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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 22 settembre 2022

Cassazione n. 38730/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con il decreto in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato il decreto emesso dal Tribunale in sede con il quale veniva applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ritenendo detta misura pienamente adeguata a contenere la pericolosità sociale del ricorrente.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo come motivi di censura la violazione di legge, relativamente agli artt. 4, 6, 8 e 10 del D. Lgs. n. 159 del 2011, e il conseguente vizio di motivazione sul punto.

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e deducenti in concreto meri vizi di motivazione in ricorso ammesso per sola violazione di legge.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con il decreto in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato il decreto emesso dal Tribunale in sede con il quale veniva applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ritenendo detta misura pienamente adeguata a contenere la pericolosità sociale del ricorrente. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo come motivi di censura la violazione di legge, relativamente agli artt. 4, 6, 8 e 10 del D. Lgs. n. 159 del 2011, e il conseguente vizio di motivazione sul punto. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e deducenti in concreto meri vizi di motivazione in ricorso ammesso per sola violazione di legge. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Decreto Cassazione n. 38730/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris