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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2022

Cassazione n. 17925/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di falsa testimonianza, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché concerne le valutazioni relative alla ricostruzione del fatto e non evidenzia manifeste illogicità nella argomentazione che regge la sentenza, con la quale peraltro non si confronta perché, nell'assumere che la falsa testimonianza resa dall'imputato non avrebbe avuto rilevante per il processo, trascura che, invece, la Corte di appello ha puntualizzato che l'episodio oggetto della testimonianza dell'imputato costituisce un riscontro alle dichiarazioni della persona offesa (p. 5).

Rilevato, pertanto, che iericorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 25 marzo 2022 Il Consigliere estensore lkjresidente Angelo stanzo [OSCURATO:PERSONA] DEPOS1TRTA [OSCURATO:PERSONA] I.E.F0A A 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di falsa testimonianza, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché concerne le valutazioni relative alla ricostruzione del fatto e non evidenzia manifeste illogicità nella argomentazione che regge la sentenza, con la quale peraltro non si confronta perché, nell'assumere che la falsa testimonianza resa dall'imputato non avrebbe avuto rilevante per il processo, trascura che, invece, la Corte di appello ha puntualizzato che l'episodio oggetto della testimonianza dell'imputato costituisce un riscontro alle dichiarazioni della persona offesa (p. 5). Rilevato, pertanto, che iericorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il Consigliere estensore lkjresidente Angelo stanzo [OSCURATO:PERSONA] DEPOS1TRTA [OSCURATO:PERSONA] I.E.F0A A 202
Sentenza Cassazione n. 17925/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris