CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 00489/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2025 del GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Udita la relazione svolta dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato sentenza di applicazione della pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui all’art. 189, comma 6 e comma 7, d.lgs. n. 285/1992 disponendo, tra l’altro, la sospensione della patente di guida per la durata di anni due e mesi sei. 2.Avverso la sentenza è stato proposto ricorso affidato a due motivi. 2.1.Con il primo si deduce la illegittimità costituzionale dell’art. 189 co. 6 Cod. strada per violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione nella parte in cui, irragionevolmente, prevede l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, in misura superiore rispetto a quella fino a d anni due , prevista dall’art. 2 2 2, co mma 2, Cod. strada, nel caso di condanna per il reato di cui all’art. 590 bis e 590 tercod. pen. 2.1. Con il secondo motivo si contesta il quantum della sanzione applicata dal Gip in misura pari ad anni due e sei mesi, ritenendo la stessa, immotivatamente, superiore al minimo edittale. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso non merita accoglimento. 2. La questione di illegitti mità costitu zionale posta con riferimento all’art. 189, comma 6, Cod. strada (ch e prevede il reato di fuga dopo un investimento volto a garantire l’identificazione dei soggetti coinvolti nel sinistro e la sua ricostruzione), per l ’ asserita violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione, no n è rilevante . Invero, l a sanzione a m ministrativa accessoria in esame è stata disposta anche con riferimento al reato di cui al comma 7 dell ’ art. 189 Co d. strada ( finalizzato a garantire il necessario soccorso alle persone rimaste coinvolte nell’ incidente) che prevede un minimo pari ad anni uno e mesi sei e un massimo pari ad anni cinque, circostanza questa del tutto pretermessa dal ricorrente. 3. Il secondo motivo è inammissibile poiché non si confronta con la motivazione contenuta nel provvedimento impugnato che fa esplicito riferimento alla gravità dei fatti, compiutamente descritti nelle imputazioni e da cui si ricava che il ricorrente, in orario serale, mentre si trovava a bordo della propria autovettura, andava a collidere contro un’automobile che procedeva regolarmente nella propria corsia di marcia e , non solo si disinteressava dello stato di salute del conducente di detto mezzo ma , vieppiù, si allontanava. Il decidente ha, inoltre, valorizzato la circostanza che il ricorrente, quell a stessa sera , si era reso responsabile del l’ulteriore reato di cui all’art. 186, co. 7 cod. strada, come ricavato dal certi ficato del casellario giudiziale. E’ noto che, alla stregua della graduazione della pena, anche quella delle sanzioni amministrative rientra nella discrezionalità del giudice di merito e d è principio ripetutamente affermato da questa C o rte di legittimità quello secondo cui il giudice, che applichi con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, non deve fornire una motivazione sul punto quando la misura si attesti non oltre la media edittale e non constino specifici elementi di meritevolezza in favore dell’imputato (Sez.F. n. 24023 del 20/08/2020, Rv.279635 – 02 ; S ez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, Rv. 259211), ritenendosi in tali casi sufficiente finanche la motivazione implicita (così Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Rv. 252738). Qualora, invece, il giudice applichi la sanzione in misura superiore alla media edittale, ha l'onere di fornire una motivazione che dia conto dei criteri di cui all'art. 218, comma 2, C od. strada , ovvero della commisurazione della durata in ragione dell'entità del danno apportato, della gravità della violazione commessa, del pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare (Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020cit. ; Sez. 4, n. 21194 del 27 /03/2012, cit.) . E’ del pari costante il principio affermato da questa Co rte di legittimità secondo cui il giudice, se pronuncia sentenza di condanna per una pluralità di violazioni del codice della strada che comportino l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, deve determinare la durata complessiva effettuando la somma dei periodi di sospensione previsti per ciascun illecito , dovendosi escludere l’applicabilità tanto dell’art. 8, legge n. 689 del 24 n ovembre 1981 che riguarda solo le sanzioni amministrative proprie e non quelle accessorie a una sentenza di condanna, sia quelle delle discipline tipicamente penalistiche volte a limitare l’irrogazione di pene eccessive, come nel caso previsto dall’art. 81 cod. pen. (Sez. 4, n. 6912 del 12/02/2021, Rv. 280544-01; Sez. 4, n. 20990 del 30/03/2016, Rv. 266704-01; Sez. 4, n. 12363 del 04/12/2013, Rv. 262136 - 01). Nel caso di specie, la sospensione disposta (due anni e sei mesi di sospensione della patente di guida), che costituisce evidentemente la somma delle due sanzioni accessorie, è s tata determinat a in misura inferiore ai valori medi edittali. 4. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deciso il 26 n