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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 novembre 2021

Cassazione n. 46523/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.EI [OSCURATO:PERSONA], personalmente, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Genova, in data 13/09/2018, che ha dichiarato inammissibile perché tardivo l'appello dell'imputato avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Genova. [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dalla parte, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, e della novella normativa relativa all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., e in assenza di motivi.

Ora non è più proponibile il ricorso personale dell'imputato, la modifica contenuta nell'art. 613 comma 1 cod.proc.pen. deve riferirsi ad ogni di ricorso per cassazione a prescindere dalla tipologia dell'atto impugnato. 4.- Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] stensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.EI [OSCURATO:PERSONA], personalmente, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Genova, in data 13/09/2018, che ha dichiarato inammissibile perché tardivo l'appello dell'imputato avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Genova. [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dalla parte, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, e della novella normativa relativa all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., e in assenza di motivi. Ora non è più proponibile il ricorso personale dell'imputato, la modifica contenuta nell'art. 613 comma 1 cod.proc.pen. deve riferirsi ad ogni di ricorso per cassazione a prescindere dalla tipologia dell'atto impugnato. 4.- Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] stensore Il P
Sentenza Cassazione n. 46523/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris