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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 dicembre 2019

Cassazione n. 07351/2022

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gettava l'opposizione osservando che la tesi attorea era rimasta sfornita di prova; la Corte di appello confermava la pronuncia, evidenziando che il titolo implicava una presunzione relativa di sussistenza del rapporto sottostante, mentre l'inesistenza dello stesso non era stata provata dal debitore emittente, non essendo verosimile la consegna dei titoli prima dell'erogazione del prestito, mentre la prova testimoniale articolata da parte opposta, a sostegno della sua tesi, non era idonea ai pretesi fini; avverso questa decisione ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. articolando due motivi; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] che ha depositato, altresì, memoria; Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, secondo comma, cod. civ., 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato non ammettendo la prova testimoniale da cui sarebbe potuto emergere il difetto di rapporto causale, per mancata erogazione del mutuo, in coerenza con quanto affermato dallo stesso Sacchi nella querela sporta al riguardo e che costituiva principio di prova; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 51, r.d. n. 1669 del 1933 e 45 del r.d. n. 1736 del 1933, poiché la cambiale era priva di protesto, con conseguente insussistenza del titolo esecutivo e riqualificazione dell'effetto come promessa di pagamento, a fronte della quale valeva quanto dedotto con la prima censura;Rilevato che preliminarmente deve osservarsi che parte controricorrente, nel primo atto difensivo, aveva sollevato un'eccezione d'improcedibilità per tardivo deposito del ricorso; sebbene si tratti di eccezione rinunciata in memoria, trattandosi di rilievo officioso deve rimarcarsi che il ricorso risulta pervenuto al protocollo di questa Corte il 19 marzo 2019 e non il 20 marzo successivo, sicché il termine di 20 giorni, ex art. 369, primo comma, cod. proc. civ., è stato rispettato; nel merito cassatorio vale ciò che segue; il primo motivo è inammissibile; la parte, infatti, non riporta il contenuto della prova per testi di cui discute, non rendendo possibile l'apprezzamento della sua potenziale decisività; come noto, sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità: Cass., Sez.

U., 27/12/2019, n. 34469); quanto all'evocazione generale delle carenze motivazionali, per completezza va detto che, in presenza di una doppia conforme di rigetto dei giudici di merito, il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità, ex art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., del motivo di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., deve - come non è accaduto nel caso - indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., 22/12/2016, n. 26774, Cass., 06/08/2019, n. 20994, Cass., 12/01/2021, n. 268, pag. 9); il secondo motivo è in parte inammissibile, in parte infondato; il mancato protesto degli effetti cambiari è circostanza storica dedotta per la prima volta in questa sede, secondo quanto emerge, ex art. 366, n. 3, cod. proc. civ., dallo stesso atto di gravame, e questa novità integra un profilo d'inammissibilità presupposto dal possibile rilievo officioso della mancanza di titolo esecutivo per questa ragione; ad ogni modo, la giurisprudenza di questa Corte e la dottrina sono unanimi nel ritenere che la mancanza di protesto non implica quella di azione cambiaria diretta, e dunque di titolo esecutivo, fra emittente e obbligato principale (cfr. Cass., 09/08/1973, n. 2324); il protesto, infatti, ha essenzialmente la funzione di garantire l'esercizio del regresso al portatore del titolo, in uno a una generale funzione probatoria diretta soprattutto a evitare contestazioni imponendo, altrimenti, la correlativa querela di falso; spese secondo soccombenza; deve aggiungersi che non possono liquidarsi le spese - richieste in memoria - afferenti al subprocedimento ex art. 373, cod. proc. civ.; infatti, sebbene la liquidazione spetti a questa Corte (Cass., 24/10/2018, n. 26966), la relativa domanda può essere esaminata alla condizione che l'istanza, e i relativi documenti da produrre, siano stati notificati alla controparte, ovvero che il contraddittorio con la medesima sia stato comunque rispettato in ragione della presenza all'udienza, così da permetterle di interloquire sul punto (Cass., 20/10/2015, n. 21198, Cass., 31/08/2020, n. 18079, Cass., 25/11/2021, n. 36646); nel caso, non risulta depositata alcuna notificai né in via telematica né in forma cartacea, laddove il ricorso è stato chiamato per l'udienza pubblica di discussione c.d. cameralizzata ovvero ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, con termine come successivamente prorogato al 31 luglio 2021 dall'art. 6, comma 1, lett. a), n. 1), del d.l. 1 aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla

I. 28 maggio 2021, n. 76, nonché ancora fino al 31 dicembre 2021, con eccezione delle udienze già fissate per i mesi di agosto e settembre 2021, dall'art. 7, comma 1 e 2, d.l. 23 luglio 2021, n. 105, convertito, sempre con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126: con la conseguenza che, in assenza di richiesta di discussione orale, non può dirsi svolto il contraddittorio inerente all'istanza in parola; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali del presente giudizio, di parte controricorrente, liquidate in euro 2.800,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, spese forfettarie e accessori legali.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, se dovuto e nella misura dovuta, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gettava l'opposizione osservando che la tesi attorea era rimasta sfornita di prova; la Corte di appello confermava la pronuncia, evidenziando che il titolo implicava una presunzione relativa di sussistenza del rapporto sottostante, mentre l'inesistenza dello stesso non era stata provata dal debitore emittente, non essendo verosimile la consegna dei titoli prima dell'erogazione del prestito, mentre la prova testimoniale articolata da parte opposta, a sostegno della sua tesi, non era idonea ai pretesi fini; avverso questa decisione ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. articolando due motivi; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] che ha depositato, altresì, memoria; Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, secondo comma, cod. civ., 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato non ammettendo la prova testimoniale da cui sarebbe potuto emergere il difetto di rapporto causale, per mancata erogazione del mutuo, in coerenza con quanto affermato dallo stesso Sacchi nella querela sporta al riguardo e che costituiva principio di prova; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 51, r.d. n. 1669 del 1933 e 45 del r.d. n. 1736 del 1933, poiché la cambiale era priva di protesto, con conseguente insussistenza del titolo esecutivo e riqualificazione dell'effetto come promessa di pagamento, a fronte della quale valeva quanto dedotto con la prima censura;Rilevato che preliminarmente deve osservarsi che parte controricorrente, nel primo atto difensivo, aveva sollevato un'eccezione d'improcedibilità per tardivo deposito del ricorso; sebbene si tratti di eccezione rinunciata in memoria, trattandosi di rilievo officioso deve rimarcarsi che il ricorso risulta pervenuto al protocollo di questa Corte il 19 marzo 2019 e non il 20 marzo successivo, sicché il termine di 20 giorni, ex art. 369, primo comma, cod. proc. civ., è stato rispettato; nel merito cassatorio vale ciò che segue; il primo motivo è inammissibile; la parte, infatti, non riporta il contenuto della prova per testi di cui discute, non rendendo possibile l'apprezzamento della sua potenziale decisività; come noto, sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità: Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469); quanto all'evocazione generale delle carenze motivazionali, per completezza va detto che, in presenza di una doppia conforme di rigetto dei giudici di merito, il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità, ex art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., del motivo di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., deve - come non è accaduto nel caso - indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., 22/12/2016, n. 26774, Cass., 06/08/2019, n. 20994, Cass., 12/01/2021, n. 268, pag. 9); il secondo motivo è in parte inammissibile, in parte infondato; il mancato protesto degli effetti cambiari è circostanza storica dedotta per la prima volta in questa sede, secondo quanto emerge, ex art. 366, n. 3, cod. proc. civ., dallo stesso atto di gravame, e questa novità integra un profilo d'inammissibilità presupposto dal possibile rilievo officioso della mancanza di titolo esecutivo per questa ragione; ad ogni modo, la giurisprudenza di questa Corte e la dottrina sono unanimi nel ritenere che la mancanza di protesto non implica quella di azione cambiaria diretta, e dunque di titolo esecutivo, fra emittente e obbligato principale (cfr. Cass., 09/08/1973, n. 2324); il protesto, infatti, ha essenzialmente la funzione di garantire l'esercizio del regresso al portatore del titolo, in uno a una generale funzione probatoria diretta soprattutto a evitare contestazioni imponendo, altrimenti, la correlativa querela di falso; spese secondo soccombenza; deve aggiungersi che non possono liquidarsi le spese - richieste in memoria - afferenti al subprocedimento ex art. 373, cod. proc. civ.; infatti, sebbene la liquidazione spetti a questa Corte (Cass., 24/10/2018, n. 26966), la relativa domanda può essere esaminata alla condizione che l'istanza, e i relativi documenti da produrre, siano stati notificati alla controparte, ovvero che il contraddittorio con la medesima sia stato comunque rispettato in ragione della presenza all'udienza, così da permetterle di interloquire sul punto (Cass., 20/10/2015, n. 21198, Cass., 31/08/2020, n. 18079, Cass., 25/11/2021, n. 36646); nel caso, non risulta depositata alcuna notificai né in via telematica né in forma cartacea, laddove il ricorso è stato chiamato per l'udienza pubblica di discussione c.d. cameralizzata ovvero ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, con termine come successivamente prorogato al 31 luglio 2021 dall'art. 6, comma 1, lett. a), n. 1), del d.l. 1 aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla I. 28 maggio 2021, n. 76, nonché ancora fino al 31 dicembre 2021, con eccezione delle udienze già fissate per i mesi di agosto e settembre 2021, dall'art. 7, comma 1 e 2, d.l. 23 luglio 2021, n. 105, convertito, sempre con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126: con la conseguenza che, in assenza di richiesta di discussione orale, non può dirsi svolto il contraddittorio inerente all'istanza in parola; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali del presente giudizio, di parte controricorrente, liquidate in euro 2.800,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, spese forfettarie e accessori legali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, se dovuto e nella misura dovuta, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
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