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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02670/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, alla via dei [OSCURATO:PERSONA] n. 66 in Roma ; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 295, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia il 1°.12.2015, e pubblicata il 20.1.2016; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; O GGETTO : Irpef, Iva, Irap 2007-2008 - Avviso di accertamento -Socio occulto - Gestore della società - Responsabilità -Competenza all’accertamento della [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia delle Entrate. la Corte osserva: Fatti di causa

1. L’Agenzia delle Entrate notificava separatamente a [OSCURATO:PERSONA] gli avvisi di accertamento n.

T9B01MJ06515/2012 (Irpef 2007), n.

T9B02NI04524/2012 (Iva ed Irap 2007), T9B02NI04529/2012 (Iva ed Irap 2008), noché nn.

T9B07NI04556/2012, e T9D013A01957/2013 (Irpef 2008), per un valore complessivo dichiarato di Euro 1.431.236,00.

Gli atti impositivi traevano origine dall’accertamento fiscale eseguito nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].

La società era stata ritenuta partecipe di una vasta frode finalizzata all’evasione dei tributi, e le violazioni erano state contestate anche ai soggetti che avevano avuto nella società poteri gestori, seppure di fatto, come l’odierno ricorrente.

1.1. Nella ricostruzione dell’Amministrazione finanziaria una pluralità di società, denominate ‘operative’ (o di primo livello), tra cui l’[OSCURATO:PERSONA], assumevano personale e rendevano servizi, nel caso di specie di facchinaggio, in favore dei committenti finali.

Le società operative, applicando l’IVA al 20%, fatturavano le prestazioni a società “filtro”, di secondo livello, e tra queste la Gianicolo che a loro volta, nuovamente applicando l’IVA al 20%, fatturavano le medesime prestazioni alla cooperativa Gesconet.

Quindi quest’ultima, sempre applicando l’IVA al 20%, fatturava ancora le stesse prestazioni ai clienti finali, “maturando così attraverso tutti questi passaggi un elevato costo e credito iva.

In sostanza l’Ufficio contesta ad [OSCURATO:PERSONA] di aver emesso nei confronti della Gianicolo (società cd. di II livello), fatture soggettivamente inesistenti, in quanto rese nei confronti di altri soggetti.

Mentre nei confronti dell’appellante l’Ufficio gli contesta la circostanza di aver preso materialmente parte alle violazioni commesse dalla [OSCURATO:PERSONA]. avendo poteri di firma sui conti correnti della società nei periodi di imposta contestati … avendo poteri di firma e avendoli movimentati, quindi una tale funzione andrà identificata quale attività di socio e amministratore occulto” (sent.

CTR, p. 4).

2. Il contribuente impugnava gli avvisi di accertamento innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano, proponendo plurime censure.

La CTP rigettava i suoi ricorsi.

3. [OSCURATO:PERSONA] spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita dal giudice di primo grado, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, rinnovando le proprie critiche.

Il giudice del gravame riuniva i ricorsi, e quindi confermava la pronuncia della CTP.

4. Il contribuente ha introdotto ricorso per cassazione avverso la decisione adottata dalla CTR, affidandosi a dieci motivi di impugnazione.

L’Amministrazione finanziaria resiste mediante controricorso.

Il ricorrente ha quindi depositato anche memoria.

Ragioni della decisione

1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 41 bisdel Dpr n. 600 del 1973, per non avere la CTR rilevato la decadenza dall’esercizio del potere impositivo in cui è incorsa l’Amministrazione finanziaria perché la stessa, prima di notificare gli avvisi di accertamento per cui è causa, aveva notificato al contribuente altro atto impositivo, di accertamento del reddito con metodo sintetico, in relazione all’anno 2007.

2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente censura la violazione dell’art. 12 della legge n. 212 del 2000 (c.d.

Statuto del contribuente), e dell’art. 24 della legge n. 4 del 1929, per non avere il giudice dell’appello rilevato l’invalidità dell’avviso di accertamento, a cui non è stato allegato il processo verbale di costatazione redatto a carico di soggetto terzo, e per non avere l’Amministrazione finanziaria redatto un processo verbale di costatazione nei suoi confronti, ledendo in tal modo il diritto di difesa del ricorrente.

3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente critica la violazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dell’art. 42 del Dpr n. 600 del 1973, per avere la CTR ritenuto legittimo l’avviso di accertamento notificatogli, sebbene fondato su un processo verbale di costatazione redatto nei confronti di un terzo, atto che non è mai stato portato a sua conoscenza.

4. Mediante il quarto mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2697 cod. civ., in cui è incorso il giudice del gravame per non aver rilevato l’invalidità dell’avviso di accertamento, fondato sull’illazione dell’Ente impositore secondo cui egli sarebbe stato un socio occulto della [OSCURATO:PERSONA] basandosi su un unico indizio, la delega di firma in relazione ad uno dei conti correnti della società, peraltro senza attivare alcuna indagine bancaria nei suoi confronti, e violando il divieto di “praesumptum de praesumpto” (ric., p. 4).

5. Con il suo quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione dell’art. 32, commi 1 e 2, del Dpr n. 600 del 1973, per non avere il giudice dell’appello rilevato l’illegittimità dell’atto impositivo perché fondato su accertamenti, in primo luogo bancari, compiuti nei confronti di soggetto terzo e non allegati, senza effettuare alcuna indagine sui rapporti bancari del ricorrente.

6. Mediante il suo sesto strumento d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente censura la nullità della impugnata pronuncia adottata dalla CTR, in conseguenza della violazione dell’art. 37, terzo comma, del Dpr n. 600 del 1973, per avere il giudice dell’appello omesso di pronunciare circa la “impossibilità di ricondurre la fattispecie ad un caso di interposizione fittizia di persona”.

7. Con il settimo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente critica la violazione dell’art. 53 del Dpr n. 546 del 1992, e degli artt. 100 e 112 cod. proc. civ., in conseguenza della “impossibilità di ricondurre la fattispecie ad un caso di interposizione fittizia di persona”.

8. Mediante l’ottavo mezzo d’impugnazione il ricorrente lamenta la “illegittimità” della impugnata pronuncia adottata dalla CTR, per non avere il giudice dell’appello rilevato l’insanabile vizio dell’atto impositivo, perché fondato su accertamenti svolti dalla “incompetente” [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenza delle Entrate della Lombardia.

9. Con il nono motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione dell’art. 139 cod. proc. civ., dell’art. 7 della legge n. 890 del 1982 e dell’art. 60 del Dpr n. 600 del 1973, per non avere il giudice del gravame rilevato l’insanabile vizio della notificazione dell’atto impositivo.

10. Mediante il decimo strumento d’impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente censura la violazione degli artt. 2, 3, 5, 6 e 17, del D.Lgs n. 472 del 1997, per non avere il giudice dell’appello annullato l’atto impositivo impugnato con riferimento alle sanzioni irrogate, sebbene al ricorrente non possa ascriversi alcuna responsabilità personale in ordine alle violazioni fiscali commesse dalla società.

11. Mediante il primo strumento di impugnazione il contribuente critica la violazione di legge in cui ritiene essere incorso l’Ente impositore che aveva già eseguito nei suoi confronti, in relazione all’anno 2007, un accertamento sintetico del reddito, ed era perciò decaduto dal potere di contestargli ulteriori pretese infrazioni fiscali.

11.1. Osserva in proposito il giudice del gravame, nel rigettare la medesima critica proposta dal [OSCURATO:PERSONA] in sede di appello, che “il fatto che l’appellante fosse già per il 2007 oggetto di accertamento sintetico non preclude l’ulteriore accertamento nel momento stesso che venga acclarato il ruolo svolto all’interno di una società” (sent.

CTR, p. 5).

11.2. In tema questa Corte regolatrice ha già avuto occasione di chiarire che “il principio della tendenziale unitarietà dell'avviso di accertamento, desumibile dall'art. 43, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (nel testo vigente "ratione temporis"), comporta che è ammissibile il frazionamento dell'accertamento ‘in caso di sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi’”, Cass. sez.

V, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 11421.

Nel caso di specie, peraltro, può parlarsi di accertamento integrativo in quanto riferito al medesimo contribuente ed in relazione allo stesso anno di imposta, ma gli atti impositivi sono evidentemente fondati su elementi probatori distinti e separati.

11.2.1. La valutazione espressa dalla CTR non merita invero censure.

L’Amministrazione finanziaria avendo proceduto, con riferimento all’anno 2007, ad accertamento sintetico del reddito del contribuente che non aveva presentato la dichiarazione dei redditi, ha quindi accertato in diversa procedura, peraltro non iniziata nei suoi confronti, che il [OSCURATO:PERSONA] si era reso responsabile di ulteriori violazioni fiscali, in quanto partecipe e gestore della società [OSCURATO:PERSONA].

Trattasi di accertamento del tutto indipendente dal primo, e relativo a fatti completamente diversi e nuovi, pertanto senz’altro verificabili e separatamente contestabili nei confronti dell’odierno ricorrente.

Il primo strumento d’impugnazione risulta quindi infondato e deve essere respinto.

12. Mediante i motivi di ricorso dal secondo al quinto, il contribuente censura la violazione di legge in cui ritiene essere incorsa l’Amministrazione finanziaria per non aver rilevato l’invalidità dell’avviso di accertamento, a cui non è stato allegato il [OSCURATO:PERSONA] di Costatazione redatto a carico di soggetto terzo, relativo anche agli accertamenti bancari svolti nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA], che non è stato mai portato a sua conoscenza, senza che fosse svolto alcun accertamento bancario nei confronti del ricorrente.

Il contribuente critica, inoltre, che l’Agenzia delle Entrate non ha redatto un processo verbale di costatazione nei suoi confronti, ledendo in tal modo il suo diritto di difesa.

12.1. La CTR osserva che il PVC “risulta indicato come allegato e comunque nell’avviso di accertamento è stato riprodotto il contenuto essenziale di tale PVC; quindi il contribuente è stato perfettamente in grado di esercitare il proprio diritto di difesa …” (sent.

CTR, p. 5).

12.2. Sembra opportuno ricordare che l’avviso di accertamento emesso nei confronti del ricorrente risulta fondato sulla sua partecipazione non dichiarata, in qualità di socio e gestore, alla società [OSCURATO:PERSONA].

La valutazione è stata motivata dall’Amministrazione finanziaria in considerazione del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] ha avuto il potere di firma in relazione ad uno dei conti correnti della società, ed ha effettivamente operato su tale rapporto bancario per conto della società nel periodo d’imposta oggetto di accertamento.

Si tratta di circostanze non contestate, e comunque accertate mediante verifica della documentazione e delle movimentazioni bancarie della società.

Si rivela pertanto infondata la prospettazione del ricorrente, insistentemente sostenuta, secondo cui l’accertamento fiscale nei suoi confronti risulta fondato sulla sola circostanza che egli disponeva del potere di firma in relazione ad uno dei conti correnti della società.

Diversamente, risulta accertato che egli ha anche disposto operazioni servendosi di un conto corrente della società, ponendo in essere atti di gestione della medesima.

12.2.1. Tanto premesso, la valutazione espressa dalla CTR appare condivisibile, non merita censure e risulta pure conforme all’orientamento interpretativo espresso da questa Corte di legittimità.

Si è già avuto modo di chiarire, infatti, che “in tema di accertamento, l'obbligo dell'Amministrazione finanziaria di allegare al relativo avviso gli atti indicati nello stesso deve essere inteso in relazione alla finalità "integrativa" delle ragioni che giustificano l'emanazione dell'atto impositivo ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l. n. 241 del 1990, sicché detto obbligo riguarda i soli atti che non siano stati già trascritti nella loro parte essenziale nell'avviso stesso, con esclusione, peraltro, di quelli cui l'Ufficio abbia fatto comunque riferimento, i quali, pur non facendo parte della motivazione, sono utilizzabili ai fini della prova della pretesa impositiva”, Cass. Sez.

V, 5.10.2018, n. 24417.

Corretta appare anche la valutazione espressa dalla CTR secondo cui il contribuente ha dimostrato di aver ben compreso il fondamento dell’avviso di accertamento essendosi difeso tempestivamente e con completezza.

12.3. La pretesa del ricorrente secondo cui avrebbero dovuto essere effettuati accertamenti sulle movimentazioni bancarie dei suoi conti correnti personali, non oggetto di contestazione, ed avrebbe dovuto essere redatto un P.V.C. nei suoi confronti prima di procedere all’emissione dell’atto impositivo, non ha fondamento normativo né di prassi.

Anche il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto strumento di impugnazione risultano quindi infondati, e devono essere rigettati.

13. Con i motivi di ricorso sesto e settimo il contribuente contesta, in relazione ai profili della nullità della sentenza in conseguenza dell’omessa motivazione sul punto e della violazione di legge, la decisione adottata dal giudice dell’appello a causa dell’impossibilità di ricondurre la fattispecie ad un caso di interposizione fittizia di persona.

Evidenzia in proposito il dato, peraltro incontestato, secondo cui il ricorrente non è mai stato il legale rappresentante della cooperativa, e pone (ancora) l’accento sul fatto che l’unico elemento addotto dall’Amministrazione finanziaria nei suoi confronti sarebbe l’esistenza di una delega di firma su uno dei conti correnti della società [OSCURATO:PERSONA] rilasciata in suo favore.

13.1. La CTR, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, non omette di pronunciare sulla questione, e scrive “si osserva che la sentenza impugnata risulta correttamente motivata laddove con argomentazioni circostanziate ha evidenziato il collegamento dell’appellante con l’attività di [OSCURATO:PERSONA]., avendo poteri di firma sui conti correnti societari e avendoli movimentati, quindi una tale funzione andrà identifica[ta] quale attività di socio e amministratore occulto.

Né l’appellante ha fornito valida prova o logica spiegazione contraria a tale funzione” (sent.

CTR, p. 4).

13.2. Risulta invero irrilevante il dato che il [OSCURATO:PERSONA] non abbia avuto la qualifica formale di socio o gestore della Cooperativa, essendo contestata la sua partecipazione occulta alla società.

La CTR ha invero ritenuto che gli elementi raccolti, non solo la titolarità, da parte del [OSCURATO:PERSONA], del potere di firma su uno dei conti correnti sociali, ma anche, e soprattutto, l’attività gestoria concretamente svolta dal ricorrente per conto della società, di cui giungeva a sottoscrivere gli strumenti di pagamento in favore dei creditori, dimostrano non solo la sue qualità di socio, ma pure di gestore, e la valutazione, fondata su dati plurimi ed oggettivi, risulta pertanto espressa e condivisibile.

Anche gli strumenti d’impugnazione dal sesto al settimo risultano pertanto infondati e devono essere respinti.

14. Con l’ottavo motivo di ricorso il contribuente censura la decisione adottata dal giudice del gravame per non aver rilevato l’insanabile vizio dell’atto impositivo, in quanto fondato su accertamenti svolti dalla “incompetente” [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia delle Entrate della Lombardia, perché competente a procedere all’accertamento era (solo) la [OSCURATO:PERSONA] dell’Amministrazione finanziaria.

In sostanza sostiene il ricorrente che, a seguito della riforma delle Agenzie fiscali, alle Direzioni regionali sono attribuiti (solo) compiti di indirizzo e coordinamento, mentre le attività operative di accertamento, come accessi, ispezioni e simili, dovrebbero essere svolte esclusivamente dalle Agenzie provinciali, derivandone altrimenti l’invalidità degli atti impositivi fondati su accertamenti svolti da Ufficio incompetente.

14.1. Il giudice del gravame osserva che “la sede di [OSCURATO:PERSONA] è a Milano e gli Uffici erariali, in particolare le direzioni regionali, oltre a svolgere le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento e controllo verso gli uffici territoriali, possono svolgere attività operative di particolare rilevanza nei settori della gestione dei tributi e dell’accertamento” (sent.

CTR, p. 8).

14.2. Occorre allora ricordare come si sia già avuta l’occasione di chiarire, condivisibilmente, che "i criteri di attribuzione della competenza agli organi ed agli uffici in cui si articola l'Agenzia delle Entrate e le modalità di esercizio dei poteri e delle competenze sono definiti, secondo quanto dispongono il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, artt. 57, comma 1, art. 66 e art. 71, comma 3, dallo Statuto e dal regolamento di amministrazione, come ribadito anche dalla L. 24 dicembre 2007, art. 1, comma 360.

Secondo le disposizioni del "regolamento di amministrazione" adottato con delibera Comitato direttivo del 30.11.2000 n. 4 (art. 2 comma 2; art. 4 comma 1; art. 5, reg. amm.) l'Agenzia fiscale è articolata in uffici "centrali e periferici", "regionali e provinciali" (a loro volta articolati in strutture di vertice ed uffici dipendenti), in base a criteri organizzativi che combinano l'applicazione del principio di competenza (territoriale e per valore) con il principio gerarchico (fondato su rapporti di sovra e sottoordinazione: art. 11, comma 1, lett. c), Statuto) ed il principio di sussidiarietà (art. 1, comma 1, lett. d), reg. amm.).

