CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 08511/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' LEONARDO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Domenico A.R. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento ad altro giudice per nuovo esame. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'Appello di Caltanissetta ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell'interesse di GERMANA Leonardo, con riferimento a un procedimento penale, nel quale egli era stato arrestato per concorso nel reato di cui all'art 73, d.P.R. n. 309/1990 e assolto in primo grado per non avere commesso il fatto. Nella specie, l'ordinanza di custodia cautelare era stata emessa sulla scorta di materiale costituito sostanzialmente da dialoghi oggetto di attivià d'intercettazione. 2. La difesa del GERMANA ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto i vizi di cui alle lett. b), c) e e) dell'art. 606, cod. proc. pen., con riferimento al ritenuto comportamento ostativo dell'istante. La Corte della riparazione avrebbe valorizzato gli elementi posti a sostegno del titolo cautelare, senza analizzare quelli emersi a seguito dell'istruzione dibattimentale. La sola circostanza che il GERMANA si fosse accompagnato al TRENO (coimputato e parente dell'istante) non può considerarsi condotta colposa, né tantomeno sinergicamente correlata alla emissione della misura custodiale, avendo l'istruzione dibattimentale e, segnatamente, l'attività di trascrizione delle conversazioni intercettate smentito gli elementi valorizzati dal giudice cautelare, tenuto anche conto della qualità di assuntore di stupefacenti del ricorrente. Tali elementi non possono, secondo la prospettazione difensiva, essere valutati in termini di connivenza ostativa, quanto alla condotta processuale esterna evidenziandosi che il GERMANA aveva sin da subito contribuito al disvelamento della verità processuale relativa alla propria posizione. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Domenico A.R. [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento del provvedimento con rinvio ad altro giudice per nuovo esame. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato. 2. La Corte d'appello, dopo avere rinviato nell'ordinanza censurata agli elementi valorizzati in sede cautelare (mediante richiamo delle intercettazioni che avevano coinvolto lo stesso GERMANA e tale TRENO Alex, soggetto pluripregiudicato per spaccio P di droga, anche nel corso di alcune azioni considerate propedeutiche o strumentali a quella attività) ha effettuato il necessario raffronto di tale compendio con la base probatoria dibattimentale. A tal proposito, ha operato un rinvio, anche grafico, alla motivazione del giudice della cognizione, con la quale questi aveva ritenuto che gli elementi raccolti non consentivano di apprezzare chiaramente quale fosse stato il ruolo del ricorrente nella illecita attività e, pertanto, al di là della sua consapevolezza o meno riguardo alle altrui intenzioni, l'effettivo svolgimento di un suo apporto pienamente inquadrabile nella partecipazione concorsuale. 3. Il motivo è infondato. In linea generale, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. Nel fare ciò, il giudice deve fondare la deliberazione conclusiva su fatti concreti e precisi e non su mere supposizioni, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima, sia dopo la perdita della libertà personale, indipendentemente dall'eventuale conoscenza, che quest'ultimo abbia avuto, dell'inizio dell'attività di indagine, al fine di stabilire, con valutazione ex ante, non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che ha ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (cfr. sez. U., sentenza n. 34559 del 26/6/2002, Rv. 222263; ma, anche successivamente, sez. 4, sentenza n.9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 259082). In altri termini, vi è completa autonomia tra il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione e quello di cognizione, poiché essi impegnano piani di indagine diversi che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, il che, tuttavia, non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate([cfr. sez. 4 n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Rv. 262957). 4. Nella specie, gli elementi posti a sostegno della misura cautelare custodiate non sono stati smentiti dal giudice della cognizione: al contrario, in base a quanto riportato per stralcio nell'ordinanza impugnata, il giudice dell'assoluzione ha ritenuto sicuramente un ruolo del GERMANA nella "illecita" vicenda, valutando però la prova della sua presenza e del suo interagire con il TRENO come inidonea a consentire di definirne esattamente il suo ruolo e, quindi, ad affermare che esso si era tradotto in una condotta di partecipazione penalmente rilevante. Si tratta di una precisazione certamente rilevante ai fini d'interesse: il giudice della riparazione ha ritenuto, in sostanza, un comportamento del GERMANÀ che può assurgere a condizione ostativa, siccome valutabile in termini di connivenza dell'interessato, pur penalmente irrilevante (sulla rilevanza della quale, invece, nel diverso giudizio di cui all'art. 314 cod. proc. pen., cfr. sez. 4. N. 4113 del 13/1/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280391; sez. 3, n. 22060 del 23/1/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275970; sez. 4, n. 15745 del 19/2/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263139). 5. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deciso il 26 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]