CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 31611/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], rassegnate ai sensi dell'art. 23 dl. n. 137 del 2020 e successive modificazioni, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza del 27 maggio 2021, il Tribunale di sorveglianza di Bologna, accoglieva il reclamo presentato dal Dipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento in data 28 ottobre 2020 con il quale il Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] aveva annullato, per vizio procedurale, il provvedimento di applicazione della sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività ricreative e sportive per giorni cinque inflitta al suddetto detenuto, il 14 novembre 2016, dal Consiglio di Disciplina dell'Istituto penitenziario di Parma. w Motivava il Tribunale di sorveglianza sulla scorta della legittimità della contestazione dell'addebito da parte di soggetto delegato dal direttore dell'istituto penitenziario, affermata dalla giurisprudenza di legittimità (Cfr. Sez. 1 n. 43305 del 14/11/2007, Marchese, non mass.; Sez. 1 n. 35021 del 26/06/2017, Cava, non mass.), rilevando altresì che il detenuto non aveva spiegato quale fosse il concreto pregiudizio derivante dall'omessa contestazione dell'addebito disciplinare da parte del direttore dell'istituto penitenziario, nonché che lo stesso, in sede di consiglio di disciplina, non avanzò alcun tipo di richiesta istruttoria ne prospettò uno svolgimento dei fatti differente rispetto a quello oggetto di contestazione, nulla eccependo. 2. Avverso tale ordinanza Martinelli, per il tramite del difensore di fiducia, ricorre per cassazione lamentando violazione di legge e vizio di motivazione. Accogliendo il reclamo, il Tribunale di sorveglianza ha negletto il dettato dell'art. 81 dpr. n. 230 del 2000 che prevede espressamente in capo al Direttore della casa circondariale, alla presenza del comandante del reparto di polizia penitenziaria, la contestazione dell'addebito all'accusato. La norma, così come la giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 1 n. 43305 del 14 novembre 2007) richiede la simultanea presenza di un secondo funzionario apicale, sicché l'affermazione del Tribunale di sorveglianza secondo la quale l'avvenuta contestazione con consegna dell'atto da parte di un agente costituirebbe una mera irregolarità ha, invece, comportato una grave lesione del diritto di difesa dell'accusato. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha prospettato il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Secondo quanto evidenziato nell'ordinanza impugnata, il Direttore dell'istituto penitenziario, notiziato del rapporto relativo all'illecito disciplinare occorso il 6 novembre 2016, aveva, in data 9 novembre 2016 aveva provveduto a rimettere al detenuto una contestazione d'addebito, delegando a tal fine un agente di [OSCURATO:PERSONA]; a ciò aveva fatto seguito la convocazione del Consiglio di Disciplina, alla cui seduta il Martinelli era comparso spiegando le proprie ragioni. Ciò posto, osserva il Collegio che non ricorre il vizio della violazione di legge né sotto il profilo della inosservanza (per non avere il giudice a quo applicato una determinata norma in relazione all'operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della disposizione, ovvero per averla applicata sul presupposto dell'accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie), né sotto il profilo della erronea applicazione, avendo il giudice a quo esattamente interpretato le norme applicate alla luce dei principi di diritto affermati da questa Corte. Più specificamente, il Tribunale ha correttamente ritenuto che la censura formulata dal detenuto alla regolarità del procedimento disciplinare che si basa, nella sostanza, sul suo mancato contatto con il Direttore dell'istituto penitenziario, il quale aveva delegato a un semplice appartenente del Corpo della [OSCURATO:PERSONA] la contestazione dell'addebito disciplinare all'accusato, è del tutto fallace, alla stregua della giurisprudenza di legittimità Sez. 1 n. 35021 del 26/06/2017, Cava, non mass., espressamente richiamata nell'ordinanza impugnata. E', infatti, ben vero che il D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 81 prevede la competenza del direttore dell'istituto, alla presenza del comandante del reparto di polizia penitenziaria, mentre dal verbale richiamato nell'ordinanza del magistrato di sorveglianza risulta che la contestazione è stata effettuata «dal comandante del reparto su delega del direttore e in presenza di altro appartenente al ruolo degli ispettori», non potendo evidentemente il comandante assumere contemporaneamente sia la qualifica di delegato che di comandante presente. Erroneamente il ricorrente sostiene che non sia possibile la delega, stante il tenore letterale della norma. In realtà, l'inderogabilità della competenza amministrativa non esclude nel campo amministrativo la delega, che nel caso di specie si ricava anche per implicito dall'art. 2, comma 1 del Regolamento sull'ordinamento penitenziario, ove si afferma che il mantenimento dell'ordine e della disciplina negli istituti penitenziari ed il rispetto delle regole vengono assicurati dal direttore dell'istituto, che si avvale del personale penitenziario secondo le rispettive competenze. La ratio della procedura di cui all'invocato art. 81 - come ha ben spiegato il Tribunale di sorveglianza - è quella di assicurare all'incolpato la piena conoscenza dell'addebito mossogli e la possibilità di discolparsi non solo davanti al responsabile del mantenimento dell'ordine nell'istituto, ma altresì con la garanzia ulteriore della presenza di un secondo funzionario apicale, sì che va qui condiviso e riaffermato il principio secondo cui «non può mai rilevarsi una nullità se non nel caso in cui essa abbia concretamente danneggiato l'interesse del detenuto nel cui vantaggio è prevista la formalità data» (Sez. 1 n. 35021 del 26/06/2017, Cava, non mass.,cit.) Dunque, non avendo il ricorrente specificato quale concreto pregiudizio egli abbia subito dal vedersi contestare .l'addebito da parte di un soggetto delegato dal direttore, con la garanzia della presenza di un secondo funzionario, non può essere dichiarata alcuna nullità, né invocata la violazione di alcun diritto di difesa. A completare il cerchio della manifesta infondatezza della doglianza vi è anche l'ulteriore considerazione, correttamente svolta dal giudice specializzato, secondo cui l'eccezione doveva essere fatta, a pena di decadenza, al momento dell'apertura dell'udienza dinanzi al Consiglio di Disciplina, trovando applicazione le disposizioni in materia di nullità processuale, tra cui l'art. 182, commi 2 e 3, cod. proc. Pen (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 30038 del 22/09/2020, Corso, Rv. 279733). 2. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, P.Q.M. Dichiara •inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del