In particolare l'art. 4, comma 1 e 3, del "regolamento di amministrazione" definisce le Direzioni regionali e le Direzioni provinciali come "strutture di vertice" a "livello periferico", direttamente dipendenti dal Direttore della Agenzia, precisando che le Direzioni regionali e le Direzioni provinciali delle Province autonome di Trento e Bolzano, oltre a funzioni di direzione e di coordinamento, svolgono anche "attività operative di particolare rilevanza nei settori della gestione dei tributi, dell'accertamento, della riscossione, e del contenzioso, e in specie, a decorrere dal 1 gennaio 2009, quelle di cui al D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 27, commi 9, 11, 12 e 14, convertito con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, con le attribuzioni ed i poteri di cui al comma 13 del medesimo articolo nei confronti dei soggetti con volumi di affari, ricavi o compensi non inferiori a cento milioni di Euro......" (art. 4, comma 3, reg. amm.). [OSCURATO:PERSONA] regionali delle entrate (DRE) deve riconoscersi pertanto, per disposizione regolamentare, la competenza a svolgere anche attività istruttoria (ispezioni, accessi, controlli, acquisizione informazioni e documenti, redazione dei relativi processi verbali) i cui risultati potranno essere utilizzati dalle Direzioni provinciali ai fini della emissione degli atti impositivi.

Le disposizioni del D.L. n. 185 del 2008 conv. in L. n. 2 del 2009, che trovano applicazione soltanto a far data dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], non hanno attribuito alla DRE una competenza in materia di accertamento fiscale prima inesistente, ma hanno inteso fondare su norma di fonte primaria (dunque sottratta tanto ad eventuali modifiche statutarie, quanto a successive modifiche attuate mediante esercizio della potestà regolamentare od organizzativa dell'ente pubblico "Agenzia") il riparto tra le strutture di vertice di livello periferico (Direzioni regionali; Direzioni provinciali ed uffici dipendenti) delle competenze relative alla attività di verifica fiscale, istituendo una riserva esclusiva di competenza a favore della DRE in relazione alla rilevanza economico-fiscale del soggetto accertato", Cass. sez.

V, 3.10.2014, n. 20915 (conf.

Cass. sez.

V, 8.10.2020, n. 21694; e Cass. sez.

V, 21.12.2018, n. 33289).

L’ottavo motivo di impugnazione è pertanto infondato, e deve essere respinto.

15. Mediante il suo nono strumento d’impugnazione il ricorrente censura la violazione di legge in cui ritiene essere incorsa la CTR per non aver rilevato l’insanabile vizio dipendente dalla incompleta notificazione a mezzo posta dell’atto impositivo.

Spiega il contribuente che la notificazione dell’avviso di accertamento è stata effettuata dall’Amministrazione finanziaria a mezzo posta ed il notificatore, non rinvenuto il destinatario presso il domicilio, si è limitato a rilasciare l’atto al portiere dello stabile, senza nulla attestare circa le ricerche che avrebbe dovuto compiere.

15.1. In proposito il giudice del gravame ha osservato che “tale eccezione …. mancata esaustiva descrizione delle ricerche effettuate … risulta assolutamente infondata.

L’atto consegnato al portiere, stante l’assenza del destinatario, e data notizia a quest’ultimo, a mezzo raccomandata, dell’avvenuta consegna al portiere.

Per altro la costituzione del ricorrente ha comunque sanato ogni e qualsiasi irregolarità della notificazione” (sent.

CTR, p. 8).

15.2. La decisione assunta sul punto dal giudice dell’appello appare pertanto ben comprensibile e condivisibile.

L’omessa annotazione dell’effettuazione delle ricerche di rito, infatti, comunque non comporta l’inesistenza della notificazione dell’atto, bensì la sua nullità che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente (ric., p. 69), rimane comunque sanata dal raggiungimento dello scopo (cfr. art. 156, terzo comma, cod. proc. civ.), fenomeno che si è senz’altro verificato nel caso di specie, in cui il ricorrente ha dimostrato di aver conosciuto l’atto e di averlo potuto opporre tempestivamente, proponendo complete difese.

15.2.1. Questa Corte regolatrice ha del resto chiarito, in materia, che “la notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell'atto amministrativo di imposizione tributaria, cosicché il vizio di nullità ovvero di inesistenza della stessa è irrilevante ove l'atto abbia raggiunto lo scopo. (Nella specie, per essere stato l'atto impugnato dal destinatario in data antecedente alla scadenza del termine fissato dalla legge per l'esercizio del potere impositivo)”, Cass. sez.

V, 15.1.2014, n. 654.

Il nono strumento d’impugnazione deve essere pertanto rigettato.

16. Con il suo decimo strumento di impugnazione il ricorrente contesta la violazione di legge in cui ritiene essere incorso il giudice dell’appello, per non avere annullato l’atto impositivo impugnato con riferimento alle sanzioni irrogate, sebbene “il sig. [OSCURATO:PERSONA] non è sicuramente la persona (fisica) che ha commesso la presunta violazione … al sig. [OSCURATO:PERSONA] non è in alcun modo imputabile alcun dolo o colpa” (ric., p. 87).

16.1. Nel suo controricorso l’Amministrazione finanziaria afferma che “il contribuente … è indubbiamente responsabile per le violazioni commesse dalla cooperativa, avendone la gestione” (controric., p. 22).

In realtà non risulta essere stato emanato un provvedimento volto a sanzionare una condotta del ricorrente a titolo personale. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto corresponsabile delle violazioni commesse dalla società avendo partecipato alla sua gestione, “nulla inerendo il fatto che il contribuente asserisca di non essere colui il quale abbia commesso la violazione” (sent.

CTR, p. 8).

Sarebbe stato allora compito del contribuente dimostrare la propria assenza di responsabilità in ordine alle violazioni commesse da altri per conto della società.

Ancor prima, però, deve osservarsi che il contribuente ha affermato di avere proposto la critica in materia di sanzioni, rinnovata innanzi a questa Corte, nei gradi di merito del giudizio, ma non ha chiarito quando abbia proposto le sue censure, e con quali formule, e come abbia diligentemente coltivato le proprie contestazioni.

Le critiche proposte dal contribuente con il decimo motivo di impugnazione, pertanto, nella misura in cui risultano ammissibili, sono comunque infondate.

17. In definitiva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinto.

18. Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni affrontate e del valore della controversia.

18.1. Risultano anche integrati i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, del c.d. doppio contributo.

La Corte di Cassazione, P.Q.M. rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali in favo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, alla via dei [OSCURATO:PERSONA] n. 66 in Roma ; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 295, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia il 1°.12.2015, e pubblicata il 20.1.2016; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; O GGETTO : Irpef, Iva, Irap 2007-2008 - Avviso di accertamento -Socio occulto - Gestore della società - Responsabilità -Competenza all’accertamento della [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia delle Entrate. la Corte osserva: Fatti di causa 1. L’Agenzia delle Entrate notificava separatamente a [OSCURATO:PERSONA] gli avvisi di accertamento n. T9B01MJ06515/2012 (Irpef 2007), n. T9B02NI04524/2012 (Iva ed Irap 2007), T9B02NI04529/2012 (Iva ed Irap 2008), noché nn. T9B07NI04556/2012, e T9D013A01957/2013 (Irpef 2008), per un valore complessivo dichiarato di Euro 1.431.236,00. Gli atti impositivi traevano origine dall’accertamento fiscale eseguito nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. La società era stata ritenuta partecipe di una vasta frode finalizzata all’evasione dei tributi, e le violazioni erano state contestate anche ai soggetti che avevano avuto nella società poteri gestori, seppure di fatto, come l’odierno ricorrente. 1.1. Nella ricostruzione dell’Amministrazione finanziaria una pluralità di società, denominate ‘operative’ (o di primo livello), tra cui l’[OSCURATO:PERSONA], assumevano personale e rendevano servizi, nel caso di specie di facchinaggio, in favore dei committenti finali. Le società operative, applicando l’IVA al 20%, fatturavano le prestazioni a società “filtro”, di secondo livello, e tra queste la Gianicolo che a loro volta, nuovamente applicando l’IVA al 20%, fatturavano le medesime prestazioni alla cooperativa Gesconet. Quindi quest’ultima, sempre applicando l’IVA al 20%, fatturava ancora le stesse prestazioni ai clienti finali, “maturando così attraverso tutti questi passaggi un elevato costo e credito iva. In sostanza l’Ufficio contesta ad [OSCURATO:PERSONA] di aver emesso nei confronti della Gianicolo (società cd. di II livello), fatture soggettivamente inesistenti, in quanto rese nei confronti di altri soggetti. Mentre nei confronti dell’appellante l’Ufficio gli contesta la circostanza di aver preso materialmente parte alle violazioni commesse dalla [OSCURATO:PERSONA]. avendo poteri di firma sui conti correnti della società nei periodi di imposta contestati … avendo poteri di firma e avendoli movimentati, quindi una tale funzione andrà identificata quale attività di socio e amministratore occulto” (sent. CTR, p. 4). 2. Il contribuente impugnava gli avvisi di accertamento innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano, proponendo plurime censure. La CTP rigettava i suoi ricorsi. 3. [OSCURATO:PERSONA] spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita dal giudice di primo grado, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, rinnovando le proprie critiche. Il giudice del gravame riuniva i ricorsi, e quindi confermava la pronuncia della CTP. 4. Il contribuente ha introdotto ricorso per cassazione avverso la decisione adottata dalla CTR, affidandosi a dieci motivi di impugnazione. L’Amministrazione finanziaria resiste mediante controricorso. Il ricorrente ha quindi depositato anche memoria. Ragioni della decisione 1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 41 bisdel Dpr n. 600 del 1973, per non avere la CTR rilevato la decadenza dall’esercizio del potere impositivo in cui è incorsa l’Amministrazione finanziaria perché la stessa, prima di notificare gli avvisi di accertamento per cui è causa, aveva notificato al contribuente altro atto impositivo, di accertamento del reddito con metodo sintetico, in relazione all’anno 2007. 2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente censura la violazione dell’art. 12 della legge n. 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente), e dell’art. 24 della legge n. 4 del 1929, per non avere il giudice dell’appello rilevato l’invalidità dell’avviso di accertamento, a cui non è stato allegato il processo verbale di costatazione redatto a carico di soggetto terzo, e per non avere l’Amministrazione finanziaria redatto un processo verbale di costatazione nei suoi confronti, ledendo in tal modo il diritto di difesa del ricorrente. 3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente critica la violazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dell’art. 42 del Dpr n. 600 del 1973, per avere la CTR ritenuto legittimo l’avviso di accertamento notificatogli, sebbene fondato su un processo verbale di costatazione redatto nei confronti di un terzo, atto che non è mai stato portato a sua conoscenza. 4. Mediante il quarto mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2697 cod. civ., in cui è incorso il giudice del gravame per non aver rilevato l’invalidità dell’avviso di accertamento, fondato sull’illazione dell’Ente impositore secondo cui egli sarebbe stato un socio occulto della [OSCURATO:PERSONA] basandosi su un unico indizio, la delega di firma in relazione ad uno dei conti correnti della società, peraltro senza attivare alcuna indagine bancaria nei suoi confronti, e violando il divieto di “praesumptum de praesumpto” (ric., p. 4). 5. Con il suo quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione dell’art. 32, commi 1 e 2, del Dpr n. 600 del 1973, per non avere il giudice dell’appello rilevato l’illegittimità dell’atto impositivo perché fondato su accertamenti, in primo luogo bancari, compiuti nei confronti di soggetto terzo e non allegati, senza effettuare alcuna indagine sui rapporti bancari del ricorrente. 6. Mediante il suo sesto strumento d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente censura la nullità della impugnata pronuncia adottata dalla CTR, in conseguenza della violazione dell’art. 37, terzo comma, del Dpr n. 600 del 1973, per avere il giudice dell’appello omesso di pronunciare circa la “impossibilità di ricondurre la fattispecie ad un caso di interposizione fittizia di persona”. 7. Con il settimo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente critica la violazione dell’art. 53 del Dpr n. 546 del 1992, e degli artt. 100 e 112 cod. proc. civ., in conseguenza della “impossibilità di ricondurre la fattispecie ad un caso di interposizione fittizia di persona”. 8. Mediante l’ottavo mezzo d’impugnazione il ricorrente lamenta la “illegittimità” della impugnata pronuncia adottata dalla CTR, per non avere il giudice dell’appello rilevato l’insanabile vizio dell’atto impositivo, perché fondato su accertamenti svolti dalla “incompetente” [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenza delle Entrate della Lombardia. 9. Con il nono motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione dell’art. 139 cod. proc. civ., dell’art. 7 della legge n. 890 del 1982 e dell’art. 60 del Dpr n. 600 del 1973, per non avere il giudice del gravame rilevato l’insanabile vizio della notificazione dell’atto impositivo. 10. Mediante il decimo strumento d’impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente censura la violazione degli artt. 2, 3, 5, 6 e 17, del D.Lgs n. 472 del 1997, per non avere il giudice dell’appello annullato l’atto impositivo impugnato con riferimento alle sanzioni irrogate, sebbene al ricorrente non possa ascriversi alcuna responsabilità personale in ordine alle violazioni fiscali commesse dalla società. 11. Mediante il primo strumento di impugnazione il contribuente critica la violazione di legge in cui ritiene essere incorso l’Ente impositore che aveva già eseguito nei suoi confronti, in relazione all’anno 2007, un accertamento sintetico del reddito, ed era perciò decaduto dal potere di contestargli ulteriori pretese infrazioni fiscali. 11.1. Osserva in proposito il giudice del gravame, nel rigettare la medesima critica proposta dal [OSCURATO:PERSONA] in sede di appello, che “il fatto che l’appellante fosse già per il 2007 oggetto di accertamento sintetico non preclude l’ulteriore accertamento nel momento stesso che venga acclarato il ruolo svolto all’interno di una società” (sent. CTR, p. 5). 11.2. In tema questa Corte regolatrice ha già avuto occasione di chiarire che “il principio della tendenziale unitarietà dell'avviso di accertamento, desumibile dall'art. 43, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (nel testo vigente "ratione temporis"), comporta che è ammissibile il frazionamento dell'accertamento ‘in caso di sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi’”, Cass. sez. V, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 11421. Nel caso di specie, peraltro, può parlarsi di accertamento integrativo in quanto riferito al medesimo contribuente ed in relazione allo stesso anno di imposta, ma gli atti impositivi sono evidentemente fondati su elementi probatori distinti e separati. 11.2.1. La valutazione espressa dalla CTR non merita invero censure. L’Amministrazione finanziaria avendo proceduto, con riferimento all’anno 2007, ad accertamento sintetico del reddito del contribuente che non aveva presentato la dichiarazione dei redditi, ha quindi accertato in diversa procedura, peraltro non iniziata nei suoi confronti, che il [OSCURATO:PERSONA] si era reso responsabile di ulteriori violazioni fiscali, in quanto partecipe e gestore della società [OSCURATO:PERSONA]. Trattasi di accertamento del tutto indipendente dal primo, e relativo a fatti completamente diversi e nuovi, pertanto senz’altro verificabili e separatamente contestabili nei confronti dell’odierno ricorrente. Il primo strumento d’impugnazione risulta quindi infondato e deve essere respinto. 12. Mediante i motivi di ricorso dal secondo al quinto, il contribuente censura la violazione di legge in cui ritiene essere incorsa l’Amministrazione finanziaria per non aver rilevato l’invalidità dell’avviso di accertamento, a cui non è stato allegato il [OSCURATO:PERSONA] di Costatazione redatto a carico di soggetto terzo, relativo anche agli accertamenti bancari svolti nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA], che non è stato mai portato a sua conoscenza, senza che fosse svolto alcun accertamento bancario nei confronti del ricorrente. Il contribuente critica, inoltre, che l’Agenzia delle Entrate non ha redatto un processo verbale di costatazione nei suoi confronti, ledendo in tal modo il suo diritto di difesa. 12.1. La CTR osserva che il PVC “risulta indicato come allegato e comunque nell’avviso di accertamento è stato riprodotto il contenuto essenziale di tale PVC; quindi il contribuente è stato perfettamente in grado di esercitare il proprio diritto di difesa …” (sent. CTR, p. 5). 12.2. Sembra opportuno ricordare che l’avviso di accertamento emesso nei confronti del ricorrente risulta fondato sulla sua partecipazione non dichiarata, in qualità di socio e gestore, alla società [OSCURATO:PERSONA]. La valutazione è stata motivata dall’Amministrazione finanziaria in considerazione del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] ha avuto il potere di firma in relazione ad uno dei conti correnti della società, ed ha effettivamente operato su tale rapporto bancario per conto della società nel periodo d’imposta oggetto di accertamento. Si tratta di circostanze non contestate, e comunque accertate mediante verifica della documentazione e delle movimentazioni bancarie della società. Si rivela pertanto infondata la prospettazione del ricorrente, insistentemente sostenuta, secondo cui l’accertamento fiscale nei suoi confronti risulta fondato sulla sola circostanza che egli disponeva del potere di firma in relazione ad uno dei conti correnti della società. Diversamente, risulta accertato che egli ha anche disposto operazioni servendosi di un conto corrente della società, ponendo in essere atti di gestione della medesima. 12.2.1. Tanto premesso, la valutazione espressa dalla CTR appare condivisibile, non merita censure e risulta pure conforme all’orientamento interpretativo espresso da questa Corte di legittimità. Si è già avuto modo di chiarire, infatti, che “in tema di accertamento, l'obbligo dell'Amministrazione finanziaria di allegare al relativo avviso gli atti indicati nello stesso deve essere inteso in relazione alla finalità "integrativa" delle ragioni che giustificano l'emanazione dell'atto impositivo ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l. n. 241 del 1990, sicché detto obbligo riguarda i soli atti che non siano stati già trascritti nella loro parte essenziale nell'avviso stesso, con esclusione, peraltro, di quelli cui l'Ufficio abbia fatto comunque riferimento, i quali, pur non facendo parte della motivazione, sono utilizzabili ai fini della prova della pretesa impositiva”, Cass. Sez. V, 5.10.2018, n. 24417. Corretta appare anche la valutazione espressa dalla CTR secondo cui il contribuente ha dimostrato di aver ben compreso il fondamento dell’avviso di accertamento essendosi difeso tempestivamente e con completezza. 12.3. La pretesa del ricorrente secondo cui avrebbero dovuto essere effettuati accertamenti sulle movimentazioni bancarie dei suoi conti correnti personali, non oggetto di contestazione, ed avrebbe dovuto essere redatto un P.V.C. nei suoi confronti prima di procedere all’emissione dell’atto impositivo, non ha fondamento normativo né di prassi. Anche il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto strumento di impugnazione risultano quindi infondati, e devono essere rigettati. 13. Con i motivi di ricorso sesto e settimo il contribuente contesta, in relazione ai profili della nullità della sentenza in conseguenza dell’omessa motivazione sul punto e della violazione di legge, la decisione adottata dal giudice dell’appello a causa dell’impossibilità di ricondurre la fattispecie ad un caso di interposizione fittizia di persona. Evidenzia in proposito il dato, peraltro incontestato, secondo cui il ricorrente non è mai stato il legale rappresentante della cooperativa, e pone (ancora) l’accento sul fatto che l’unico elemento addotto dall’Amministrazione finanziaria nei suoi confronti sarebbe l’esistenza di una delega di firma su uno dei conti correnti della società [OSCURATO:PERSONA] rilasciata in suo favore. 13.1. La CTR, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, non omette di pronunciare sulla questione, e scrive “si osserva che la sentenza impugnata risulta correttamente motivata laddove con argomentazioni circostanziate ha evidenziato il collegamento dell’appellante con l’attività di [OSCURATO:PERSONA]., avendo poteri di firma sui conti correnti societari e avendoli movimentati, quindi una tale funzione andrà identifica[ta] quale attività di socio e amministratore occulto. Né l’appellante ha fornito valida prova o logica spiegazione contraria a tale funzione” (sent. CTR, p. 4). 13.2. Risulta invero irrilevante il dato che il [OSCURATO:PERSONA] non abbia avuto la qualifica formale di socio o gestore della Cooperativa, essendo contestata la sua partecipazione occulta alla società. La CTR ha invero ritenuto che gli elementi raccolti, non solo la titolarità, da parte del [OSCURATO:PERSONA], del potere di firma su uno dei conti correnti sociali, ma anche, e soprattutto, l’attività gestoria concretamente svolta dal ricorrente per conto della società, di cui giungeva a sottoscrivere gli strumenti di pagamento in favore dei creditori, dimostrano non solo la sue qualità di socio, ma pure di gestore, e la valutazione, fondata su dati plurimi ed oggettivi, risulta pertanto espressa e condivisibile. Anche gli strumenti d’impugnazione dal sesto al settimo risultano pertanto infondati e devono essere respinti. 14. Con l’ottavo motivo di ricorso il contribuente censura la decisione adottata dal giudice del gravame per non aver rilevato l’insanabile vizio dell’atto impositivo, in quanto fondato su accertamenti svolti dalla “incompetente” [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia delle Entrate della Lombardia, perché competente a procedere all’accertamento era (solo) la [OSCURATO:PERSONA] dell’Amministrazione finanziaria. In sostanza sostiene il ricorrente che, a seguito della riforma delle Agenzie fiscali, alle Direzioni regionali sono attribuiti (solo) compiti di indirizzo e coordinamento, mentre le attività operative di accertamento, come accessi, ispezioni e simili, dovrebbero essere svolte esclusivamente dalle Agenzie provinciali, derivandone altrimenti l’invalidità degli atti impositivi fondati su accertamenti svolti da Ufficio incompetente. 14.1. Il giudice del gravame osserva che “la sede di [OSCURATO:PERSONA] è a Milano e gli Uffici erariali, in particolare le direzioni regionali, oltre a svolgere le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento e controllo verso gli uffici territoriali, possono svolgere attività operative di particolare rilevanza nei settori della gestione dei tributi e dell’accertamento” (sent. CTR, p. 8). 14.2. Occorre allora ricordare come si sia già avuta l’occasione di chiarire, condivisibilmente, che "i criteri di attribuzione della competenza agli organi ed agli uffici in cui si articola l'Agenzia delle Entrate e le modalità di esercizio dei poteri e delle competenze sono definiti, secondo quanto dispongono il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, artt. 57, comma 1, art. 66 e art. 71, comma 3, dallo Statuto e dal regolamento di amministrazione, come ribadito anche dalla L. 24 dicembre 2007, art. 1, comma 360. Secondo le disposizioni del "regolamento di amministrazione" adottato con delibera Comitato direttivo del 30.11.2000 n. 4 (art. 2 comma 2; art. 4 comma 1; art. 5, reg. amm.) l'Agenzia fiscale è articolata in uffici "centrali e periferici", "regionali e provinciali" (a loro volta articolati in strutture di vertice ed uffici dipendenti), in base a criteri organizzativi che combinano l'applicazione del principio di competenza (territoriale e per valore) con il principio gerarchico (fondato su rapporti di sovra e sottoordinazione: art. 11, comma 1, lett. c), Statuto) ed il principio di sussidiarietà (art. 1, comma 1, lett. d), reg. amm.). In particolare l'art. 4, comma 1 e 3, del "regolamento di amministrazione" definisce le Direzioni regionali e le Direzioni provinciali come "strutture di vertice" a "livello periferico", direttamente dipendenti dal Direttore della Agenzia, precisando che le Direzioni regionali e le Direzioni provinciali delle Province autonome di Trento e Bolzano, oltre a funzioni di direzione e di coordinamento, svolgono anche "attività operative di particolare rilevanza nei settori della gestione dei tributi, dell'accertamento, della riscossione, e del contenzioso, e in specie, a decorrere dal 1 gennaio 2009, quelle di cui al D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 27, commi 9, 11, 12 e 14, convertito con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, con le attribuzioni ed i poteri di cui al comma 13 del medesimo articolo nei confronti dei soggetti con volumi di affari, ricavi o compensi non inferiori a cento milioni di Euro......" (art. 4, comma 3, reg. amm.). [OSCURATO:PERSONA] regionali delle entrate (DRE) deve riconoscersi pertanto, per disposizione regolamentare, la competenza a svolgere anche attività istruttoria (ispezioni, accessi, controlli, acquisizione informazioni e documenti, redazione dei relativi processi verbali) i cui risultati potranno essere utilizzati dalle Direzioni provinciali ai fini della emissione degli atti impositivi. Le disposizioni del D.L. n. 185 del 2008 conv. in L. n. 2 del 2009, che trovano applicazione soltanto a far data dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], non hanno attribuito alla DRE una competenza in materia di accertamento fiscale prima inesistente, ma hanno inteso fondare su norma di fonte primaria (dunque sottratta tanto ad eventuali modifiche statutarie, quanto a successive modifiche attuate mediante esercizio della potestà regolamentare od organizzativa dell'ente pubblico "Agenzia") il riparto tra le strutture di vertice di livello periferico (Direzioni regionali; Direzioni provinciali ed uffici dipendenti) delle competenze relative alla attività di verifica fiscale, istituendo una riserva esclusiva di competenza a favore della DRE in relazione alla rilevanza economico-fiscale del soggetto accertato", Cass. sez. V, 3.10.2014, n. 20915 (conf. Cass. sez. V, 8.10.2020, n. 21694; e Cass. sez. V, 21.12.2018, n. 33289). L’ottavo motivo di impugnazione è pertanto infondato, e deve essere respinto. 15. Mediante il suo nono strumento d’impugnazione il ricorrente censura la violazione di legge in cui ritiene essere incorsa la CTR per non aver rilevato l’insanabile vizio dipendente dalla incompleta notificazione a mezzo posta dell’atto impositivo. Spiega il contribuente che la notificazione dell’avviso di accertamento è stata effettuata dall’Amministrazione finanziaria a mezzo posta ed il notificatore, non rinvenuto il destinatario presso il domicilio, si è limitato a rilasciare l’atto al portiere dello stabile, senza nulla attestare circa le ricerche che avrebbe dovuto compiere. 15.1. In proposito il giudice del gravame ha osservato che “tale eccezione …. mancata esaustiva descrizione delle ricerche effettuate … risulta assolutamente infondata. L’atto consegnato al portiere, stante l’assenza del destinatario, e data notizia a quest’ultimo, a mezzo raccomandata, dell’avvenuta consegna al portiere. Per altro la costituzione del ricorrente ha comunque sanato ogni e qualsiasi irregolarità della notificazione” (sent. CTR, p. 8). 15.2. La decisione assunta sul punto dal giudice dell’appello appare pertanto ben comprensibile e condivisibile. L’omessa annotazione dell’effettuazione delle ricerche di rito, infatti, comunque non comporta l’inesistenza della notificazione dell’atto, bensì la sua nullità che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente (ric., p. 69), rimane comunque sanata dal raggiungimento dello scopo (cfr. art. 156, terzo comma, cod. proc. civ.), fenomeno che si è senz’altro verificato nel caso di specie, in cui il ricorrente ha dimostrato di aver conosciuto l’atto e di averlo potuto opporre tempestivamente, proponendo complete difese. 15.2.1. Questa Corte regolatrice ha del resto chiarito, in materia, che “la notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell'atto amministrativo di imposizione tributaria, cosicché il vizio di nullità ovvero di inesistenza della stessa è irrilevante ove l'atto abbia raggiunto lo scopo. (Nella specie, per essere stato l'atto impugnato dal destinatario in data antecedente alla scadenza del termine fissato dalla legge per l'esercizio del potere impositivo)”, Cass. sez. V, 15.1.2014, n. 654. Il nono strumento d’impugnazione deve essere pertanto rigettato. 16. Con il suo decimo strumento di impugnazione il ricorrente contesta la violazione di legge in cui ritiene essere incorso il giudice dell’appello, per non avere annullato l’atto impositivo impugnato con riferimento alle sanzioni irrogate, sebbene “il sig. [OSCURATO:PERSONA] non è sicuramente la persona (fisica) che ha commesso la presunta violazione … al sig. [OSCURATO:PERSONA] non è in alcun modo imputabile alcun dolo o colpa” (ric., p. 87). 16.1. Nel suo controricorso l’Amministrazione finanziaria afferma che “il contribuente … è indubbiamente responsabile per le violazioni commesse dalla cooperativa, avendone la gestione” (controric., p. 22). In realtà non risulta essere stato emanato un provvedimento volto a sanzionare una condotta del ricorrente a titolo personale. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto corresponsabile delle violazioni commesse dalla società avendo partecipato alla sua gestione, “nulla inerendo il fatto che il contribuente asserisca di non essere colui il quale abbia commesso la violazione” (sent. CTR, p. 8). Sarebbe stato allora compito del contribuente dimostrare la propria assenza di responsabilità in ordine alle violazioni commesse da altri per conto della società. Ancor prima, però, deve osservarsi che il contribuente ha affermato di avere proposto la critica in materia di sanzioni, rinnovata innanzi a questa Corte, nei gradi di merito del giudizio, ma non ha chiarito quando abbia proposto le sue censure, e con quali formule, e come abbia diligentemente coltivato le proprie contestazioni. Le critiche proposte dal contribuente con il decimo motivo di impugnazione, pertanto, nella misura in cui risultano ammissibili, sono comunque infondate. 17. In definitiva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinto. 18. Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni affrontate e del valore della controversia. 18.1. Risultano anche integrati i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, del c.d. doppio contributo. La Corte di Cassazione, P.Q.M. rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali in favo
Sentenza Cassazione n. 02670/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris