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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2022

Cassazione n. 21513/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo e il secondo motivo - che, rispettivamente, deducono la violazione di legge e contestano la correttezza della motivazione, in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 12, commi 3 e 3-ter, T.U. imm. - sono manifestamente infondati perché la decisione giudiziale, in punto di penale responsabilità, è connotata da coerente logicità, conforme al paradigma normativo di riferimento e all'esauriente disamina dei dati probatori; Considerato che i successivi motivi terzo e quarto, concernenti il rilievo dell'aggravante del fine di lucro e l'esclusione dell'attenuante della partecipazione di minima importanza, sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] o Centofanti npictut [OSCURATO:PERSONA] C NbELLERIA O JU 2022 og

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo e il secondo motivo - che, rispettivamente, deducono la violazione di legge e contestano la correttezza della motivazione, in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 12, commi 3 e 3-ter, T.U. imm. - sono manifestamente infondati perché la decisione giudiziale, in punto di penale responsabilità, è connotata da coerente logicità, conforme al paradigma normativo di riferimento e all'esauriente disamina dei dati probatori; Considerato che i successivi motivi terzo e quarto, concernenti il rilievo dell'aggravante del fine di lucro e l'esclusione dell'attenuante della partecipazione di minima importanza, sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] o Centofanti npictut [OSCURATO:PERSONA] C NbELLERIA O JU 2022 og
Sentenza Cassazione n. 21513/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris