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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 29842/2023

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la seguente SENTENZA su! ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, i! provvedimento impugnato e i! ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha riformato la sentenza del Tribunale di Trapani del 13/12/2019, assolvendo [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui agli artt. 56, 110, 624-bis, 625, comma 1, nn. 2) e 5) cod. pen. contestato sub b) della rubrica, con l'adozione della formula di rito "per non aver commesso il fatto" e rideterminando in mesi otto di arresto ed euro mille di ammenda la pena a lui irrogata, per la residua contestazione ex art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110 di cui al capo a), infine confermando - quanto al resto - la decisione oggetto di gravame.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un motivo unico, che viene di seguito riassunto entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, a norma dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. e mediante il quale viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione all'art. 133 cod. pen., in ragione della mancanza di motivazione in ordine ai parametri adottati in sede di determinazione della pena, ben potendo essere inflitta una sanzione meno rigorosa e maggiormente aderente al fatto di reato.

Il Tribunale si sarebbe limitato, al contrario, ad utilizzare mere formule di stile, senza dare realmente conto dei criteri utilizzati nella determinazione del trattamento sanzionatorio.

3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, che censura l'entità della pena, deve essere dichiarato inammissibile.

E infatti, il giudice di merito non ha affatto omesso di motivare sul punto, avendo valorizzato - anche ai fini dell'art. 133 cod. pen. - la personalità del soggetto, valutata negativamente in forza della presenza, a suo carico, di piurime condanne relative a reati anche gravi.

Dal complesso dell'apparato motivazionale, in ogni caso, emergono dettagliate valutazioni negative in ordine alla personalità dell'imputato (nella sentenza impugnata, infatti, vi è il riferimento al fatto che il Giacaione fosse già noto alle forze deil'ordine, intervenute in ioco dopo la perpetrazione del tentativo di furto in abitazione).

La Corte di merito, sebbene con motivazione stringata, ha quindi esposto gli elementi in forza dei quali ha esercitato i propri poteri di quantificazione della pena.

Appare allora inammissibile ii motivo unico di ricorso concernente la misura della pena, in quanto risolventesi in censure incentrate solo su valutazioni di merito, insuscettibili come tali - di aver seguito nel presente giudizio di iegittimitàk.

2. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma - che si stima equo fissare in tremila euro - in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA su! ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, i! provvedimento impugnato e i! ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha riformato la sentenza del Tribunale di Trapani del 13/12/2019, assolvendo [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui agli artt. 56, 110, 624-bis, 625, comma 1, nn. 2) e 5) cod. pen. contestato sub b) della rubrica, con l'adozione della formula di rito "per non aver commesso il fatto" e rideterminando in mesi otto di arresto ed euro mille di ammenda la pena a lui irrogata, per la residua contestazione ex art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110 di cui al capo a), infine confermando - quanto al resto - la decisione oggetto di gravame. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un motivo unico, che viene di seguito riassunto entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, a norma dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. e mediante il quale viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione all'art. 133 cod. pen., in ragione della mancanza di motivazione in ordine ai parametri adottati in sede di determinazione della pena, ben potendo essere inflitta una sanzione meno rigorosa e maggiormente aderente al fatto di reato. Il Tribunale si sarebbe limitato, al contrario, ad utilizzare mere formule di stile, senza dare realmente conto dei criteri utilizzati nella determinazione del trattamento sanzionatorio. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, che censura l'entità della pena, deve essere dichiarato inammissibile. E infatti, il giudice di merito non ha affatto omesso di motivare sul punto, avendo valorizzato - anche ai fini dell'art. 133 cod. pen. - la personalità del soggetto, valutata negativamente in forza della presenza, a suo carico, di piurime condanne relative a reati anche gravi. Dal complesso dell'apparato motivazionale, in ogni caso, emergono dettagliate valutazioni negative in ordine alla personalità dell'imputato (nella sentenza impugnata, infatti, vi è il riferimento al fatto che il Giacaione fosse già noto alle forze deil'ordine, intervenute in ioco dopo la perpetrazione del tentativo di furto in abitazione). La Corte di merito, sebbene con motivazione stringata, ha quindi esposto gli elementi in forza dei quali ha esercitato i propri poteri di quantificazione della pena. Appare allora inammissibile ii motivo unico di ricorso concernente la misura della pena, in quanto risolventesi in censure incentrate solo su valutazioni di merito, insuscettibili come tali - di aver seguito nel presente giudizio di iegittimitàk. 2. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma - che si stima equo fissare in tremila euro - in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,