CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2022
Cassazione n. 42716/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione CHGUIRI Morad ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Modena di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, comma 5, d. P.R. n. 309/1990 commesso in Bomporto il 21/2/2016, con recidiva infra-quinquennale; considerato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha dedotto vizio della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della recidiva; che il motivo non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), essendo stata l'applicazione della recidiva congruamente giustificata dai giudici del merito (i quali hanno ritenuto il salto di qualità operato dall'imputato, poiché il delitto di spaccio era stato dettato da analogo movente rispetto al precedente per tentato furto aggravato, ovvero il conseguimento di facili guadagni, previo necessario contatto con il mondo del traffico di stupefacenti); che detta valutazione è insindacabile in questa sede siccome sostenuta da un ragionamento scevro da vizi, solo genericamente dedotti, con conseguente inammissibilità del ricorso; che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 20 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Monta gni