CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 50065/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni de [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 4 agosto-14 settembre 20213, il Tribunale del riesame di Napoli rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], indagato per associazione a delinquere finalizzate alla commissione di truffe, avverso l'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari. 1.1 Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata poiché emessa in spregio a quanto disposto dall'art. 274 cod. proc. pen.: il tribunale aveva osservato che l'attività criminale era stata svolta in maniera continuativa per molti mesi, quando le violazioni ascritte in rubrica a carico del ricorrente risultavano consumate nell'arco di un solo mese; errata era anche l'affermazione secondo cui il ricorrente avrebbe interrotto la propria militanza solo a seguito della sottoposizione alla misura custodiale in quanto l'ultimo episodio a carico di [OSCURATO:PERSONA] risaliva al 21 giugno 2021 e non vi erano segnalazioni del ricorrente per fattispecie analoghe a quelle per le quali risultava indagato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. L'ordinanza impugnata non ha infatti risposto alle censure proposte in sede di riesame, con riferimento alle esigenze cautelari, affermando che il ricorrente avrebbe interrotto la propria militanza soltanto a seguito della sottoposizione alla misura cautelare custodiale (applicata nel luglio 2023), quando dagli atti del procedimento emerge che l'ultimo episodio a lui contestato è del giugno 2021; non viene spiegato, inoltre, per quale motivo il ricorrente dovrebbe rispondere di fatti commessi fino a dicembre 2021 quando, appunto, la sua attività si sarebbe arrestata mesi prima; manca, pertanto, una corretta valutazione sulla attualità delle esigenze cautelari. Si deve infatti rilevare che in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti; pertanto, pur essendo stata disposta, nelle more del procedimento per cassazione, la misura cautelare dell'obbligo di dimora in luogo di quella degli arresti domiciliari, il Tribunale dovrà svolgere una nuova valutazione in punto di sussistenza delle esigenze cautelari. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ai Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309 co.7