CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 39193/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Napoli ha dichiarato inammissibile l'appello ex art. 310 cod. proc. pen. avverso il provvedimento reso dalla Corte di appello di Napoli, con cui veniva respinta la richiesta di [OSCURATO:PERSONA], in stato di custodia cautelare in carcere, di essere autorizzato ad effettuare l'esame del liquido seminale finalizzato alla procreazione assistita, anche in luogo di cura esterno ex art. 11 ord. pen. Nella fattispecie il Tribunale del riesame ha ritenuto il provvedimento in questione una semplice modalità di esecuzione della misura in atto non suscettibile di appello cautelare. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, lamentando violazione degli artt. 310 e 568 cod. proc. pen., anche in relazione agli artt. 2, 3, 24 e 111 Cost., e vizio di motivazione. Lamenta la difesa che il Tribunale del riesame ha mutuato la non incidenza del diniego espresso dalla Corte d'appello sull'afflittività della misura in atto da principi enunciati in relazione ad altra e diversa tipologia di provvedimenti (relativi a permessi di colloquio del soggetto sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere), afferenti le modalità esecutive della custodia e il trattamento del detenuto. Osserva che la decisione della Corte di appello, considerati gli interessi sottesi alla richiesta di accertamenti preliminari alla praticabilità di tecniche di procreazione assistita, mai si sarebbe potuta qualificare come provvedimento di natura amministrativa, insuscettibile di appello cautelare, proprio perché vertente su diritti inviolabili e incidente sulla misura e qualità della cautela. Il difensore insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Invero, sono appellabili, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., soltanto i provvedimenti che incidono in maniera stabile e tendenzialmente permanente sul tasso di afflittività della misura cautelare, in quanto suscettibili di comportare una modifica strutturale, con effetti continuativi, del regime detentivo, mentre sono inappellabili, ai sensi del medesimo articolo, tutti quei provvedimenti che dispongono estemporanee e provvisorie modalità di esecuzione della misura in atto (Sez. 6, n. 4418 del 18/11/1994, dep. 1995, Olivo, Rv. 200858; Sez. 4, n. 18202 del 28/03/2013, Britannico, Rv. 255987; Sez. 4, n. 11406 del 23/02/2016, Mancini, Rv. 266303; Sez. 1, n. 1536 del 03/10/2018, dep. 2019, Pergola, Rv. 275220). Invero, l'art. 310 del codice di rito si riferisce in modo più lato all'impugnazione delle "ordinanze in materia di misure cautelari personali", e cioè ad ogni provvedimento avente ad oggetto la materia della libertà personale e quindi anche a quelli che, imponendo o negando determinate prescrizioni, finiscono con l'incidere in maniera più o meno restrittiva sulla privazione della libertà medesima, avendo ad oggetto una modifica, non contingente (come il permesso), bensì permanente delle modalità di esecuzione della misura cautelare coercitiva, che incide inevitabilmente sullo status libertatis del soggetto. 2. Il provvedimento impugnato fa corretto uso dei principi sopra indicati laddove fa leva sulla natura temporanea dell'autorizzazione oggetto di diniego (finalizzata ad accertamenti da compiersi in una sola giornata) e sulla sua non incidenza diretta sulla misura cautelare in atto, per escludere l'appellabilità del provvedimento della Corte di appello ai sensi dell'art. 310 cod. pen. 3. Il ricorso, di contro, insistendo, invece, su tale appellabilità e sulla diversa tipologia dei provvedimenti di cui alla giurisprudenza di legittimità menzionata dall'ordinanza impugnata, incorre nella manifesta infondatezza, oltre che nella genericità e aspecificità, laddove trascura che, come evidenziato dal Giudice a quo, egualmente il provvedimento richiesto e negato atteneva a estemporanee e provvisorie modalità di esecuzione della misura in atto. 4. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in euro tremila, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa