CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14622/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha confermato la pronuncia del GIP del Tribunale di Taranto del 23/05/2024, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 20.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73 comma 1 del D.P.R. 309 del 1990 per la detenzione ai fini di spaccio di Kg. 1,090 di cocaina 2. Avverso tale sentenza, l'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, si deduce il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., lamentando l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla configurabilità della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90. Il ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe ritenuto non integrabile la fattispecie di lieve entità sulla base di un ragionamento indiziario, basandosi sul mero dato ponderale e, quindi, in assenza ulteriori elementi oggettivi. 2.2. Con il secondo motivo, si denunzia vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata esclusione della recidiva. La difesa censura la decisione della Corte d'appello, ritenendo la motivazione carente e illogica, in quanto fondata su un precedente penale risalente al 2011, senza un'effettiva valutazione della maggiore pericolosità del reo e della relazione sintomatica tra il precedente e il fatto attuale, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è articolato in motivi non consentii in sede di legittimità o manifestamente infondati. 1.1. La censura relativa alla mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90 è manifestamente infondata e si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito, preclusa in questa sede di legittimità. La Corte d'appello, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, non ha fondato la propria decisione unicamente sul dato ponderale della sostanza. La sentenza impugnata ha, infatti, sviluppato un'argomentazione completa e logica, basata su una valutazione complessiva degli indici normativi, in piena aderenza ai principi enunciati dalle Sezioni Unite nella sentenza richiamata dalla Corte territoriale. Nello specifico, i giudici di merito hanno valorizzato non solo l'ingente quantitativo di stupefacente (dal quale erano ricavabili "poco più di 867 dosi medie giornaliere"), ma anche la "buona qualità dello stupefacente (64,60% di principio attivo puro)" e, quale elemento qualitativo della condotta, la circostanza che l'imputato si fosse "mostrato persona sulla quale il mittente della sostanza aveva riposto grande fiducia, tanto da affidargli tutto quel quantitativo". 9LA fronte di tale articolata motivazione, il ricorrente si è limitato a riproporre doglianze già esaminate e disattese nel giudizio di appello, senza un reale e critico confronto con le specifiche argomentazioni della sentenza impugnata. Il motivo di ricorso, pertanto, risulta generico e meramente reiterativo, omettendo di assolvere alla funzione tipica di una critica argomentata avverso la decisione oggetto di ricorso. Esso si traduce in una sollecitazione a una diversa lettura delle risultanze processuali, proponendo una valutazione alternativa dei fatti che non è consentita nel giudizio di legittimità 2. Anche il secondo motivo, concernente la recidiva, è manifestamente infondato e aspecifico. La Corte territoriale ha fornito una motivazione congrua e non manifestamente illogica per giustificare il giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e la contestata recidiva. I giudici d'appello hanno evidenziato che, sebbene l'ultimo precedente risalisse al 2011, l'imputato è tornato a commettere un delitto della stessa indole dopo aver espiato una pena detentiva, manifestando "un'inclinazione a delinquere per nulla mitigata dalla detenzione intramuraria". La Corte ha, inoltre, ravvisato una "relazione tra i delitti passati e quello di cui si tratta", sottolineando come i precedenti reati associativi fossero sintomatici di una vicinanza a contesti criminali, riemersa con il fatto in esame. Tale ragionamento non si limita a una mera constatazione dei precedenti, ma istituisce quel collegamento sintomatico tra i fatti pregressi e quello attuale che la giurisprudenza di legittimità richiede. La doglianza del ricorrente, che insiste sulla distanza temporale, si risolve ancora una volta in una censura di merito, volta a contrapporre la propria valutazione a quella, logicamente argomentata, del giudice d'appello senza la denuncia di vizi logici, percepibili ictu oculi, esaurendosi nella contestazione della persuasività e dell'adeguatezza della valutazione operata. Tale censura si pone al di fuori del sindacato di questa Corte. 3. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente sopporti le spese del grado nonché versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P P.Q.MLorenzo [OSCURATO:PERSONA] 22 ft Furv„. io [OSCURATO:PERSONA].3