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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 22293/2026

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d'appello di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di mancanza di motivazione inordine alla commisurazione della pena, per non aver espresso le ragioni di fatto poste allabase del calcolo sanzionatorio, è manifestamente infondato perché censura un vizio che nonemerge dal testo della motivazione che si articola, anzi, in passaggi logicamente lineari egiuridicamente corretti, non scrutinabili in questa sede, stante il principio per il quale nelgiudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuovavalutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio odi ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, inmotivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142);che la corte ha dettagliato la commisurazione della pena adducendo elementi divalutazione rilevanti, perspicuamente elencati a sostegno dell’applicazione delle circostanzemodo l’onere motivazionale a cui l’interprete soggiace nell’esercitare la propriadiscrezionalità sanzionatoria (si veda in particolare pag. 6 della sentenza ove il trattamentopiù mite viene giustificato dalla giovane età degli imputati, dalla modestia dell’episodio,dall’esiguo danno economico e dal contenuto pregiudizio fisico subito dalla persona offesa,nonché dalla ridotta capacità criminale dei ricorrenti);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di mancanza di motivazione inordine alla commisurazione della pena, per non aver espresso le ragioni di fatto poste allabase del calcolo sanzionatorio, è manifestamente infondato perché censura un vizio che nonemerge dal testo della motivazione che si articola, anzi, in passaggi logicamente lineari egiuridicamente corretti, non scrutinabili in questa sede, stante il principio per il quale nelgiudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuovavalutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio odi ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, inmotivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142);che la corte ha dettagliato la commisurazione della pena adducendo elementi divalutazione rilevanti, perspicuamente elencati a sostegno dell’applicazione delle circostanzemodo l’onere motivazionale a cui l’interprete soggiace nell’esercitare la propriadiscrezionalità sanzionatoria (si veda in particolare pag. 6 della sentenza ove il trattamentopiù mite viene giustificato dalla giovane età degli imputati, dalla modestia dell’episodio,dall’esiguo danno economico e dal contenuto pregiudizio fisico subito dalla persona offesa,nonché dalla ridotta capacità criminale dei ricorrenti);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22293/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris