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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 gennaio 2026

Cassazione n. 33015/2026

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ato in Cina il 07/04/1988avverso la sentenza del 15/10/2025 del Tribunale di PratoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla confisca, con rinvio al Tribunale di Prato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 15 ottobre 2025, il Tribunale di Prato dichiaravaShaoyuan Lin colpevole del delitto di cui all'art. 4, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74,per avere, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, indicato nelladichiarazione annuale per l'anno 2017 elementi attivi per un ammontare inferiorea quello effettivo nella misura di euro 892.330, con IVA evasa pari a euro195.313,00, e lo condannava alla pena alla pena di un anno di reclusione oltrealle pene accessorie previste dall'art. 12 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, con ilbeneficio della sospensione condizionale della pena.2.

Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale dellaRepubblica presso la Corte di appello di Firenze, deducendo - con unico motivo -la violazione dell'art. 12-bis, d.lgs. n. 74, per non essere stata disposta insentenza la confisca del profitto del reato ovvero, quando essa non è possibile, laconfisca dei beni, di cui l’imputato ha la disponibilità, per un valorecorrispondente a tale prezzo o profitto, nonostante il suo carattere cogente el'assenza di qualunque discrezionalità in capo al giudice, diversa dalla verifica inordine alla perdurante presenza della disponibilità dei beni da assoggettare aconfisca diretta.3.

Il Procuratore Generale ha chiesto alla Corte di accogliere il ricorsosicché fondato e annullare il provvedimento limitatamente alla confisca, conrinvio al Tribunale di Prato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato l'imputatocolpevole del delitto di cui all'art. 4, d.lgs. n. 74 del 2000, e lo ha condannatoalla pena di un anno di reclusione oltre alle pene accessorie di cui all’art. 12stesso d.lgs., ma nulla ha disposto - né in motivazione, né in dispositivo - quantoalla confisca del profitto del reato.2.1.

Tanto premesso, l'art. 12-bis, stesso decreto, stabilisce che nel casodi condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art.444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal d.lgs. n. 74 inesame, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o ilprezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quandoessa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per unvalore corrispondente a tale prezzo o profitto.2.2.

La previsione, dunque, ha carattere cogente e l'assenza diqualunque discrezionalità in capo al giudice, ove si eccettui la opportuna verificain ordine alla perdurante presenza nella disponibilità del reo dei beni daassoggettare a confisca diretta, evidenzia la violazione di legge contestata (siveda da ultimo Sez. 3, n. 29228 del 03/07/2025, Rv. 288455 - 01, non mass sulpunto; per un'affermazione del principio con riguardo al caso di definizione delprocedimento con sentenza di applicazione penane Sez. 3, Sentenza n. 29428del 08/05/2019, Rv. 275896 - 01); consegue che la sentenza impugnata deveessere annullata con rinvio - limitatamente alla mancata confisca - per nuovogiudizio sul punto.I rilievi sollevati dal pubblico ministero ricorrente risultano, pertanto,fondati sussistendo i presupposti per la disposizione della confisca obbligatoria aseguito condanna per uno dei reati contemplati dal d.lgs. 74/2000,indebitamente omessa dal Tribunale, atteso che per effetto di tale omissione si èdeterminata una statuizione illegale in punto di applicazione di una misura disicurezza obbligatoria, trattandosi di una statuizione difforme dal modello legaleprevisto come obbligatorio in una tale situazione, che quindi, come richiesto dalpubblico ministero, deve essere rimossa.2.3.

Il rinvio, peraltro, deve essere disposto al Tribunale, non alla Cortedi appello (al riguardo, tra le altre, Sez. 3, n. 5041 del 24/11/2020,PG/Bilancioni).Si deve infatti ribadire il principio che l'accoglimento del ricorso percassazione proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello avversola sentenza di condanna di primo grado, limitato all'omessa statuizione sullaconfisca obbligatoria del profitto del reato tributario, ex art. 12-bis d.lgs. 10marzo 2000, n. 74, comporta l'annullamento con rinvio al Tribunale che hapronunciato la decisione, e non alla Corte di appello, operando per il pubblicoministero i limiti generali di appellabilità di cui all'art. 593, comma 1, cod. proc.pen. (Sez. 3, n. 29228 del 03/07/2025, Rv. 288455 - 01; per una riaffermazionedel principio in altra materia si vede altresì Sez. 6, n. 534 del 03/12/2025, dep.08/01/2026, Rv. 289199 - 01).Premesso che il comma 3 dell'art. 579 cod. proc. pen. prevede che"l'impugnazione contro la sola disposizione che riguarda la confisca è propostacon gli stessi mezzi previsti per i capi penali" dovendo dunque farsi necessarioriferimento, per l'individuazione del mezzo di impugnazione da utilizzare, ove,come nella specie, sia stato appunto impugnato il solo punto della confisca, aimezzi contemplati dalle disposizioni generali, si osserva che nemmeno vi èdubbio in ordine alla possibilità di proporre tale impugnazione anche laddove laconfisca sia stata omessa: il fatto che l'art. 579 cod. proc. pen. sia intitolato a"impugnazione di sentenze che dispongono misure di sicurezza" non potrebbeinvero far ritenere che non siano appellabili le sentenze che, invece, omettano,appunto, di disporre le stesse, il contenuto della norma facendo infatti testualeriferimento, al comma 1, alla impugnazione data "per ciò che concerne le misuredi sicurezza", e, al comma 3, alle disposizioni "riguardanti la confisca", ivi dunquedovendo ritenersi incluso sia il caso di confisca disposta sia quello di confisca nondisposta (come del resto a suo tempo affermato, tra le altre, dalla già citata Sez.6, n. 3596 del 26/01/1995, Ruffinato, Rv. 201806).Ancora, l'art. 593, comma 1, cod. proc. pen., stabilisce, che salvoquanto previsto dagli artt. 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680 cod. proc.pen., "l'imputato può appellare contro le sentenze di condanna mentre il pubblicoministero può appellare contro le medesime sentenze solo quando modificano iltitolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante adeffetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria delreato".

Ne consegue che, allorquando, come nella specie, la confisca sia statapronunciata all'esito di una sentenza di condanna, tali limitazioni dovrannoessere seguite anche laddove sia stato impugnato il solo punto riguardante laconfisca.Conclusivamente, dunque, l'impugnazione in esame non si qualificacome ricorso immediato per cassazione, ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen.,richiamato per il giudizio di legittimità dall'art. 608, comma 4, cod. proc. pen.

Ilpresupposto che legittima la parte processuale ad esperire tale mezzo diimpugnazione, secondo la citata disposizione normativa, è infatti il diritto diappellare la sentenza di primo grado; non essendo, nel caso di specie, titolare di"questo diritto, per quanto detto in precedenza, il pubblico ministero potevaproporre ricorso per cassazione solo in quanto unico mezzo di impugnazioneconsentitogli dall'ordinamento.3.

In accoglimento del ricorso del Pubblico Ministero, la sentenzaimpugnata deve essere annullata, limitatamente alla omessa disposizione dellaconfisca, con rinvio al Tribunale di Prato, in diversa composizione, affinché sipronunci sulla confisca del profitto o del prezzo del reato di cui all’art. 4 d.lgs.74/2000, in via diretta o per un valore corrispondente, determinandone anchel'eventuale ammontare e le modalità.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca, con rinvio per nuovogiudizio al Tribunale di Prato in diversa composizione personale.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato in Cina il 07/04/1988avverso la sentenza del 15/10/2025 del Tribunale di PratoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla confisca, con rinvio al Tribunale di Prato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 15 ottobre 2025, il Tribunale di Prato dichiaravaShaoyuan Lin colpevole del delitto di cui all'art. 4, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74,per avere, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, indicato nelladichiarazione annuale per l'anno 2017 elementi attivi per un ammontare inferiorea quello effettivo nella misura di euro 892.330, con IVA evasa pari a euro195.313,00, e lo condannava alla pena alla pena di un anno di reclusione oltrealle pene accessorie previste dall'art. 12 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, con ilbeneficio della sospensione condizionale della pena.2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale dellaRepubblica presso la Corte di appello di Firenze, deducendo - con unico motivo -la violazione dell'art. 12-bis, d.lgs. n. 74, per non essere stata disposta insentenza la confisca del profitto del reato ovvero, quando essa non è possibile, laconfisca dei beni, di cui l’imputato ha la disponibilità, per un valorecorrispondente a tale prezzo o profitto, nonostante il suo carattere cogente el'assenza di qualunque discrezionalità in capo al giudice, diversa dalla verifica inordine alla perdurante presenza della disponibilità dei beni da assoggettare aconfisca diretta.3. Il Procuratore Generale ha chiesto alla Corte di accogliere il ricorsosicché fondato e annullare il provvedimento limitatamente alla confisca, conrinvio al Tribunale di Prato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato l'imputatocolpevole del delitto di cui all'art. 4, d.lgs. n. 74 del 2000, e lo ha condannatoalla pena di un anno di reclusione oltre alle pene accessorie di cui all’art. 12stesso d.lgs., ma nulla ha disposto - né in motivazione, né in dispositivo - quantoalla confisca del profitto del reato.2.1. Tanto premesso, l'art. 12-bis, stesso decreto, stabilisce che nel casodi condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art.444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal d.lgs. n. 74 inesame, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o ilprezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quandoessa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per unvalore corrispondente a tale prezzo o profitto.2.2. La previsione, dunque, ha carattere cogente e l'assenza diqualunque discrezionalità in capo al giudice, ove si eccettui la opportuna verificain ordine alla perdurante presenza nella disponibilità del reo dei beni daassoggettare a confisca diretta, evidenzia la violazione di legge contestata (siveda da ultimo Sez. 3, n. 29228 del 03/07/2025, Rv. 288455 - 01, non mass sulpunto; per un'affermazione del principio con riguardo al caso di definizione delprocedimento con sentenza di applicazione penane Sez. 3, Sentenza n. 29428del 08/05/2019, Rv. 275896 - 01); consegue che la sentenza impugnata deveessere annullata con rinvio - limitatamente alla mancata confisca - per nuovogiudizio sul punto.I rilievi sollevati dal pubblico ministero ricorrente risultano, pertanto,fondati sussistendo i presupposti per la disposizione della confisca obbligatoria aseguito condanna per uno dei reati contemplati dal d.lgs. 74/2000,indebitamente omessa dal Tribunale, atteso che per effetto di tale omissione si èdeterminata una statuizione illegale in punto di applicazione di una misura disicurezza obbligatoria, trattandosi di una statuizione difforme dal modello legaleprevisto come obbligatorio in una tale situazione, che quindi, come richiesto dalpubblico ministero, deve essere rimossa.2.3. Il rinvio, peraltro, deve essere disposto al Tribunale, non alla Cortedi appello (al riguardo, tra le altre, Sez. 3, n. 5041 del 24/11/2020,PG/Bilancioni).Si deve infatti ribadire il principio che l'accoglimento del ricorso percassazione proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello avversola sentenza di condanna di primo grado, limitato all'omessa statuizione sullaconfisca obbligatoria del profitto del reato tributario, ex art. 12-bis d.lgs. 10marzo 2000, n. 74, comporta l'annullamento con rinvio al Tribunale che hapronunciato la decisione, e non alla Corte di appello, operando per il pubblicoministero i limiti generali di appellabilità di cui all'art. 593, comma 1, cod. proc.pen. (Sez. 3, n. 29228 del 03/07/2025, Rv. 288455 - 01; per una riaffermazionedel principio in altra materia si vede altresì Sez. 6, n. 534 del 03/12/2025, dep.08/01/2026, Rv. 289199 - 01).Premesso che il comma 3 dell'art. 579 cod. proc. pen. prevede che"l'impugnazione contro la sola disposizione che riguarda la confisca è propostacon gli stessi mezzi previsti per i capi penali" dovendo dunque farsi necessarioriferimento, per l'individuazione del mezzo di impugnazione da utilizzare, ove,come nella specie, sia stato appunto impugnato il solo punto della confisca, aimezzi contemplati dalle disposizioni generali, si osserva che nemmeno vi èdubbio in ordine alla possibilità di proporre tale impugnazione anche laddove laconfisca sia stata omessa: il fatto che l'art. 579 cod. proc. pen. sia intitolato a"impugnazione di sentenze che dispongono misure di sicurezza" non potrebbeinvero far ritenere che non siano appellabili le sentenze che, invece, omettano,appunto, di disporre le stesse, il contenuto della norma facendo infatti testualeriferimento, al comma 1, alla impugnazione data "per ciò che concerne le misuredi sicurezza", e, al comma 3, alle disposizioni "riguardanti la confisca", ivi dunquedovendo ritenersi incluso sia il caso di confisca disposta sia quello di confisca nondisposta (come del resto a suo tempo affermato, tra le altre, dalla già citata Sez.6, n. 3596 del 26/01/1995, Ruffinato, Rv. 201806).Ancora, l'art. 593, comma 1, cod. proc. pen., stabilisce, che salvoquanto previsto dagli artt. 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680 cod. proc.pen., "l'imputato può appellare contro le sentenze di condanna mentre il pubblicoministero può appellare contro le medesime sentenze solo quando modificano iltitolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante adeffetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria delreato". Ne consegue che, allorquando, come nella specie, la confisca sia statapronunciata all'esito di una sentenza di condanna, tali limitazioni dovrannoessere seguite anche laddove sia stato impugnato il solo punto riguardante laconfisca.Conclusivamente, dunque, l'impugnazione in esame non si qualificacome ricorso immediato per cassazione, ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen.,richiamato per il giudizio di legittimità dall'art. 608, comma 4, cod. proc. pen. Ilpresupposto che legittima la parte processuale ad esperire tale mezzo diimpugnazione, secondo la citata disposizione normativa, è infatti il diritto diappellare la sentenza di primo grado; non essendo, nel caso di specie, titolare di"questo diritto, per quanto detto in precedenza, il pubblico ministero potevaproporre ricorso per cassazione solo in quanto unico mezzo di impugnazioneconsentitogli dall'ordinamento.3. In accoglimento del ricorso del Pubblico Ministero, la sentenzaimpugnata deve essere annullata, limitatamente alla omessa disposizione dellaconfisca, con rinvio al Tribunale di Prato, in diversa composizione, affinché sipronunci sulla confisca del profitto o del prezzo del reato di cui all’art. 4 d.lgs.74/2000, in via diretta o per un valore corrispondente, determinandone anchel'eventuale ammontare e le modalità. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca, con rinvio per nuovogiudizio al Tribunale di Prato in diversa composizione personale.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
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