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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 30445/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 23 novembre 2021, il Tribunale di Roma ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Tivoli con cui era stato disposto il sequestro finalizzato alla confisca di cui agli artt. 240-bis cod. pen. e 85-bis del d.P.R. 309 del 90 - nei confronti della ricorrente e di suo marito - dell'immobile loro intestato e delle autovetture intestate alla ricorrente ma di fatto in uso anche al marito.2.

Avverso l'ordinanza l'indagata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per Cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, la nullità dell'ordinanza impugnata, per il vizio di cui all'art. 606, lettere b) ed e), cod. proc. pen., nonché per la mancanza, contradditorietà e manifesta illogicità della motivazione "in relazione all'art. 240-bis cod. pen. e agli artt. 3 e 27 Cost.".

In particolare, la difesa si duole di una falsa interpretazione del concetto di "reato spia" e della "ragionevolezza temporale" intercorrente tra l'acquisto dei beni sottoposti a vincolo cautelare e il reato stesso.

Si afferma che l'intero provvedimento cautelare nonché l'ordinanza del Tribunale si fondano quasi esclusivamente sulla ricostruzione della pericolosità sociale del marito della ricorrente, salvo poi estendere a tutti i componenti della famiglia i sequestri oggetto di impugnazione.

Inoltre, si sostiene che non è emersa, per quanto riguardo le autovetture, la loro diretta riferibilità al marito della ricorrente, motivo per cui appare incomprensibile l'applicazione della confisca allargata alla ricorrente, peraltro per un reato di fatto commesso dal figlio della stessa.

Per quanto attiene, invece, alla posizione del marito, ad avviso della difesa, poiché l'immobile di cui si disquisisce nel provvedimento impugnato è stato acquistato del 2002, parecchi anni prima della commissione dei fatti, appare evidente come si sia cercato di giustificare l'utilizzo del mezzo cautelare de qua con reati di oltre vent'anni prima, inerenti ad un processo del 2009: i reati commessi nell'ambito del procedimento del 2009, c.d.

"Molotov", non potrebbero giustificare, secondo la difesa, il provvedimento cautelare attuale, con una retroazione dell'indagine patrimoniale sino a coprire periodi così distanti rispetto a quelli oggetto del presente procedimento.

Infatti, in assenza di alcuna connessione tra le condotte contestate in via provvisoria e quelle contestate venti anni addietro, si sostiene che il lasso di tempo non può definirsi ragionevole, così come chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 33 del 2018. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile, perché la difesa ha omesso di indicare specificatamente gli elementi su cui si fonda la tesi secondo cui il Tribunale ha compiuto una falsa interpretazione del concetto di "reato spia" e della ragionevolezza temporale intercorrente tra l'acquisto dei beni sottoposti a vincolo cautelare e il reato spia stesso.

3.1. Deve ricordarsi che, in tema di confisca di beni di valore sproporzionato rispetto alle capacità reddituali dell'imputato, la presunzione d'illegittima acquisizione, conformemente ai principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza 21 febbraio 2018, n. 33, dev'essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi dare conto che i beni non siano ictu ocu/i estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione e, in caso di acquisti effettuati con pagamenti differiti, senza immediato esborso di denaro, più ampio dovrà essere tale ambito a causa del maggior tempo intercorrente tra il momento di commissione del reato e la realizzazione dell'incremento patrimoniale (ex plurimis, Sez. 1, n. 19094 del 15/12/2020; Sez.

F., n. 56596 del 03/09/2018, Rv. 274753 - 03; Sez. 5, n. 21711 del 28/02/2018, Rv. 272988; Sez. 1, n. 36499 del 06/06/2018, Rv. 273612; Sez. 3, n. 52005 del 03/10/2017, Rv. 272420).

