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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 febbraio 2023

Cassazione n. 14652/2023

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25972/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], n.8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TORINO n. 1009/2017,depositata i l 06/03/2018 , R.G.N. 261/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino con la sentenza n. 1009/2017 aveva accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA].Coop. avverso la decisione con cui il tribunale di Torino aveva accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] diretta all’accertamento del diritto di quest’ultimaad essere inquadrata nel IV livello dell’area 2 del personale tecnico operativo del CCNL per i dipendenti di Istituti e Imprese di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , sezione Vigilanza privata, con condanna della società al pagamento delle differenze retributive maturate nella misura di E. 3.784,75.

La corte territoriale a seguito della valutazione delle prove testimoniali espletate, aveva ritenuto che l’attività di controllo svolta dalla lavoratrice (alla barriera-casse, alle casse-self, alla merce esposta, verifica uscite di emergenza, assistenza clientela e supporto personale) rientrassero nell’inquadramento già attribuito alla stessa (livello D).

Avverso detta decisione la Guaiana proponeva ricorso affidato a tre motivi cui resisteva con controricorso la Società.

Con atto depositato telematicamente la ricorrente rinunciava al predetto ricorso; la Società accettava la rinuncia. [OSCURATO:PERSONA] Risulta dirimente ai fini della decisione evidenziare che la ricorrente ha rinunciato al ricorso e che tale rinuncia è stata accettata dalla Società controricorrente.

In ragione del disposto dell’art. 390 e segg. c.p.c, il giudizio deve essere dichiarato estinto.

Le spese sono da compensare.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Compen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25972/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], n.8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TORINO n. 1009/2017,depositata i l 06/03/2018 , R.G.N. 261/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino con la sentenza n. 1009/2017 aveva accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA].Coop. avverso la decisione con cui il tribunale di Torino aveva accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] diretta all’accertamento del diritto di quest’ultimaad essere inquadrata nel IV livello dell’area 2 del personale tecnico operativo del CCNL per i dipendenti di Istituti e Imprese di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , sezione Vigilanza privata, con condanna della società al pagamento delle differenze retributive maturate nella misura di E. 3.784,75. La corte territoriale a seguito della valutazione delle prove testimoniali espletate, aveva ritenuto che l’attività di controllo svolta dalla lavoratrice (alla barriera-casse, alle casse-self, alla merce esposta, verifica uscite di emergenza, assistenza clientela e supporto personale) rientrassero nell’inquadramento già attribuito alla stessa (livello D). Avverso detta decisione la Guaiana proponeva ricorso affidato a tre motivi cui resisteva con controricorso la Società. Con atto depositato telematicamente la ricorrente rinunciava al predetto ricorso; la Società accettava la rinuncia. [OSCURATO:PERSONA] Risulta dirimente ai fini della decisione evidenziare che la ricorrente ha rinunciato al ricorso e che tale rinuncia è stata accettata dalla Società controricorrente. In ragione del disposto dell’art. 390 e segg. c.p.c, il giudizio deve essere dichiarato estinto. Le spese sono da compensare. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Compen
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