CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 05088/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to e difes o da ll’A vv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, via B. Marliano n.14, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n.227/20, depositata il 20.3.20, R.G.N. 170/18; Oggetto: indennità disoccupazione agricola icontributo solidarietà cassa commercialisti RGN Cron. Rep. Ud.9.11.22 PU udita la relazione della causa svolta nelle camere di consiglio del 9.11.22 e del 26.1.23 dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; il PM in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA]’, ha depositato conclusioni scritte;[OSCURATO:PERSONA]: La Corte d’appello di Palermo, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso un provvedimento dell’Inps che gli aveva revocato l’indennità di disoccupazione agricola già erogata relativamente agli anni 2011 e 2012. Riteneva la Corte che non fosse dimostrata l’esistenza del rapporto lavorativo, il cui onere probatorio incombeva sul lavoratore. In particolare, dall’accertamento ispettivo dell’Inps, le cui risultanze non eranostate confutate da adeguate prove contrarie del lavoratore, emergeva che la cooperativa per cui [OSCURATO:PERSONA] lavorava fosse fittizia. Contro la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per tre motivi. Inps resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con ilprimo motiv o di ricorso , si denuncia viola zione dell’art.3, co.1 e 3 l. 241/90, in quanto il provvedimento dell’Inps di revoca dell’indennità di disoccupazione non era motivato. Con il secondo motivo di ricorso, viene denunciata violazione e falsa applicazione dell’art.17 d. lgs. n.124/04, dell’art.116 c.p.c. e degli art.2094, 2697, 2717 e 2700 c.c., per avere la Corte dato rilievo probatorio al verbale ispettivo dell’Inps nonostante esso non fosse mai stato notificato al ricorrente. Con il terzo motivo di ricorso, viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt.116 c.p.c., 2094, 2697, 2717 e 2700 c.c., per non avere la Corte dato il giusto rilievo a risultanze istruttorie, comprese le prove testimoniali, in grado di smentire gli accertamenti compiuti nel verbale ispettivo. Il ricorso è inammissibile,siccome tardivo ai sensi dell’art.327 c.p.c. La sentenza è stata pubblicata il 20.3.20, mentre il ricorso è stato portato alla notifica in data 28.10.20, e dunque oltre il termine di sei mesi di cui all’art.327 c.p.c. Le spese del presente grado seguono la soccombenza del ricorrente. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite liquidate in €2500 per compensi, €200per esborsi, oltre 15% per rimborso delle spese generali e accessori di legge;