Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24320/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di LOCRI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Locri che ha ritenuto l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 14 comma 5-ter in relazione all'art. 14 comma 5 bis d.lgs. 286/1998; [OSCURATO:PERSONA] che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia violazione di legge e vizi di motivazione in relazione sia al mancato riconoscimento della particolare tenuità di cui all'art. 34 d.lgs. 274/2000 e conseguentemente della mancata dichiarazione d'improcedibilità, sia al denegato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sono manifestamente infondati, atteso che, come correttamente ritenuto dal giudice di merito, la durata della condotta illecita perpetrata dall'imputato e la sua reiterata inosservanza degli ordini ostano al riconoscimento dei benefici richiesti (si veda pag. 4 del provvedimento impugnato); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di LOCRI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Locri che ha ritenuto l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 14 comma 5-ter in relazione all'art. 14 comma 5 bis d.lgs. 286/1998; [OSCURATO:PERSONA] che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia violazione di legge e vizi di motivazione in relazione sia al mancato riconoscimento della particolare tenuità di cui all'art. 34 d.lgs. 274/2000 e conseguentemente della mancata dichiarazione d'improcedibilità, sia al denegato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sono manifestamente infondati, atteso che, come correttamente ritenuto dal giudice di merito, la durata della condotta illecita perpetrata dall'imputato e la sua reiterata inosservanza degli ordini ostano al riconoscimento dei benefici richiesti (si veda pag. 4 del provvedimento impugnato); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 24320/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris