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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 aprile 2025

Cassazione n. 34673/2025

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2284/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 17, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domiciliazione digitale ex lege; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA] del S asso , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, C.[OSCURATO:PERSONA] 269, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domiciliazione digitale ex lege; -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 2759/2022, depositata il 17/06/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conveniva, innanzi al Tribunale di Napoli, la S.p.A. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (direttore responsabile del quotidiano “[OSCURATO:PERSONA]”) e [OSCURATO:PERSONA] (giornalista al quale aveva rilasciato un’intervista che era stata pubblicata sul quotidiano con un testo che riteneva diffamatorio), affinché: fossero condannati: a) al risarcimento dei danni, nella misura di euro 2.000.000,00 (ovvero in quella ritenuta equa), nonché al pagamento della riparazione pecuniaria prevista dall’art. 12 della l. n. 47/1948; b) alla pubblicazione a loro spese, ex art. 120 cod.proc.civ., della sentenza sul quotidiano cartaceo e sul sito on line de “[OSCURATO:PERSONA]” e su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, sia nella edizione cartacea sia in quella on line.

La vicenda traeva origine dalla pubblicazione in prima pagina sul quotidiano “[OSCURATO:PERSONA]” del 6 agosto 2013 dell’ Intervista esclusiva al giudice [OSCURATO:PERSONA] presidente del Collegio della Cassazione che aveva emesso il verdetto Mediaset , accompagnata dal titolo a caratteri cubitali [OSCURATO:PERSONA] e dal sottotitolo il Presidente della Corte spiega la sentenza: [OSCURATO:PERSONA] era stato informato del reato , cui seguiva l’articolo a firma di [OSCURATO:PERSONA] che iniziava affermando: [OSCURATO:PERSONA] non è stato condannato “perché non poteva non sapere”, ma “perché sapeva” , cioè era stato informato del reato.

In seconda pagina, era pubblicata una grande foto del giudice [OSCURATO:PERSONA], con sotto un altro titolo a carattere cubitale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e un altro sottotitolo [OSCURATO:PERSONA] spiega la sentenza: era a conoscenza del reato .

L’attore, Presidente del Collegio della Corte di Cassazione che si era pronunciato, qualche giorno prima, sul ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d’appello penale di Milano dell’8 maggio 2013 che lo aveva condannato per frode fiscale, assumeva di non avere pronunziato le parole riportate nell’intervista e rappresentate iperbolicamente nei titoli e nei sottotitoli surriferiti e si doleva del fatto che detti titoli e sottotitoli, volutamente ad effetto, avessero ingenerato nei lettori la convinzione che egli avesse davvero spiegato e addirittura gravemente anticipato persino con valutazioni di fatto (dunque sottratte alla cognizione di mera legittimità del Collegio da lui presieduto) le motivazioni della sentenza non ancora depositate, e provocato, di conseguenza, il “terremoto” mediatico e politico ai suoi danni che ne era seguito, ledendone l’onorabilità professionale sino al punto di ascrivergli la violazione dei doveri di riserbo e di correttezza imposti ai componenti dell’ordine giudiziario.

Alla pubblicazione dell’intervista, infatti, erano seguiti: a) il procedimento per trasferimento d’ufficio promosso dal Consiglio Superiore della Magistratura; b) il procedimento disciplinare su iniziativa della Procura Generale presso la Corte di Cassazione, che, in data 7 agosto 2013, aveva acquisito l’articolo de “[OSCURATO:PERSONA]”; c) gli accertamenti disciplinari disposti, tramite l’Ispettorato generale, dal Ministro di Giustizia; d) l’acquisizione dell’articolo stesso nell’ambito del procedimento di conferma delle funzioni direttive presso la Corte di Cassazione, culminato nel parere negativo alla riconferma delle funzioni direttive di Presidente di Sezione da parte del primo Presidente della Corte di Cassazione, motivato con riferimento specifico (ed unico) all’intervista nella quale gli veniva rimproverato di avere affrontato inopportunamente una serie di questioni attinenti alla discussione e al la decisione sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; e) il parere negativo per la conferma delle funzioni direttive giusta delibera del 22.9.2014, che veniva comunicato a tutti gli uffici e cancellerie presso la Corte (con evidente danno all’immagine), espresso dal Consiglio direttivo presso la Corte di Cassazione, basato anch’esso esclusivamente sull’articolo in questione.

In particolare, l’attore lamentava il fatto che l’intervista fosse completamente differente rispetto sia a quella resa nel colloquio intercorso con il giornalista (da questi, peraltro, arbitrariamente registrato) sia alla versione definitiva della stessa che gli era stata preventivamente trasmessa via fax per la sua approvazione e che la testata e il giornalista si erano impegnati a pubblicare; il testo convenuto, a seguito di scambi telefonici e di fax, non solo era privo della domanda non è questo il motivo per cui si è giunti alla condanna? E qual è allora? , ma si caratterizzava per l’astrattezza del discorso sulla valutazione del fatto reato e sulla punibilità di un imputato che non possa non sapere, là dove l’intervistato aveva affermato: noi potremmo dire: tu venivi portato a conoscenza di quel che succedeva.

Non è che tu non potevi non sapere perché eri il capo … Tu non potevi non sapere, perché Tizio, Caio o Sempronio hanno detto che te lo hanno riferito .

L’aggiunta posticcia della domanda mai formulata, lo spezzettamento artificioso e arbitrario in due parti della sua unica risposta alla domanda Il principio del non poteva non sapere è giuridicamente sostenibile? , l’omissione di qualunque riferimento al suo rifiuto di esprimere giudizi sui 47 motivi di ricorso formulati dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] e sullo svolgimento della Camera di consiglio avevano fatto apparire che egli avesse anticipato i motivi della condanna di [OSCURATO:PERSONA] ed avevano trasformato l’intervista in un’impropria riflessione concreta e contestualizzata sull’esito del processo, ingenerando il convincimento che avesse anticipato e spiegato al giornale le argomentazioni di una sentenza di cui si conosceva ancora solo il dispositivo; ciò, oltre a integrare una macroscopica lesione dei canoni di rispondenza alla verità e alla lealtà che dovrebbero ispirare l’attività giornalistica, trattandosi di comportamenti posti in essere in aperto contrasto con i principi di obiettività, di lealtà e di verità consacrati nella legge sulla stampa (l. 47/1948) e nella disciplina dell’attività giornalistica (l. 69/1963), avrebbe leso la sua immagine e la sua dignità.

In aggiunta, il giornalista, non avendo tenuto fede all’impegno di rispettare il testo finale sottoposto alla sua attenzione, avrebbe dovuto essere considerato responsabile anche ai sensi dell’art. 2043 cod.civ.; il Manzo, inoltre, dopo i fatti, aveva concesso un’intervista al giornale “Tempi” del 4 settembre 2013 (in gran parte anticipata anche sul quotidiano “Libero” del 28 agosto 2013), nella quale aveva rivendicato la fedele trascrizione dell’intervista nella sua interezza dalla prima all’ultima parola, senza una sola virgola di approssimazione , dichiarandosi disponibile a produrre i nastri e le quasi mitiche copie dei fax reciproci pure e anche il [OSCURATO:PERSONA] aveva più volte reso dichiarazioni alla stampa insistendo nella tesi che l’intervista pubblicata fosse la fedele riproduzione alla lettera, anzi alla virgola del pensiero e delle parole dell’intervistato, senza alcun vocabolo in più o in meno .

E ciò aveva costituito il pretesto per tenere vivo l’interesse mediatico sulla vicenda e per descriverlo come un giudice chiacchierone, prevenuto, che odiava [OSCURATO:PERSONA] e contravveniva ai più elementari doveri di riservatezza e imparzialità, degno del più ampio biasimo pubblico, che anticipava in edicola le motivazioni, che rilasciava interviste scellerate, interviste shock e interviste scandalose, scandalose chiacchierate, che anticipava nella intervista dichiarazioni galeotte, che raccontava di fatto quella che era successo nel chiuso della camera di consiglio .

I convenuti si costituivano, deducendo che: a) il Manzo aveva registrato la telefonata/intervista con l’intervistato e successivamente, dopo aver sbobinato e trascritto il contenuto dell’intervista, lo aveva inoltrato tramite telefax al giudice, il quale aveva provveduto a far apportare la correzione di alcuni passaggi tecnici e sostanziali; b) anche nel testo inviato per fax vi era un preciso riferimento alla domanda incriminata; c) il testo inviato per fax era proprio quello corrispondente a quello pubblicato; d) l’articolo e il titolo erano riconducibili all’esplicazione del diritto di cronaca e di critica; e) il giornalista aveva il diritto di effettuare interpretazioni logicamente coerenti con fatti che sono per l’appunto costituiti dalle dichiarazioni del magistrato ; d) la domanda che interrompeva il parlato dell’intervistato rispondeva ad una esigenza di editing e non aveva determinato alcuna manipolazione né aveva travisato o falsificato la reale intenzione dell’intervistato o le sue parole.

Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 908/2017, osservava che: i) dall’ascolto dei CD-ROM (ai minuti 25:10 e 32:18) e dalla trascrizione della registrazione alle pagg. 19 e 24 emergeva che il giudice [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto che gli fosse inviato l’articolo prima della pubblicazione, perché non voleva esporsi a nuove polemiche dopo quelle già suscitate dalla fissazione del processo Mediaset in periodo feriale; ii) il giornalista aveva acconsentito, rassicurandolo ripetutamente; iii) la bozza del testo definitivo dell’intervista che i convenuti affermavano di avere spedito al giudice alle ore 19:08 del 5 agosto 2013 e che conteneva il testo finale, cioè quello risultante a seguito del recepimento delle correzioni alla prima versione apportate dall’intervistato, non era stata rinvenuta agli atti: né nel fascicolo cartaceo né in quello telematico; iv) non vi era prova neppure della telefonata relativa alla rilettura dell’articolo e all’ultima e definitiva approvazione del testo poi pubblicato.

Ne traeva, dunque, la conclusione che il giornalista avesse pubblicato un testo difforme da quello sottoposto alla rilettura dell’intervistato in violazione di un impegno che era stato espressamente assunto dal giornalista nel corso dell’intervista , mediante l’aggiunta di una domanda mai posta e la collocazione di una risposta non inclusa nelle bozze sottoposte all’intervistato senza riferimenti al processo Mediaset , finendo per conferire all’articolo, rispetto al contenuto delle bozze inviate all’intervistato, una valenza del tutto diversa, anche con il supporto di un titolo, virgolettato e quindi attribuito all’intervistato, non contenuto nel testo della bozza da lui approvato.

Ciononostante, il Tribunale rigettava il capo della domanda volto ad ottenere la condanna del giornalista per essere venuto meno ai doveri di verità, di lealtà e buona fede imposti dall’art. 2 della l. 69/1963 e dal [OSCURATO:PERSONA], perché l’attore, rispetto a detta difformità, non aveva dedotto l’illiceità e la non correttezza del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 11, lett. a) del dlgs. n. 196/2003, ma si era lamentato esclusivamente del contenuto falso e diffamatorio dell’articolo.

L’avere, quindi, pubblicato un articolo con dichiarazioni dell’intervistato al quale non era stata consentita la lettura prima della pubblicazione, diversamente da come era stato espressamente concordato, costituiva sì, in assenza di cause di forza maggiore, neppure dedotte, una violazione del principio di lealtà e buona fede nello svolgimento dell’attività giornalistica, che, in quanto esercitata in modo non conforme al decoro e alla dignità professionale, era certamente lesiva della reputazione e della dignità dell’Ordine dei giornalisti e pertanto integrava in via autonoma un illecito disciplinare, ma, per essere anche fonte di responsabilità extracontrattuale , la condotta del giornalista avrebbe dovuto tradursi anche sotto il profilo dell’elemento psicologico nella pubblicazione di una notizia diffamatoria .

Rigettava anche il secondo capo della domanda attorea volta a ottenere la condanna del giornalista per avere manipolato il testo dell’intervista, perché la domanda specifica sul processo mai rivolta all’intervistato e il titolo, a caratteri cubitali e virgolettato, per quanto ardito e spregiudicato, costituivano non una manipolazione, ma una operazione di editing, risultando il testo sostanzialmente fedele al senso delle dichiarazioni rese dall’attore, quale emergente dall’ascolto della registrazione dell’intervista. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, con cui, in sintesi,si doleva: a) del rigetto del primo capo della domanda da parte del Tribunale - che aveva ritenuto ricorrente un illecito disciplinare, ma non richiesto anche l’accertamento di un illecito trattamento dei dati personali- perché proprio la manipolazione e l’alterazione del testo concordato (accertate e pacifiche) avrebbero dovuto assurgere ad elemento caratterizzante la domanda in termini di rapporto causa effetto-rispetto al danno ingiusto da illecito aquiliano, e perché l’elemento psicologico dell’illecito emergeva dal riconoscimento che la forma espressiva adoperata era ardita e spregiudicata ; b) del rigetto del secondo capo della domanda, per avere il Tribunale aderito alla tesi secondo cui, sebbene il testo fosse stato manipolato ad arte, ciò era avvenuto in forza di un’operazione di editing, omettendo di considerare che, soprattutto relativamente ad un’intervista, il requisito della verità va apprezzato in termini di corrispondenza fra le dichiarazioni riportate dal giornalista e quelle effettivamente rese dall’intervistato , e pretermettendo anche quanto accertato con la sentenza resa in sede disciplinare dal C.S.M., ove si osservava che il Manzo con grande maestria aveva inserito la domanda mai rivolta all’intervistato ed aveva espunto dal testo due passaggi che chiarivano inequivocabilmente che l’intervistato non voleva fornire dettagli che potessero anche solo avvicinare il discorso al cuore della decisione, intendendo esprimere valutazioni di carattere generale e non specificamente dirette a illustrare l'iter logico argomentativo che il Collegio di legittimità da lui presieduto avrebbe esposto nelle motivazioni provvedimento; c) dell’errore in cui era incorso il Tribunale, là dove aveva negato il rilievo della continenza, in quanto la lesione della reputazione riguardava il medesimo intervistato e non un terzo, perché, invece, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il requisito della continenza va valutato in relazione alle modalità di riproduzione delle dichiarazioni nell’intervista da parte del giornalista; d) dell’omessa motivazione in relazione al terzo capo della domanda inerente al contenuto diffamatorio delle successive dichiarazioni del Barbano e del Manzo che avevano contribuito a fornire lo spunto per alimentare una campagna diffamatoria nei suoi confronti.

I convenuti chiedevano la conferma della sentenza del Tribunale, insistendo, in sintesi, circa il fatto che l ’articolo a vesse rispettato i requisiti di verità , forma e interesse pubblico; sostenevano che la rettifica era stata immediatamente e integralmente pubblicata; negavano che vi fosse un nesso causale tra i comportamenti loro addebitati e i danni lamentati, anche alla luce dei capi di incolpazione formulati nel procedimento disciplinare, e negavano, altresì, che sussiste la prova del danno, che non poteva ritenersi in re ipsa; deducevan che, quanto ai contenuti dell’intervista del direttore Barbano dopo i fatti di causa, era stata dedotta una questione nuova.

Nel corso del giudizio di secondo grado, l’appellante depositava l’intervista resa dal Manzo il 21 aprile 2021 ad un giornalista di “Report” –RAI 3, ritenendola una confessione stragiudiziale, atteso che il Manzo aveva ammesso: a) che l’intervistato, pronunciando la frase num purtà ncopp a stu terreno , non voleva che il giornalista lo portasse su un terreno che lui presumeva scivoloso ; b) che l’inserimento della domanda mai fatta avvenne per rendere più fluida l’intervista che era generica, rendendola da acchiappo ; c) che aveva negato che nell’intervista l’intervistato avesse anticipato le motivazioni della sentenza.

La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza n. 2759/2022, depositata il 17/06/2022 e notificata il 12/01/2023, ha confermato la sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva rigettato il primo capo della domanda, perché la violazione dell’obbligo di lealtà non può farsi derivare dalla non coincidenza tra il fax inviato all’intervistato e il testo successivamente pubblicato, non avendo il giornalista disposto del proprio diritto d’informare i lettori delle dichiarazioni rese dal dott. [OSCURATO:PERSONA] , e ciò, pur non condividendo la statuizione del Tribunale secondo cui la violazione del dovere di lealtà rileva (al di fuori dell’ambito disciplinare) soltanto in virtù del richiamo al codice di deontologia contenuto nell’articolo 12 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e, quindi, nell’esercizio dell’azione di accertamento del trattamento illecito dei dati personali, rilevando invece sul piano civilistico della violazione dei doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede sanciti dalla l. n. 69/1963.

In particolare, la Corte d'appello, dopo aver ricostruito le interlocuzioni intercorse tra il Manzo e l’intervistato, ha escluso che vi fosse la prova che il primo si fosse obbligato a garantire al dott. [OSCURATO:PERSONA] il diritto di espungere dal testo dichiarazioni inopportune , sottoponendo a condizioni l’esercizio del diritto di cronaca e quindi disponendo del diritto di informare i lettori delle dichiarazioni rese dal dott. [OSCURATO:PERSONA] , non potendo ciò farsi discendere dalle vaghe rassicurazioni del giornalista conciliabili plausibilmente con la garanzia del mero riscontro del rispetto da parte del giornalista dell’obbligo della verità (p. 24).

Ha ridimensionato (p.28), rispetto a quanto lamentato dall’appellante, l’effetto manipolatorio dell’inserimento nel testo dell’intervista della domanda mai posta Non è questo il motivo per cui si è giunti alla condanna? E qual è allora? (p. 28), perché l’intervistato (in ciò favorito dal clima di particolare cordialità della telefonata) si era espresso, in riferimento al presunto criterio valutativo del non poteva non sapere proprio sul principale imputato del processo Mediaset: il giorno stesso della lettura del dispositivo della sentenza che aveva condannato definitivamente [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 74/2000, il giudice aveva telefonato al giornalista (p. 23) e verosimilmente avevano insieme concordato il rilascio dell’intervista; dato il rilevantissimo interesse pubblico della vicenda , l’intervistato era ben consapevole che il giornalista avrebbe cercato di ottenere notizie sulle ragioni della decisione e sull’andamento della camera di consiglio (pp. 24-25) e seppure l’intervistato si fosse risolutamente opposto a rispondere a questo tipo di domande, non mostrando alcuna disponibilità a fornire indiscrezioni con l’intesa che non sarebbero state pubblicate (circostanza che secondo il giudice a quo confermava che tra i due interlocutori non vi era un impegno a concordare il testo finale dell’articolo: p. 25), non aveva in maniera altrettanto diretta opposto un rifiuto alla domanda relativa al non poteva non sapere che inequivocabilmente riguardava [OSCURATO:PERSONA], atteso che: i) i difensori dell’imputato avevano contestato con il ricorso per cassazione proprio il fatto che alla condanna di merito si fosse giunti imputandogli che non poteva non sapere che le dichiarazioni dei redditi da altri elaborate e sottoscritte in epoca in cui era del tutto estraneo alla compagine sociale, erano il frutto del sistema posto in essere anni prima ; ii) la sentenza della Corte di Cassazione aveva rigettato quel motivo di ricorso convincendosi che [OSCURATO:PERSONA] non fosse inconsapevole, sebbene si fosse allontanato dal gruppo imprenditoriale, delle strategie di acquisto dei diritti televisivi, quindi dava risposta anche alla domanda posta dal giornalista Manzo al dott. [OSCURATO:PERSONA] sulla possibilità che la condanna potesse fondarsi su una mera presunzione di conoscenza dei fatti addebitati, in termini non dissimili … rispetto a quelli icasticamente espressi dall’appellante con le parole: “noi non andremo (N.B., andremo e non andremmo) a dire chill’nun poteva non sapere … tu venivi portato a conoscenza di quello che succedeva”, e, ancora, “cioè è sempre una valutazione in fatto … tu non potevi non sapere perché Tizio, Caio e Sempronio hanno ritto che te l’hanno riferito ‘nzomm’ e allora è nu poco diverso”, e, poi, “ma comunque questa noi al limite poi questo in sentenza noi lo diremo, insomma” (p. 27).

Perciò, la conclusione del giudice a quoè stata nel senso che l’intervistato avesse espresso valutazioni, di indubbio rilievo giornalistico, sulle ragioni di colpevolezza dell’imputato, passando da considerazioni generali e astratte a riferimenti al caso concreto, e che il giornalista riportandole non ne avesse mutato il senso, essendosi limitato a trasformare una dichiarazione spontanea (di significato univoco) nella risposta ad una domanda specifica , alla quale è plausibile che l’intervistato non avrebbe risposto se gli fosse stata posta in via diretta.

Ha esaminato tanto l’argomentazione difensiva con cui l’appellante si doleva del fatto che non fosse stata riportata la sua notazione conclusiva secondo cui si trattava di una valutazione in fatto, ritenendo che non fosse indicativa dell’avvenuta manipolazione, perché lo stesso tipo di notazione era contenuta nella sentenza della Corte di cassazione quanto quella con cui il giudice [OSCURATO:PERSONA] lamentava che il giornalista non avesse dato atto del suo rifiuto di rispondere a domande riguardanti il processo, perché anche se non era stata pubblicata espressamente la sua risposta alle domande con cui il giornalista cercava di sapere come si era svolta la camera di consiglio, l’intervista dava atto del riserbo manifestato sul punto dall’intervistato (p. 28).

Né, secondo il giudice a quo, i titoli e i sottotitoli avevano alterato le dichiarazioni del giudice [OSCURATO:PERSONA], atteso che I titoli esprimono in forma riassuntiva quella che, nel corpo dell’intervista, era l’affermazione di maggiore interesse pubblico, volta essenzialmente a smentire che, per [OSCURATO:PERSONA] (come per qualsiasi altro imputato), la condanna penale potesse derivare non dalla prova certa della responsabilità ma dall’applicazione di mere presunzioni: è ben evidente, al riguardo, che il “sapere”, in quanto contrapposto al “non potere non sapere”, indichi non la mera conoscenza di reati altrui, ma la consapevole partecipazione alla loro commissione ; la sottotitolazione riguardo al fatto che l’intervistato avesse spiegato la sentenza rispondeva alla legittima attività interpretativa della stampa, quindi, il direttore e il giornalista avevano ritenuto di poter presentare al lettore tali dichiarazioni come una forma di spiegazione- in tono di colloquiale vaghezza e dal contenuto sommario esemplificato - della decisione di cui era stato già reso pubblico il dispositivo.

Negata l’avvenuta alterazione del contenuto dell’intervista, la Corte di merito ha escluso la lesione della reputazione dell’intervistato, perché: a) il dispositivo che confermava la condanna definitiva di [OSCURATO:PERSONA] era stato già letto in aula; b) all’intervistato era stato contestato in sede disciplinare non di avere espresso considerazioni sulla colpevolezza dell’imputato, ma di avere: i) preso contatti con il Manzo un’ora dopo la lettura del dispositivo della sentenza, sollecitando la pubblicità di notizie relative alla propria attività di ufficio e alla trattazione del processo dinanzi alla Corte di Cassazione, nonostante sia la rilevanza mediatica della vicenda sia il suo ruolo glielo dovessero sconsigliare; 2) di avere tenuto un comportamento scorretto nei confronti degli altri componenti del Collegio; 3) di avere interloquito direttamente, anziché tramite l’ufficio stampa, con gli organi di stampa intorno a temi trattati in un giudizio definito dalla Corte di Cassazione; c) la campagna denigratoria a carico dell’intervistato risaliva alla fissazione della camera di consiglio dinanzi alla sezione feriale ed era proseguita dopo la lettura del dispositivo in udienza, sicché la pubblicazione dell’intervista, anche senza la domanda posticcia e nel rispetto del testo convenuto, non avrebbe provocato reazioni diverse rispetto a quelle manifestate a carico dell’intervistato dopo la pubblicazione del testo asseritamente manipolato.

Ha negato profili di responsabilità a carico del direttore del quotidiano per avere rivendicato la fedeltà dell’articolo pubblicato al contenuto dell’intervista.

Ha disposto la compensazione delle spese di lite, tenuto conto dell’assenza di chiare coordinate giurisprudenziali in ordine ai limiti d liceità delle operazioni di editing nella pubblicazione delle interviste, oltre che della forma espressiva ardita e spregiudicata utilizzata dal giornale (p. 32). [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando sette motivi. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso.

La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis1 cod.proc.civ.

Entrambe le parti, in vista dell’odierna Camera di consiglio, depositano memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo sono dedotti la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 342 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4 cod. proc. civ. nonché il travisamento della prova, con conseguente violazione del principio di non contestazione, e anche la violazione dell’art. 101, 2° comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4 cod. proc. civ.

Il ricorrente, dopo aver riportato la statuizione con cui il Tribunale, pur avendo accertato che il testo dell’intervista pubblicato non era quello concordato, aveva ritenuto che vi fossero gli estremi dell’illecito disciplinare, ma non anche di quello civile, perché per assurgere a fonte di responsabilità extracontrattuale sarebbe stata necessaria la prova del profilo dell'elemento psicologico della condotta diffamatoria, rappresenta di avere impugnato tale conclusione, deducendo che non si trattava solo della violazione di regole deontologiche che ledono esclusivamente il decoro e la dignità professionale e la reputazione dell’ordine dei giornalisti, ma della violazione di veri e propri obblighi previsti dalla l. n. 69/1963 ove è sancito il dovere – da osservarsi nei confronti della totalità dei cittadini –di lealtà e buona fede.

Sul punto, la Corte di appello, pur non condividendo l’opinione del primo giudice secondo cui la violazione del dovere di lealtà rileva (al di fuori dell’ambito disciplinare) soltanto in virtù del richiamo al codice di deontologia contenuto nell’articolo 12 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 , anziché accogliere il gravame, avrebbe erroneamente rigettato il motivo di appello modificando – per effetto del travisamento di una prova decisiva –la ricostruzione del fatto data dal Tribunale e sulla quale non vi era censura, affermando che non vi era prova che il giornalista avesse convenuto con l’intervistato di pubblicare l’articolo solo nel testo concordato e che nel dubbio dovesse ritenersi che il giornalista non aveva disposto della libertà di informazione e di critica.

La tesi del ricorrente è che la Corte d’appello non potesse rimettere in discussione quanto accertato dal Tribunale – e su cui non vi era stata censura alcuna né da parte dell’appellante né da parte dell’appellato – dovendo decidere esclusivamente se fosse corretta la tesi del giudice di prime cure sulla sola responsabilità deontologica del giornalista ovvero se la violazione dei doveri di lealtà e probità integrasse anche una responsabilità civile per i danni arrecati all’intervistato.

Segnatamente, la Corte d'appello sarebbe incorsa in una palese violazione dei principi della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e del tantum devolutum, quantum appellatum, per avere proceduto ad una non consentita modificazione dei fatti di causa; in aggiunta, avrebbe violato l’art. 115 cod. proc. civ. che stabilisce che il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal Pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita, in quanto, pur consapevole del fatto non contestato, ne avrebbe fornito una diversa ricostruzione, peraltro, in forza di una errata percezione del contenuto oggettivo della prova (del fatto siccome non contestato dalle parti e documentalmente accertato), pronunciando una sentenza a sorpresa o della terza via: 1) in assenza di un motivo di impugnazione; 2) senza curarsi della natura non contestata del fatto; 3) sottoponendo il fatto ad un nuovo esame senza garantire il diritto di difesa delle parti. 1.1) Il motivo è infondato.

Va innanzitutto chiarito che non corrisponde al vero che sull’impegno del giornalista di pubblicare il testo dell’intervista concordato con il giudice [OSCURATO:PERSONA] non vi fosse stata contestazione né da parte dell’appellante né da parte degli appellati e che il Tribunale avesse accertato la sussistenza di un obbligo in tal senso assunto dall’intervistatore e la sua avvenuta violazione: è sufficiente leggere la p. 22 della sentenza qui impugnata, ove vengono ricostruite le argomentazioni degli appellati, da cui si evince che questi ultimi avevano contestato, tra l’altro, che l’unico elemento rilevante era quello dell’eventuale stravolgimento della verità del fatto intervista, inteso come confronto libero e dialettico di due volontà consapevoli di misurarsi su una questione di altissimo interesse pubblico (e anzi di rilievo istituzionale e internazionale), essendo l’intervista non una contrattazione privata ma uno strumento di ricerca della verità; che non vi sarebbe stato alcun “contratto” tra il giornalista e l’intervistato sul contenuto dell’articolo in forma di intervista, avendo, peraltro, il dott. [OSCURATO:PERSONA] raccomandato per telefono solo massima fedeltà e basta .

Peraltro, il Tribunale aveva sì accertato la diversità del testo pubblicato rispetto a quello che il giudice [OSCURATO:PERSONA] aveva inviato per fax al giornalista e non aveva rinvenuto, invece, l’ultimo fax che il giornalista affermava di avere inviato all’odierno ricorrente e che secondo quanto da quest’ultimo prospettato avrebbe anticipato proprio il testo che sarebbe stato pubblicato, ma non si era pronunciato sulle conseguenze della violazione dell’accordo raggiunto con il giudice di pubblicare solo il testo da lui approvato, dopo la rilettura e la correzione di alcuni passaggi di quello iniziale, perché aveva ritenuto che l’attore si fosse doluto solo del contenuto falso e manipolato dell’esito del colloquio intercorso col giornalista.

Il che priva di fondatezza l’assunto su cui è basata buona parte delle censure mosse alla sentenza impugnata: quella di aver violato il principio di non contestazione, quella di avere adottato una sentenza fondata sulla terza via, quella di violazione dell’art. 112 cod.proc.civ.

In secondo luogo, mette conto osservare che la Corte d'appello ha inequivocabilmente condiviso la statuizione del Tribunale quanto al corretto esercizio del diritto di cronaca da parte del Manzo, perché quando ha affermato di dissentire dalla tesi del Tribunale secondo cui l’eventuale difformità tra il contenuto dell’intervista pubblicata e quella rilasciata rileverebbe solo alla stregua del trattamento illecito e non corretto dei dati personali, ex art. 12 del dgs. n. 196/2003, reputando, invece, che detta difformità può ben rilevare anche alla stregua della l. n. 69/1963, ha comunque escluso che il giornalista avesse violato l’obbligo di conformarsi al principio di verità per avere pubblicato un testo difforme da quello eventualmente concordato.

Il che esclude che tra la sentenza del Tribunale e quella della Corte d'appello vi sia difformità nei termini denunciati dal ricorrente: entrambi i giudici hanno escluso che il testo dell’intervista pubblicata violasse il principio di verità, perché esso riproduceva in maniera sostanzialmente fedele il senso del colloquio intercorso tra intervistatore e intervistato e le dichiarazioni rese da quest’ultimo.

Nella sostanza, il fatto che la Corte d'appello non abbia condiviso la tesi del Tribunale secondo cui il giudice [OSCURATO:PERSONA] non si era doluto del trattamento illecito dei dati personali e che solo per questo non rilevasse l’eventuale violazione dell’obbligo di fedeltà e di buona fede da parte del giornalista non rende la sentenza d’appello difforme da quella di primo grado, perché appunto entrambi i giudici hanno convenuto sul fatto che non ricorresse nel caso di specie una condotta diffamatoria.

Vero è che il giudice d'appello, diversamente da quello di primo grado, ha escluso che vi fosse prova certa del fatto che il giornalista avesse assunto l’obbligo di far approvare al giudice [OSCURATO:PERSONA] il testo da pubblicare, rinunciando al pieno esercizio del diritto di informazione e di critica, ravvisando piuttosto l’assunzione dell’obbligo di sottoporre a quest’ultimo il testo dell’intervista al solo scopo di assicurare il rispetto della verità sostanziale; di conseguenza, ha ritenuto che il giornalista non fosse venuto meno al dovere di lealtà e di buona fede sancito dalla l. n. 69/1983, avendo egli garantito il rispetto del principio di verità, posto che garantire il rispetto di detto principio, diversamente da quanto preteso dall’appellante, non implicava che il giornalista fosse tenuto a pubblicare ciò che “effettivamente” era stato concordato senza provvedere, artificiosamente, ad “aggiunte” e “manipolazioni” (p. 24 della sentenza).

Infatti, la Corte d'appello ha precisato, che il principio di verità risulta nella sostanza rispettato ove il giornalista pubblichi ciò che l’intervistato ha dichiarato e non quanto, invece, sia stato ex post eventualmente concordato, onde il tema centrale del giudizio resta quello delle alterazioni introdotte nell’art. pubblicato e se, quindi, si sia trattato o no di un’operazione di editingcompiuta entro i limiti della liceità .

E’ un accertamento – quello relativo al contenuto dell’obbligo assunto dal giornalista nei confronti dell’intervistato - in fatto che non può essere rimesso in discussione in questa sede e che non risulta, come si è anticipato, essere stato condotto dal giudice a quoin violazione degli artt. 112 e 115 cod.proc.civ., perché: a) il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri uno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione (petitume causa petendi ), attribuendo o negando ad uno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso - nemmeno implicitamente o virtualmente - nell'ambito della domanda o delle richieste delle parti, mentre non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che esamini una questione non espressamente formulata, tutte le volte che questa debba ritenersi tacitamente proposta, in quanto in rapporto di necessaria connessione con quelle espressamente formulate (Cass.13/11/2018, n. 29200) e basata sugli stessi fatti allegati dalla parte con l’originaria domanda(Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 8547 ).

Nel caso in esame, la Corte territoriale non solo non ha attribuito o negato alcun diritto diverso rispetto a quello oggetto delle domande, ma neppure ha esaminato una questione non espressamente formulata, procedendo invece alla verifica della sussistenza dei presupposti della causa petendi che lo stesso ricorrente aveva invocato a fondamento della propria domanda, mantenendosi nei limiti della domanda originaria, verificandone la fondatezza sulla scorta di quella che era stata individuata ab initio come fattispecie generatrice - cioè causa petendi – dell’obbligo di lealtà e di buona fede e, quindi, senza esorbitare né dalle domande né dalle allegazioni delle parti.

Ciò vale anche ad escludere che la Corte territoriale abbia fatto ricorso alla c.d. terza via, perché l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio, ai sensi dell'art. 101, 2° comma, cod.proc.civ., ha lo scopo di evitare le decisioni c.d.

"a sorpresa" e, pertanto, vale solo per le questioni che il giudice rilevi effettivamente d'ufficio per non essere state dedotte dalle parti, mentre non vale per le questioni che facciano già parte del thema decidendum(Cass., Sez.

Un., 22/03/2017, n. 7294 e successiva giurisprudenza conforme).

Né l'effetto devolutivo, il quale preclude al giudice d'appello esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti non ricompresi, neanche implicitamente, nel tema esposto nei motivi d'impugnazione, è stato violato nella specie, atteso che il giudice d’appello può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché senza coinvolgere punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di giudicato interno in assenza dicontestazione, decidendo anche in base a ragioni diverse da quelle svolte nei motivi di gravame (cfr., ex plurimis , Cass.22/11/2024, n. 30129). 2) Con il secondo motivo il ricorrente prospetta la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. (in relazione all’art. 360, 1° comma, n.4 cod. proc. civ.) nonché l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione (art. 360, 1° comma, n. 5 cod. proc. civ.) relativo alla esistenza di due fax intercorsi alle ore 17,55 e 18,34 del 5 agosto 2013, il travisamento della prova decisiva e la conseguente violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. (in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4 cod. proc. civ.).

La Corte d'appello avrebbe reso una motivazione contraddittoria, avendo dapprima rilevato che vi era stata una disponibilità del giornalista a rivedere con l’intervistato il contenuto dell’intervista prima della sua pubblicazione, ma poi escluso che vi fosse prova certa che il giornalista avesse assunto l’obbligo di pubblicare l’intervista solo nel contenuto concordato con l’intervistato, concludendo che nel dubbio al giornalista doveva essere garantito il diritto alla libertà di informazione e di critica del giornalista (p. 24).

Inoltre, il giudice a quo, quando ha ritenuto dubbio il contenuto delle comunicazioni ulteriori intervenute tra i due interlocutori prima della pubblicazione della intervista (p. 24), sarebbe incorso in un evidente travisamento del dato processuale, poiché non esistevano comunicazioni ulteriori intervenute tra i due interlocutori prima della pubblicazione e da tale travisamento avrebbe tratto la conclusione circa la persistenza del pieno diritto del giornalista alla libertà di informazione e di critica; del resto, lo stesso Tribunale aveva ritenuto che non vi fosse neppure prova che poco dopo l’intervista vi fosse stata, come dedotto dai convenuti, un’altra telefonata tra il giudice [OSCURATO:PERSONA] e il cronista con la rilettura dell’articolo e l’approvazione del testo poi pubblicato.

In aggiunta, la Corte territoriale, per escludere che il giornalista avesse disposto del suo diritto di informare i lettori, ha fatto riferimento ad un fax inviato all’interessato, omettendo di considerare – di qui la violazione dell’art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ., ammissibile, secondo il ricorrente, perché la decisione d’appello non si sarebbe basata sugli stessi fatti che avevano costituito la base fattuale di riferimento della pronuncia del Tribunale, e perché la preclusione di cui all’art. 348-ter cod.proc.civ. non trova applicazione quando il vizio di motivazione si fonda sul travisamento di una prova la cui risultanza utilizzata per la decisione è smentita da uno specifico atto processuale perché, in tal caso, si è al di fuori dell’ambito della conforme valutazione di fatto (Cass. n. 28174/2018) - che i fax inviatigli erano due e che se avesse tenuto conto della loro progressione temporale e provveduto alla loro lettura congiunta avrebbe tratto la conclusione che tra gli interlocutori era stato convenuto che il testo definitivo da pubblicare dovesse corrispondere esattamente a quello restituito al giornalista con le modifiche apportate dal qui ricorrente.

Non avendo il giudice a quo esaminato i due fax, anzi, avendo parlato di un solo fax, e avendo fatto riferimento a telefonate ulteriori che non vi erano state avrebbe reso una motivazione perplessa; in particolare, avrebbe assunto una una decisione paradossalmente basata sul dubbio e non sul non è chiaro ; era chiarissimo, invece, secondo il ricorrente, che il Manzo avesse assunto l’obbligo di concordare la versione definitiva dell’intervista da pubblicare, invece, il giudice a quo, qualificando come vaghe le precise e inequivocabili rassicurazioni del Manzo, avrebbe posto le premesse per rendere oscuro un piano fattuale al contrario chiarissimo.

Il ricorrente aggiunge che dalla trascrizione della conversazione telefonica, riprodotta nel ricorso in ossequio alle prescrizioni di cui all’art. 366, 1° comma, n. 6, cod.proc.civ., emergeva che aveva chiesto esplicitamente che gli fosse inviato l’articolo prima della pubblicazione, non volendosi esporre a ulteriori polemiche dopo quelle già suscitate dalla fissazione del processo Mediaset in periodo feriale, e che il giornalista aveva acconsentito, rassicurandolo ripetutamente che glielo avrebbe mandato al numero di fax indicatogli; difatti, proprio come promesso, il Manzo gli aveva fatto pervenire un primo fax, alle 17.55, poi restituito con visibili correzioni, e un secondo fax, alle 18.34, che recepiva tutte le modifiche apportate alla prima versione, privo della domanda mai formulata e della risposta virgolettata che nel testo pubblicato gli era stata attribuita.

Del resto, aggiunge il ricorrente, i convenuti, nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado (e confermata in appello), avevano ammesso che il Manzo gli aveva inviato il testo dell’intervista e che gli aveva garantito che il testo pubblicato sarebbe stato fedele al testo concordato.

La conclusione ulteriore del ricorrente è che la Corte territoriale sia incorsa nel travisamento della prova che ricorre nel caso in cui si accerti che un’informazione probatoria, utilizzata dal giudice ai fini della decisione, è contraddetta da uno specifico atto processuale incidente su un punto decisivo della controversia. 2.1) Il motivo è nel suo complesso infondato.

Il giudice a quo ha ritenuto non provato che il Manzo avesse assunto l’obbligo di concordare con il qui ricorrente il testo definitivo da pubblicare, reputando che le sue generiche rassicurazioni all’intervistato fossero volte esclusivamente a garantirgli che l’articolo avrebbe fedelmente riprodotto il contenuto del colloquio: è giunta a tali conclusioni rilevando: a) che nella prima telefonata, successiva a quella nella quale il giudice [OSCURATO:PERSONA] aveva contattato il giornalista per concordare il rilascio dell’intervista, non vi era traccia di rassicurazioni preventive da parte del giornalista ; b) che in seguito al rilascio dell’intervista gli stessi appellati avevano riconosciuto che il giornalista si era reso disponibile a sottoporre il testo alla lettura dell’intervistato per eventuali correzioni; c) che non era chiaro – quindi, non era stato provato – che la disponibilità a sottoporre il testo per revisioni all’intervistato comprendesse la garanzia all’intervistato del diritto di espungere dal testo dichiarazioni ritenute inopportune; d) che nel dubbio, non conoscendosi il contenuto delle comunicazioni ulteriori intervenute tra i due interlocutori prima della pubblicazione, era da escludersi che l’intervistatore avesse rinunciato al pieno esercizio del diritto all’informazione e al diritto di critica; e) che smentiva l’ipotesi che tra i due interlocutori vi fosse un impegno a concordare il testo finale da rendere pubblico il rifiuto dell’odierno ricorrente di rispondere alle domande puntualmente rivoltegli circa l’emersione di disparità di vedute tra i componenti del collegio giudicante (p. 25).

Il ragionamento della Corte territoriale è chiaro ed altrettanto chiara e scevra da vizi è la motivazione: ha ritenuto che dalle rassicurazioni dell’intervistatore al ricorrente fossero ricavabili almeno due significati possibili e, permanendo il dubbio su quale significato le parti avessero inteso attribuire loro (dubbio che non era stato sciolto né attraverso la trascrizione della telefonata né attraverso l’ascolto della stessa e tantomeno alla luce di ulteriori interlocuzioni tra le parti), ha ritenuto di privilegiare quello secondo cui i due interlocutori avessero concordato solo il rispetto della verità sostanziale del contenuto del colloquio.

Il ricorrente oppone a tale accertamento di fatto solo argomentazioni di segno oppositivo rispetto alle conclusioni cui è giunto il giudice a quo ( era chiarissimo e nient’affatto dubbio ciò che per la Corte d’appello non era chiaro ed era rimasto dubbio) e che quindi non integrano gli estremi dei vizi cassatori che il ricorrente vorrebbe attribuirgli.

Né il ricorrente coglie nel segno quando lamenta la violazione dell’art. 360, 1° comma, n. 5 cod.proc.civ.

Anche ad ammettere che vi siano i presupposti per ritenere superata la preclusione processuale di cui all’art. 348-ter cod.proc.civ., come pretende il ricorrente, i fatti asseritamente non esaminati sono privi di decisività, non avendo il giudice a quo mai escluso la disponibilità del giornalista a sottoporre il testo dell’articolo all’intervistato allo scopo di garantire il mero riscontro del rispetto da parte del giornalista dell’obbligo di verità (p. 24), né avendo mai negato che il contenuto dell’articolo pubblicato differisse da quello su cui il magistrato aveva apposto le sue correzioni.

Deve anche escludersi che nella specie possa fondatamente ritenersi che la Corte territoriale sia incorsa nel vizio di travisamento della prova.

Non può essere sottaciuto, infatti, che le Sezioni Unite (con la sentenza 4/03/2024, n. 5792), dopo aver delineato storicamente la distinzione travisamento del fatto - travisamento della prova e del fatto, hanno ribadito che se il travisamento è “frutto di errore di percezione, soccorre la revocazione”, se iltravisamento della prova attiene all'individuazione delle informazioni probatorie desunte per inferenza logica è un affare del giudice di merito per questo sottratto al giudizio di legittimità, non essendovi il rischio che si verifichi, un'inemendabile forma di patente illegittimità della decisione , giacché, una volta che il giudice di merito abbia fondato la propria decisione su un dato probatorio preso in considerazione nella sua oggettività, pena la rettifica dell'errore a mezzo della revocazione, ed abbia adottato la propria decisione sulla base di informazioni probatorie desunte dal dato probatorio, il tutto sostenuto da una motivazione rispettosa dell'esigenza costituzionale di motivazione, si è dinanzi ad una statuizione fondata su basi razionali idonee a renderla accettabile.

Diversamente opinando, se si ammettesse la ricorribilità per cassazione in caso di travisamento della prova, il giudizio di legittimità degraderebbe verso un terzo grado nel quale la Corte avrebbe il potere di rifare daccapo il giudizio di merito . 3) Con il terzo motivo parte ricorrente si duole della violazione dell'art. 132, 2° comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4, cod. proc. civ., per difetto assoluto di motivazione su uno specifico motivo di appello che censurava l’omessa valutazione di prove decisive da parte del giudice di primo grado, costituite dalla sentenza della S ezione disciplinare del C.S.M. n. 23/2015 del 15/12/2014 e dal verbale udienza 15/12/2014, nonché della motivazione perplessa (in relazione all’art. 360, 1 ° comma, n. 4 cod. proc. civ.) in relazione alle risposte dell’intervistato e alle conseguenze giuridiche delle alterazioni dell’intervista realizzate in sede di editing , del travisamento della prova, con conseguente violazione del principio di non contestazione (art. 115, 1° comma, cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4 cod. proc. civ.), relativamente alla trascrizione del colloquio tra intervistato e giornalista e rispetto alla sentenza di condanna del 1° agosto 2013.