In particolare, proprio la sentenza 21 febbraio 2018, n. 33, della Corte costituzionale, richiamata dal ricorrente, ha indicato il principio di ragionevole connessione temporale tra commissione del reato-spia e incremento patrimoniale come principio immanente al sistema della confisca c.d. estesa penale, lì dove si è affermato che il momento di acquisizione del bene non dovrebbe risultare talmente lontano dall'epoca di realizzazione del "reato spia" da rendere ictu °cui/ irragionevole la presunzione di derivazione del bene stesso da un'attività illecita, sia pure diversa e complementare rispetto a quella per cui è intervenuta condanna.

La ricordata tesi della ragionevolezza temporale risponde, in effetti, all'esigenza di evitare un'abnorme dilatazione della sfera di operatività dell'istituto della confisca allargata, il quale legittimerebbe altrimenti - anche a fronte della condanna per un singolo reato compreso nella lista - un monitoraggio patrimoniale esteso all'intera vita del condannato.

Dunque, il limite temporale della confiscabilità non può essere individuato in modo rigido, ma va in concreto parametrato alle circostanze del caso concreto e, in particolare, all'indicatore rappresentato dalla gravità e dalle modalità di consumazione del reato-spia per cui è intervenuta la condanna (Sez. 1, n. 1623 del 29/10/2019).

E ciò rende necessaria una specifica prospettazione di parte ricorrente sul punto, che manca del tutto nel caso di specie.

3.2. Deve in ogni caso osservarsi che, il Tribunale di Roma, dopo aver compiuto un'adeguata ricostruzione dei fatti inerenti il coinvolgimento della Pecci e del di lei marito in un complesso contesto criminale, è giunto alla conclusione, logicamente corretta, secondo cui può ritenersi soddisfatto il requisito della ragionevolezza temporale intercorrente tra la realizzazione dei reati spia e l'acquisizione del bene che si assume illegittima, non solo perché la corresponsione del prezzo dell'immobile in sequestro si era protratta, per effetto del pagamento del finanziamento bancario all'uopo contratto, sino al 2015 e dunque in epoca assai prossima alla commissione dei delitti ascritti in questa sede all'indagata e al consorte, ma anche in ragione della continuità temporale delle condotte criminose commesse negli anni dal coniuge dena ricorrente, che non aveva mai goduto di una lecita occupazione e si era sempre ed esclusivamente dedicato ad attività delittuose, dei cui proventi aveva reso partecipe anche la Pecci.

Inoltre appare verosimile - come sottolineato dal Tribunale - che il marito della ricorrente abbia ottenuto l'immobile de qua ad un prezzo inferiore di quello di mercato proprio grazie alla commissione di alcuni atti intimidatori ai danni della società "[OSCURATO:SOCIETA]." per i quali è stato peraltro condannato nel 2009.

Peraltro, come correttamente evidenziato dal Tribunale, tale importo appare notevolmente sproporzionato rispetto ai redditi di lecita provenienza della Pecci e del di lei marito.

Infatti, mentre quest'ultimo non ha mai presentato la dichiarazione dei redditi, la ricorrente ha presentato la dichiarazione fiscale soltanto per il 2007 e il 2008 e per redditi di modesta entità, i quali non assolutamente idonei a provare la lecita provenienza dell'immobile sequestrato.

D'altra parte, la difesa non ha neppure indicato quale sarebbe stata la provenienza dei non meglio precisati redditi di origine lecita di cui avrebbero potuto disporre la Pecci e il coniuge (ad esempio non è stato neanche dedotto che i due coniugi avessero svolto attività lavorativa in nero oppure che fossero stati beneficiari di eredità o di donazioni da parte di congiunti).

Quanto alle autovetture - sebbene quest'ultime risultino essere intestate soltanto alla Pecci - non solo sono state più volte utilizzate dal marito e dal figlio della ricorrente, ma la stessa indagata - come ben evidenziato dal Tribunale - ne ha fatto uso in più occasioni, come emerso nel corso delle indagini, accompagnando il marito ad appuntamenti inerenti la fornitura di sostanze stupefacenti e occupandosi, su incarico di quest'ultimo, di riscuotere i crediti derivanti dall'attività di spaccio, oltre che di consegnare cibo e denaro ai sodali che venivano arrestati.

4. Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processua

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 23 novembre 2021, il Tribunale di Roma ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Tivoli con cui era stato disposto il sequestro finalizzato alla confisca di cui agli artt. 240-bis cod. pen. e 85-bis del d.P.R. 309 del 90 - nei confronti della ricorrente e di suo marito - dell'immobile loro intestato e delle autovetture intestate alla ricorrente ma di fatto in uso anche al marito.2. Avverso l'ordinanza l'indagata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per Cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, la nullità dell'ordinanza impugnata, per il vizio di cui all'art. 606, lettere b) ed e), cod. proc. pen., nonché per la mancanza, contradditorietà e manifesta illogicità della motivazione "in relazione all'art. 240-bis cod. pen. e agli artt. 3 e 27 Cost.". In particolare, la difesa si duole di una falsa interpretazione del concetto di "reato spia" e della "ragionevolezza temporale" intercorrente tra l'acquisto dei beni sottoposti a vincolo cautelare e il reato stesso. Si afferma che l'intero provvedimento cautelare nonché l'ordinanza del Tribunale si fondano quasi esclusivamente sulla ricostruzione della pericolosità sociale del marito della ricorrente, salvo poi estendere a tutti i componenti della famiglia i sequestri oggetto di impugnazione. Inoltre, si sostiene che non è emersa, per quanto riguardo le autovetture, la loro diretta riferibilità al marito della ricorrente, motivo per cui appare incomprensibile l'applicazione della confisca allargata alla ricorrente, peraltro per un reato di fatto commesso dal figlio della stessa. Per quanto attiene, invece, alla posizione del marito, ad avviso della difesa, poiché l'immobile di cui si disquisisce nel provvedimento impugnato è stato acquistato del 2002, parecchi anni prima della commissione dei fatti, appare evidente come si sia cercato di giustificare l'utilizzo del mezzo cautelare de qua con reati di oltre vent'anni prima, inerenti ad un processo del 2009: i reati commessi nell'ambito del procedimento del 2009, c.d. "Molotov", non potrebbero giustificare, secondo la difesa, il provvedimento cautelare attuale, con una retroazione dell'indagine patrimoniale sino a coprire periodi così distanti rispetto a quelli oggetto del presente procedimento. Infatti, in assenza di alcuna connessione tra le condotte contestate in via provvisoria e quelle contestate venti anni addietro, si sostiene che il lasso di tempo non può definirsi ragionevole, così come chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 33 del 2018. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile, perché la difesa ha omesso di indicare specificatamente gli elementi su cui si fonda la tesi secondo cui il Tribunale ha compiuto una falsa interpretazione del concetto di "reato spia" e della ragionevolezza temporale intercorrente tra l'acquisto dei beni sottoposti a vincolo cautelare e il reato spia stesso. 3.1. Deve ricordarsi che, in tema di confisca di beni di valore sproporzionato rispetto alle capacità reddituali dell'imputato, la presunzione d'illegittima acquisizione, conformemente ai principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza 21 febbraio 2018, n. 33, dev'essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi dare conto che i beni non siano ictu ocu/i estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione e, in caso di acquisti effettuati con pagamenti differiti, senza immediato esborso di denaro, più ampio dovrà essere tale ambito a causa del maggior tempo intercorrente tra il momento di commissione del reato e la realizzazione dell'incremento patrimoniale (ex plurimis, Sez. 1, n. 19094 del 15/12/2020; Sez. F., n. 56596 del 03/09/2018, Rv. 274753 - 03; Sez. 5, n. 21711 del 28/02/2018, Rv. 272988; Sez. 1, n. 36499 del 06/06/2018, Rv. 273612; Sez. 3, n. 52005 del 03/10/2017, Rv. 272420). In particolare, proprio la sentenza 21 febbraio 2018, n. 33, della Corte costituzionale, richiamata dal ricorrente, ha indicato il principio di ragionevole connessione temporale tra commissione del reato-spia e incremento patrimoniale come principio immanente al sistema della confisca c.d. estesa penale, lì dove si è affermato che il momento di acquisizione del bene non dovrebbe risultare talmente lontano dall'epoca di realizzazione del "reato spia" da rendere ictu °cui/ irragionevole la presunzione di derivazione del bene stesso da un'attività illecita, sia pure diversa e complementare rispetto a quella per cui è intervenuta condanna. La ricordata tesi della ragionevolezza temporale risponde, in effetti, all'esigenza di evitare un'abnorme dilatazione della sfera di operatività dell'istituto della confisca allargata, il quale legittimerebbe altrimenti - anche a fronte della condanna per un singolo reato compreso nella lista - un monitoraggio patrimoniale esteso all'intera vita del condannato. Dunque, il limite temporale della confiscabilità non può essere individuato in modo rigido, ma va in concreto parametrato alle circostanze del caso concreto e, in particolare, all'indicatore rappresentato dalla gravità e dalle modalità di consumazione del reato-spia per cui è intervenuta la condanna (Sez. 1, n. 1623 del 29/10/2019). E ciò rende necessaria una specifica prospettazione di parte ricorrente sul punto, che manca del tutto nel caso di specie. 3.2. Deve in ogni caso osservarsi che, il Tribunale di Roma, dopo aver compiuto un'adeguata ricostruzione dei fatti inerenti il coinvolgimento della Pecci e del di lei marito in un complesso contesto criminale, è giunto alla conclusione, logicamente corretta, secondo cui può ritenersi soddisfatto il requisito della ragionevolezza temporale intercorrente tra la realizzazione dei reati spia e l'acquisizione del bene che si assume illegittima, non solo perché la corresponsione del prezzo dell'immobile in sequestro si era protratta, per effetto del pagamento del finanziamento bancario all'uopo contratto, sino al 2015 e dunque in epoca assai prossima alla commissione dei delitti ascritti in questa sede all'indagata e al consorte, ma anche in ragione della continuità temporale delle condotte criminose commesse negli anni dal coniuge dena ricorrente, che non aveva mai goduto di una lecita occupazione e si era sempre ed esclusivamente dedicato ad attività delittuose, dei cui proventi aveva reso partecipe anche la Pecci. Inoltre appare verosimile - come sottolineato dal Tribunale - che il marito della ricorrente abbia ottenuto l'immobile de qua ad un prezzo inferiore di quello di mercato proprio grazie alla commissione di alcuni atti intimidatori ai danni della società "[OSCURATO:SOCIETA]." per i quali è stato peraltro condannato nel 2009. Peraltro, come correttamente evidenziato dal Tribunale, tale importo appare notevolmente sproporzionato rispetto ai redditi di lecita provenienza della Pecci e del di lei marito. Infatti, mentre quest'ultimo non ha mai presentato la dichiarazione dei redditi, la ricorrente ha presentato la dichiarazione fiscale soltanto per il 2007 e il 2008 e per redditi di modesta entità, i quali non assolutamente idonei a provare la lecita provenienza dell'immobile sequestrato. D'altra parte, la difesa non ha neppure indicato quale sarebbe stata la provenienza dei non meglio precisati redditi di origine lecita di cui avrebbero potuto disporre la Pecci e il coniuge (ad esempio non è stato neanche dedotto che i due coniugi avessero svolto attività lavorativa in nero oppure che fossero stati beneficiari di eredità o di donazioni da parte di congiunti). Quanto alle autovetture - sebbene quest'ultime risultino essere intestate soltanto alla Pecci - non solo sono state più volte utilizzate dal marito e dal figlio della ricorrente, ma la stessa indagata - come ben evidenziato dal Tribunale - ne ha fatto uso in più occasioni, come emerso nel corso delle indagini, accompagnando il marito ad appuntamenti inerenti la fornitura di sostanze stupefacenti e occupandosi, su incarico di quest'ultimo, di riscuotere i crediti derivanti dall'attività di spaccio, oltre che di consegnare cibo e denaro ai sodali che venivano arrestati. 4. Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processua
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