ricorrenti -, il Crocenzi, ancor prima di attendere la registrazione dell'atto costitutivo, aveva ceduto tutti i crediti residui nei confronti del tour operator [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., pari ad euro 720.000,00, incassando poi l'importo delle tessere club dei clienti che fruivano dei servizi del villaggio, per la somma di almeno 100.000,00 euro. Inoltre, con l'atto di appalto per prestazione di servizi - considerato del tutto privo di causa - il pagamento dei canoni era stato posto a carico della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., anch'essa, come detto, una scatola vuota. In realtà, al contratto di affitto di azienda nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non era mai stata data esecuzione, tanto è vero lo stesso era stato dichiarato risolto per inadempimento e, nella primavera del 2010, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva attivato la procedura ex art. 700 cod. proc. civ. per ottenere la restituzione dell'immobile, chiedendo, quindi, il sequestro conservativo di detto complesso, oltre che delle somme e dei crediti vantati nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., quale società subentrante nelle obbligazioni della ditta individuale di [OSCURATO:PERSONA]. Su tale circostanza, inoltre, la Corte di merito ha sottolineato come, nell'ambito del giudizio civile promosso ex art. 669 cod. proc. civ. dalla [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., il legale rappresentante della stessa, [OSCURATO:PERSONA], individuava la detta società quale successore a titolo universale della ditta individuale [OSCURATO:SOCIETA] di Fra nceso Croce nzi. Peraltro, la conseguenzialità delle vorticose operazioni di costituzione e di cessione dei rapporti alle dette società risulta chiaramente descritta dal curatore fallimentare alla pag. 25 della sentenza impugnata. Quanto al secondo motivo di ricorso, la deduzione appare del tutto generica, non comprendendosi in cosa dovrebbero essere individuati i vantaggi compensativi, mancando del tutto, al riguardo, una specifica argomentazione in ricorso; peraltro, la deduzione appare neanche posta a fondamento dei motivi di appello. 5 t Né si confronta con la motivazione della sentenza impugnata la doglianza concernente la mancata considerazione della sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Velletri in relazione al fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., in quanto la Corte di merito ha evidenziato come la pronuncia assolutoria non avesse preso in considerazione la complessità delle vicende societarie, né, in particolare, il passaggio del credito di 780.000,00 euro dalla [OSCURATO:SOCIETA]. alla [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, circostanza contabilmente accertata. Quanto al terzo motivo di ricorso, va ricordato, anzitutto, che amministratrice della [OSCURATO:SOCIETA]. era [OSCURATO:PERSONA], madre di Ambra e [OSCURATO:PERSONA]; la predetta, secondo la sentenza impugnata (pag. 3), aveva operato sul conto corrente della società, contribuendo alla spoliazione della stessa, circostanza sulla quale nulla risulta dedotto in ricorso. Quanto al ruolo di [OSCURATO:PERSONA], va detto che il capo di imputazione sub D) lo qualifica, alternativamente, come amministratore di fatto della s.p.a. e, comunque, concorrente materiale nelle condotte di cui al capo D); quest'ultimo ruolo non risulta in alcun modo contestato dalla difesa. In ogni caso, anche in riferimento alle vicende della [OSCURATO:SOCIETA]., va ricordato come la società si inserisse anch'essa nel complesso disegno di spoliazione, posto che - come emerso dalla sentenza impugnata (pag. 2 e pag. 27), la società era stata costituita il 04/06/2010 mediante conferimento dei crediti residui della [OSCURATO:SOCIETA]. verso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; il successivo [OSCURATO:DATA_NASCITA] la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva ceduto tutte le quote della [OSCURATO:SOCIETA]. ad [OSCURATO:PERSONA] dietro un non meglio specificato corrispettivo; in ogni caso, i crediti derivanti dai contratti con i tour operators erano stati riscossi dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per essere poi prelevati da entrambi i fratelli Crocenzi a fronte di fatture per operazioni inesistenti; anche tale ultima circostanza non risulta messa in discussione con il ricorso. In ogni caso, la sentenza impugnata ha chiaramente evidenziato come, anche nell'ambito della [OSCURATO:SOCIETA]., i die fratelli si muovessero in piena sintonia, avendo [OSCURATO:PERSONA], quale socio totalitario della s.p.a., operato su indicazioni del fratello anche in merito al passaggio dei crediti dalla s.r.l. alla s.p.a., come emerso dalle dichiarazioni del curatore fallimentare, che aveva evidenziato il collegamento delle società tra loro e, quindi, delle attività di spoliazione. Per le indicate ragioni, quindi, i ricorsi - peraltro cumulativamente articolati - vanno rigettati. Fondato appare solo il motivo inerente la sussistenza della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità, contestato in relazione al capo D) e, quindi, relativo alla posizione dei soli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nzi.Come noto, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, "In tema di reati fallimentari ed ai fini dell'applicazione delle circostanze di cui all'art. 219 della legge fallimentare, la valutazione del danno va effettuata con riferimento non all'entità del passivo o alla differenza tra attivo e passivo, bensì alla diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dal fatto di bancarotta; ne consegue che il giudizio relativo alla particolare tenuità - o gravità - del fatto non va riferito al singolo rapporto che passa tra fallito e creditore ammesso al concorso, né a singole operazioni commerciali o speculative dell'imprenditore decotto, ma va posto in relazione alla diminuzione, (non percentuale, ma globale), che il comportamento del fallito ha provocato nella massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non si fossero verificati gli illeciti." (Sez. 1, n. 12087 del 10/10/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217403; in senso conforme, Sez. 5, n. 48203 del 10/07/2017, Meluzio e altri, Rv. 271274, secondo cui "La circostanza aggravante del 'danno patrimoniale di rilevante gravità' di cui all'art.219, comma 1, legge fall. si configura solo se ad un fatto di bancarotta di rilevante gravità, quanto al valore dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale, corrisponda un danno patrimoniale per i creditori che, complessivamente considerato, sia di entità altrettanto grave.") Nel caso in esame tale principio ermeneutico non è stato rispettato, avendo la Corte di merito fatto unicamente riferimento al sequestro conservativo emesso dal Tribunale di Nuoro per l'importo di euro 952.000,00, con conseguente iscrizione di tale somma al passivo fallimentare. Su tale punto, quindi, la sentenza impugnata va annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze. L'ultimo motivo di ricorso, relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ad [OSCURATO:PERSONA] ed a [OSCURATO:PERSONA], deve ritenersi assorbito. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 219, oe4...... L 1, legge fallimentare