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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 luglio 2021

Cassazione n. 31513/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale del riesame di Taranto, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza di custodia caute- lare in carcere emessa in data 16/7/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], bersagliati con cinque colpi di pistola cal. 9 mentre si trovavano a bordo di una vettura, e per le connesse violazioni in materia di armi, delitti accertati a Taranto il 19/6/2021.

1.1. Quanto al profilo indiziario, il Tribunale cautelare ha attribuito parti- colare rilevanza alle dichiarazioni della persona offesa in sede di sommarie informazioni testimoniali, con le quali [OSCURATO:PERSONA] confermava di avere riconosciuto l'attentatore: non è stata accolta la tesi difensiva che attribuiva il riconoscimento del Pignatelli all'esigenza dell'Intermite di evitare l'imputazione per favoreggiamento, ritenendo invece plausibile che la concitazione del momento avesse impedito alla persona offesa di riconoscere immediatamente l'aggressore.

Il riconoscimento è stato inoltre avallato dalla polizia giudiziaria e, ad ulteriore conferma dell'identità dell'attentatore, il Tribunale ha considerato la sussistenza di un importante movente in capo allo stesso Pignatelli: quest'ultimo e la persona offesa, infatti, erano stati coinvolti in una lite avvenuta il giorno precedente, durante la quale proprio Intermite aveva colpito l'odierno indagato.

1.2. In ordine alle esigenze cautelari, è stata ritenuta la sussistenza del pericolo di reiterazione del reato - confermandosi la qualificazione giuridica del fatto in termini di tentato omicidio - esigenza cautelare concretizzata dalla note- vole gravità della vicenda e dal contesto in cui si era verificata, il che ha condotto alla scelta della massima misura coercitiva, unica adeguata a fronteggiare l'individuato pericolo cautelare, essendosi ritenuto che Pignatelli sia inserito in un circuito criminale, sicché una misura diversa dalla custodia in carcere - quale la detenzione domestica - risulterebbe del tutto inidonea a soddisfare le esigenze cautelari prospettate.

2. Avverso tale ordinanza ricorrono per cassazione i difensori del Pignatelli, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione in riferimento ai motivi aggiunti specificamente indicati ai sensi dell'art. 309, comma 6, cod. proc. pen., ed invece tralasciati dai giudici del Tribunale del riesame.

L'impugnata ordinanza non contiene un'adeguata motivazione in merito all'analisi del movente prospettato dalla difesa, né si è espressa sull'effettiva possibilità da parte della persona offesa di riconoscere un attentatore il cui volto era occultato da mascherina, cappello e occhiali.

La motivazione è altresì carente in relazione al riconoscimento fotografico effettuato dall'Intermite, in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 213 e 214 cod. proc. pen.

Ci si duole infine dell'assenza di motivazione in merito alla tesi difensiva secondo la quale la persona offesa avrebbe effettuato il riconoscimento di Pignatelli al solo scopo di evitare un'imputazione per favoreggiamento, che avrebbe comportato la revoca dell'affidamento ai servizi sociali, in atto nei confronti dell'Intermite. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato, nonché imperniato su considera- zioni di natura prettamente fattuale e confutativa.

1.1. Le censure attinenti alla pretermissione dei rilievi difensivi contenuti nei motivi aggiunti (peraltro non allegati al ricorso) ed alla condotta processuale ondivaga della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] sono smentite dall'adeguata analisi contenuta a pag. 3 dell'impugnata ordinanza, che si è fatta carico di confutare con argomenti logici e congruenti l'ipotesi difensiva per cui l'Intermite avrebbe individuato falsamente il proprio attentatore soltanto per evitare un'imputazione di favoreggiamento.

A fronte della motivata esclusione di tale movente attribuito all'Intermite, con indicazione di quello che invece il Tribunale cautelare ritiene essere il reale movente vendicativo che ha spronato il Pignatelli, si deve escludere la ricorrenza dei lamentati vizi di legittimità; né si può richiedere a questa Corte una scelta di campo, poiché è noto che il controllo di legittimità non concerne né la rico- struzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, sicché si rivelano inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito.

1.2. Le censure rivolte al riconoscimento fotografico sono parimenti inammissibili per la genericità delle critiche - si richiama la violazione delle disposizioni degli artt. 213 - 214 cod. proc. pen., senza ulteriori specificazioni - e per la dedotta circostanza che l'aggressore del Pignatelli fosse travisato, dato che non emerge né dalle imputazioni cautelari né dalle informazioni dell'Intermite, come riportate nell'impugnata ordinanza (anzi la persona offesa ha dichiarato di avere visto in volto il Pignatelli, e di averne riconosciuto la corporatura, le movenze e la voce).

In ogni caso, anche sul punto del riconoscimento fotografico l'impugnata ordinanza si è diffusa nella motivazione della regolarità dell'atto, non inquadrabile in una formale ricognizione - e dunque senza necessità di seguire gli adempimenti richiesti dagli artt. 213 e 214 cod. proc. pen. - quanto in una mera visione della fotografia del Pignatelli, dopo avere l'Intermite spontanea- mente indicato con certezza in costui l'autore dell'aggressione in suo danno.

1.3. Infine, le ragioni addotte dal ricorrente per asseverare la falsità del riconoscimento operato dall'Intermite - evitare la revoca dell'affidamento in prova ai servizi sociali - sono congetturali, e comunque il punto è stato affrontato dai giudici del riesame, che hanno respinto motivatamente la tesi dell'intento calunnioso dell'Intermite, come si è già osservato.

2. In conclusione, il ricorso è inammissibile.

Alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che, nella specie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria medesima consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della equa somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende.

Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di riferimento, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. pro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale del riesame di Taranto, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza di custodia caute- lare in carcere emessa in data 16/7/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], bersagliati con cinque colpi di pistola cal. 9 mentre si trovavano a bordo di una vettura, e per le connesse violazioni in materia di armi, delitti accertati a Taranto il 19/6/2021. 1.1. Quanto al profilo indiziario, il Tribunale cautelare ha attribuito parti- colare rilevanza alle dichiarazioni della persona offesa in sede di sommarie informazioni testimoniali, con le quali [OSCURATO:PERSONA] confermava di avere riconosciuto l'attentatore: non è stata accolta la tesi difensiva che attribuiva il riconoscimento del Pignatelli all'esigenza dell'Intermite di evitare l'imputazione per favoreggiamento, ritenendo invece plausibile che la concitazione del momento avesse impedito alla persona offesa di riconoscere immediatamente l'aggressore. Il riconoscimento è stato inoltre avallato dalla polizia giudiziaria e, ad ulteriore conferma dell'identità dell'attentatore, il Tribunale ha considerato la sussistenza di un importante movente in capo allo stesso Pignatelli: quest'ultimo e la persona offesa, infatti, erano stati coinvolti in una lite avvenuta il giorno precedente, durante la quale proprio Intermite aveva colpito l'odierno indagato. 1.2. In ordine alle esigenze cautelari, è stata ritenuta la sussistenza del pericolo di reiterazione del reato - confermandosi la qualificazione giuridica del fatto in termini di tentato omicidio - esigenza cautelare concretizzata dalla note- vole gravità della vicenda e dal contesto in cui si era verificata, il che ha condotto alla scelta della massima misura coercitiva, unica adeguata a fronteggiare l'individuato pericolo cautelare, essendosi ritenuto che Pignatelli sia inserito in un circuito criminale, sicché una misura diversa dalla custodia in carcere - quale la detenzione domestica - risulterebbe del tutto inidonea a soddisfare le esigenze cautelari prospettate. 2. Avverso tale ordinanza ricorrono per cassazione i difensori del Pignatelli, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione in riferimento ai motivi aggiunti specificamente indicati ai sensi dell'art. 309, comma 6, cod. proc. pen., ed invece tralasciati dai giudici del Tribunale del riesame. L'impugnata ordinanza non contiene un'adeguata motivazione in merito all'analisi del movente prospettato dalla difesa, né si è espressa sull'effettiva possibilità da parte della persona offesa di riconoscere un attentatore il cui volto era occultato da mascherina, cappello e occhiali. La motivazione è altresì carente in relazione al riconoscimento fotografico effettuato dall'Intermite, in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 213 e 214 cod. proc. pen. Ci si duole infine dell'assenza di motivazione in merito alla tesi difensiva secondo la quale la persona offesa avrebbe effettuato il riconoscimento di Pignatelli al solo scopo di evitare un'imputazione per favoreggiamento, che avrebbe comportato la revoca dell'affidamento ai servizi sociali, in atto nei confronti dell'Intermite. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato, nonché imperniato su considera- zioni di natura prettamente fattuale e confutativa. 1.1. Le censure attinenti alla pretermissione dei rilievi difensivi contenuti nei motivi aggiunti (peraltro non allegati al ricorso) ed alla condotta processuale ondivaga della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] sono smentite dall'adeguata analisi contenuta a pag. 3 dell'impugnata ordinanza, che si è fatta carico di confutare con argomenti logici e congruenti l'ipotesi difensiva per cui l'Intermite avrebbe individuato falsamente il proprio attentatore soltanto per evitare un'imputazione di favoreggiamento. A fronte della motivata esclusione di tale movente attribuito all'Intermite, con indicazione di quello che invece il Tribunale cautelare ritiene essere il reale movente vendicativo che ha spronato il Pignatelli, si deve escludere la ricorrenza dei lamentati vizi di legittimità; né si può richiedere a questa Corte una scelta di campo, poiché è noto che il controllo di legittimità non concerne né la rico- struzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, sicché si rivelano inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. 1.2. Le censure rivolte al riconoscimento fotografico sono parimenti inammissibili per la genericità delle critiche - si richiama la violazione delle disposizioni degli artt. 213 - 214 cod. proc. pen., senza ulteriori specificazioni - e per la dedotta circostanza che l'aggressore del Pignatelli fosse travisato, dato che non emerge né dalle imputazioni cautelari né dalle informazioni dell'Intermite, come riportate nell'impugnata ordinanza (anzi la persona offesa ha dichiarato di avere visto in volto il Pignatelli, e di averne riconosciuto la corporatura, le movenze e la voce). In ogni caso, anche sul punto del riconoscimento fotografico l'impugnata ordinanza si è diffusa nella motivazione della regolarità dell'atto, non inquadrabile in una formale ricognizione - e dunque senza necessità di seguire gli adempimenti richiesti dagli artt. 213 e 214 cod. proc. pen. - quanto in una mera visione della fotografia del Pignatelli, dopo avere l'Intermite spontanea- mente indicato con certezza in costui l'autore dell'aggressione in suo danno. 1.3. Infine, le ragioni addotte dal ricorrente per asseverare la falsità del riconoscimento operato dall'Intermite - evitare la revoca dell'affidamento in prova ai servizi sociali - sono congetturali, e comunque il punto è stato affrontato dai giudici del riesame, che hanno respinto motivatamente la tesi dell'intento calunnioso dell'Intermite, come si è già osservato. 2. In conclusione, il ricorso è inammissibile. Alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che, nella specie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria medesima consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della equa somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di riferimento, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. pro
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