Il ricorrente deduce di avere denunciato in appello che il Tribunale non avesse tenuto conto della sentenza della Sezione disciplinare del C.S.M. n. 23/2015 del 15/12/2014 che aveva ritenuto che le sue dichiarazioni avessero carattere generale e astratto e che esse erano state alterate, nel nucleo essenziale della loro verità, dalle gravi manipolazioni operate dai convenuti e di avere altresì richiamato un passaggio quanto mai significativo del verbale di udienza straordinaria del 15.12.2014 innanzi alla S ezione disciplinare del C.S.M., nella parte in cui il Procuratore Generale aveva ritenuto il testo pubblicato frutto di un’evidente manipolazione, avvenuta non già con l’inserimento di una frase non detta, ma con l’inserimento di una domanda non fatta che aveva reso la frase detta particolarmente insidiosa.

Allora il ricorrente ritiene incomprensibile il mancato accoglimento della sua domanda, volta a denunziare la inveridicità del titolo virgolettato [OSCURATO:PERSONA] condannato perché sapeva non perché non poteva non sapere e del sottotitolo Il giudice [OSCURATO:PERSONA] spiega la sentenza di condanna: era a conoscenza del reato , essendo già gli stessi falsi e diffamatori, giacché gli attribuivano inveritieramente di aver spiegato i motivi della condanna e anticipato le motivazioni di una sentenza che doveva ancora essere depositata, e paradossale la statuizione reiettiva basata sul fatto che I titoli esprimono in forma riassuntiva quella che, nel corpo dell’intervista, era l’affermazione di maggiore interesse pubblico, volta essenzialmente a smentire che, per [OSCURATO:PERSONA] (come per qualsiasi altro imputato), la condanna penale potesse derivare non dalla prova certa della responsabilità ma dall’applicazione di mere presunzioni: è ben evidente, al riguardo, che il “sapere”, in quanto contrapposto al “non potere non sapere”, indichi non la mera conoscenza di reati altrui, ma la consapevole partecipazione alla loro commissione .

La Corte d'appello avrebbe travisato il termine sapere che sta ad indicare proprio la mera conoscenza di reati altrui (e non costituisce, e non può costituire, di per sé solo, reato) e non significa assolutamente la consapevole partecipazione alla loro commissione ed erroneamente avrebbe ritenuto legittima da parte del direttore del quotidiano e del giornalista autore dell’intervista la presentazione della stessa in termini di spiegazione della decisione di cui era stato già reso pubblico il dispositivo.

Il ricorrente insiste nel sostenere di avere risposto in termini tecnico-giuridici all’unica domanda che gli era stata posta e cioè se il principio del non poteva non sapere fosse giuridicamente sostenibile, dicendo bisogna vedere la valutazione di fatto , spiegando che non esiste un principio giuridico del genere e che è sempre necessaria una valutazione in fatto in ordine al contributo causale dell’imputato alla consumazione del reato.

Il giornalista aveva espunto la frase è sempre una valutazione in fatto , riferita ai giudizi di merito, lasciando intendere, come aveva ritenuto il C.S.M., che il suo discorso non fosse astratto e generico, ma specificamente diretto a illustrare l'iter logico argomentativo che il Collegio avrebbe esposto nel provvedimento che attendeva di essere motivato.

E denuncia ulteriori travisamenti in cui sarebbe incorso il giudice a quo: a) quando ha ritenuto priva di rilievo l’omissione della notazione conclusiva dell’intervistato secondo cui è sempre una valutazione in fatto , essendo detto commento contenuto anche nella sentenza penale ancora non pubblicata, a chiusura del discorso relativo all’infondatezza dei motivi 40, 41 e 43 del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], perché la Corte di Cassazione aveva confermato la ricostruzione dei giudici di merito che erano pervenuti ad un giudizio di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] non perché sapeva , ma perché a capo di una societas sceleris , di cui facevano parte i correi Bernasconi, Lorenzano, Galetto, Agrama e Cuomo; b) quando ha ritento che pur nell’ambito di un ben più ampio e approfondito percorso motivazionale la sentenza penale dava risposta anche alla domanda posta dal giornalista Manzo al giudice [OSCURATO:PERSONA] sulla possibilità che la condanna potesse fondarsi su una mera presunzione di conoscenza dei fatti addebitati, in termini non dissimili, nella sostanza e pur fatte le debite proporzioni, rispetto a quelli icasticamente espressi dall’appellante in risposta al principio se era giuridicamente sostenibile il principio del non poteva non sapere .

Secondo il ricorrente, la Corte di Cassazione aveva escluso che la condanna di [OSCURATO:PERSONA] potesse fondarsi su una mera presunzione di conoscenza dei fatti addebitati , avendo ritenuto dimostrato ed accertato, inequivocabilmente, che egli era l’ideatore, il creatore ed il gestore del sistema di frode, avendo collocato al vertice aziendale operativo del comparto acquisti di diritti all'estero un uomo di sua assoluta fiducia [OSCURATO:PERSONA] che dava conto della sua attività direttamente a [OSCURATO:PERSONA] e non riferiva al Consiglio di Amministrazione .

Di conseguenza, non era vero che nell’intervista aveva spiegato la sentenza, perché la Corte di Cassazione aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] non sulla base del teorema non poteva non sapere, ma perché [OSCURATO:PERSONA] era ancora il soggetto che prendeva le decisioni. 3.1) Il motivo è nel complesso inammissibile, perché sotto un'apparente deduzione di vizi di mancanza di motivazione e diomesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, mira in realtà a una rivalutazione dei fatti storici o delle risultanze istruttorie operata dal giudice di merito, nel tentativo di utilizzare il ricorso per cassazione come strumento per rivisitare il merito della causa o riesaminare leprove valutate dal giudice di merito.

Èsufficiente rilevare che costituisce un "fatto", agli effetti dell'art. 360, 1° comma, n. 5, cod. proc. civ., non una "questione" o un "punto", ma un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. 24/07/2023, n. 22218, non massimata sul punto; Cass.6/09/2019, n. 22397; Cass. 8/09/2016, n. 17761; Cass., Sez.

Un., 23/03/2015, n. 5745; Cass. 4/04/2014, n. 7983; Cass. 5/03/2014, n. 5133).

Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio di cui alla richiamata norma del codice di rito le argomentazioni, supposizioni o deduzioni difensive (Cass.18/10/2018, n. 26305; Cass. 14/06/2017, n. 14802); gli elementi istruttori (Cass., Sez.

Un., 7/04/2014, n. 8053); una moltitudine di fatti e circostanze, o il "vario insieme dei materiali di causa" (Cass.21/10/2015, n. 21439; Cass. 29/10/2018, n. 27415), sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a questi ultimi profili, come nel caso all'esame (cfr. Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.27076; Cass. 25/07/2023, n.22273).

E quanto ai denunciati vizi di motivazione va ribadito che essi per rilevare devono emergere dalla sentenza in sé e per sé considerata e non già dal confronto tra la stessa ed elementi estrinseci, quali la sentenza disciplinare, il verbale d’udienza evocato dal ricorrente (Cass., Sez.

Un., 7/04/2014, n. 7053) e che, ove il ricorrente denunci, come parrebbe essere avvenuto nella specie, l'insufficiente giustificazione logica dell'apprezzamento dei fatti della controversia o delle prove (atteso che la Corte d’appello ha, invece, chiaramente preso in esame la sentenza disciplinare: v. pp. 25, 29, 30, 31) non può limitarsi a prospettare una spiegazione di tali fatti e delle risultanze istruttorie con una logica alternativa, pur in possibile o probabile corrispondenza alla realtà fattuale, poiché è necessario che tale spiegazione logica alternativa appaia come l'unica possibile. (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.18616; Cass. 23/12/2015, n. 25927; Cass. 9/01/2009, n. 261).

Le censure non evidenziano discrasie del procedimento motivazionale, bensì riguardano la valutazione delle risultanze procedimentali, come è stata operata dalla Corte di merito e, riproponendo l'esame degli elementi fattuali già sottoposti ai giudici di seconde cure e da questi disattesi, mirano ad un'ulteriore valutazione delle stesse; e ciò sebbene a questa Corte non sia riconosciuto dalla legge il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione operata dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, valutarne le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliendo, tra le varie risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.

Invero il mancato esame da parte del giudice del merito di elementi contrastanti con quelli posti a fondamento della decisione adottata non integra, di per sé, il vizio di omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, occorrendo che la risultanza processuale non esaminata attenga a circostanze che, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, avrebbero potuto condurre ad una decisione diversa da quella adottata.

E ciò anche senza considerare che in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l'apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell'altrui reputazione, la valutazione dell'esistenza o meno dell'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca e dicritica costituiscono oggetto di accertamenti di fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomentata motivazione (così, tra le altre, Cass. 14/03/2018, n. 6133; Cass. 30/05/2017, n. 13520 ).

Di conseguenza, il controllo affidato al giudice di legittimità è dunque limitato alla verifica dell'avvenuto esame, da parte del giudice del merito, della sussistenza dei requisiti della continenza, della veridicità dei fatti narrati e dell'interesse pubblico alla diffusione delle notizie, nonché al sindacato della congruità e logicità della motivazione, secondo la previsione dell'art. 360 cod.proc.civ., comma 1, n. 5), applicabile "ratione temporis"", mentre resta "del tutto estraneo al giudizio di legittimità l'accertamento relativo alla capacità diffamatoria delle espressioni in contestazione, non potendo la Corte di cassazione sostituire il proprio giudizio a quello del giudice di merito in ordine a tale accertamento (così, nuovamente in motivazione, Cass. n. 6133/2018, cit.).

Quanto ai denunciati plurimi travisamenti oltre a ribadire quanto già rilevato supra, sub § 2, deve osservarsi che più che travisamenti quelli denunciati sono critiche alle valutazioni di fatto della Corte d'appello circa la corrispondenza tra le motivazioni della sentenza di condanna a carico di [OSCURATO:PERSONA] e le considerazioni tecnico-giuridiche espresse dal ricorrente nell’intervista, sia pure spontaneamente e non in risposta ad una domanda diretta ed espressa rivoltagli dall’intervistato (domanda che pacificamente la Corte d'appello ha ritenuto introdotta ex post dal giornalista d’intesa con il direttore Barbano nell’articolo pubblicato), in riferimento all’applicazione concreta (e non solo astratta) del presunto criterio interpretativo del non poteva non sapere; critiche inammissibili in sede di legittimità, perché contrastanti con i caratteri morfologici e funzionali del giudizio dinanzi a questa Corte. 4) Con il quarto motivo parte ricorrente imputa al giudice a quo il travisamento della prova decisiva costituita dal verbale di trascrizione della conversazione telefonica, con conseguente violazione degli artt. 115, 116 e 132 cod. proc. civ. (in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4 cod. proc. civ.), la violazione dell'art. 132, 1° comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4, cod. proc. civ., per difetto assoluto di motivazione su un elemento della fattispecie in relazione alla riconosciuta alterazione del testo (vizio radicale di motivazione apparente e intrinsecamente contraddittoria), nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3 (violazione del principio di causalità), dell'art. 132, 1° comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4, cod. proc. civ., per difetto assoluto di motivazione su un elemento della fattispecie “diffamazione” (violazione del criterio di verità).

Il ricorrente deduce che il giornalista aveva dolosamente omesso di riportare il suo rifiuto di esprimere giudizi sulla sentenza, le cui motivazioni ancora non erano state pubblicate, e si duole del fatto che la Corte territoriale abbia travisato le sequenze temporali del discorso, là dove ha ritenuto che detto suo riserbo fosse irrilevante perché superato ed inficiato da successive sue dichiarazioni che invece successive non erano; ciò dimostrava che il giornalista, dopo ben due rifiuti, era ritornato alla carica ricevendo un ulteriore, netto, deciso e definitivo rifiuto Non mi fare esprimere giudizi sulla sentenza, ci dobbiamo esprimere con la motivazione ; il travisamento dovrebbe considerarsi ancora più grave, perché con l’atto di appello il ricorrente sostiene di avere puntualizzato che se avesse già spiegato le ragioni della decisione non avrebbe dato quella risposta.

Aggiunge che la Corte d'appello avrebbe deciso in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 31/10/2014, n. 23168), secondo cui presupposto per l’applicabilità del legittimo esercizio del diritto di cronaca è la verità del fatto che l’intervistato abbia effettivamente formulato, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate dal giornalista, le espressioni riportate, che è da escludersi quando, pur essendo vere le affermazioni riferite, ne siano dolosamente o colposamente taciute altre, idonee ad alterarne sostanzialmente il significato, ovvero quando, mediante accostamenti suggestivi di singole affermazioni dell’intervistato capziosamente scelte o a mutamenti dell’ordine di esposizione delle medesime, l’intervista venga a risultare presentata in termini oggettivamente idonei a creare nel lettore, (in tutto o in rilevante parte) falsa rappresentazione della realtà dalla medesima emergente .

Insiste nel sostenere che la pubblicazione dell’articolo manipolato aveva innescato l’ulteriore divulgazione delle notizie poi riprese anche da altri giornali con devastante esplosione mediatica, richiamando Cass. 27/01/2014, n. 1608, e si duole che la Corte d'appello, senza motivazione, pur ritenendo indubbio che la pubblicazione dell’intervista sul quotidiano “[OSCURATO:PERSONA]” avesse alimentato la campagna mediatica denigratoria che lo aveva riguardato, con un salto logico, abbia concluso che, se l’intervista fosse stata pubblicata nel pieno rispetto della sequenza di domande e risposte risultanti dalla trascrizione e registrazione vocale, le sue dichiarazioni avrebbero certamente provocato reazioni non diverse da quelle manifestate dopo la pubblicazione del testo alterato dai convenuti, escludendo erroneamente la sussistenza del nesso di causa tra l’articolo e detta campagna denigratoria. 4.1) Il motivo va complessivamente rigettato.

Il primo ordine di censure – quello con cui il ricorrente si duole che la Corte d’appello abbia ritenuto che il suo rifiuto di fornire informazioni fosse stato superato dalla successiva disponibilità ad esprimere considerazioni giuridiche che sostanzialmente si erano tradotte in una spiegazione della sentenza – è innanzitutto privo di decisività nell’economia complessiva della motivazione della sentenza impugnata con cui la Corte d'appello ha dato atto del fatto che lo scopo inequivocabile dell’intervistatore fosse quello di ottenere notizie sulle ragioni della decisione e sull’andamento della camera di consiglio e che l’intervistato si era più volte in maniera risoluta rifiutato di fornire informazioni che potessero anticipare la motivazione della sentenza e/o che potessero rivelare la posizione dei consiglieri che componevano il collegio giudicante; ciò che è valso ad escludere il carattere diffamatorio dell’articolo pubblicato è stata, infatti, la sostanziale corrispondenza tra il contenuto del colloquio e l’articolo pubblicato: colloquio che, nonostante lo sforzo confutatorio del qui ricorrente di dimostrare il contrario, la Corte d'appello ha ritenuto incentrato sul procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] e sulla sentenza il cui dispositivo era stato letto in udienza, poco prima che il ricorrente, come aveva già fatto in altre occasioni, si rivolgesse al Manzo, con cui aveva grande familiarità, per concordare il rilascio di un’intervista, escludendone la diffamatorietà per il fatto che, sebbene non gli fosse stata rivolta una domanda diretta in tal senso, le considerazioni dell’intervistato non potevano che riferirsi a [OSCURATO:PERSONA], e per il fatto che l’aver fatto precedere l’intervista da titoli e sottotitoli che, per esigenze giornalistiche, lasciavano intendere che essa contenesse, per bocca del presidente del Collegio giudicante, una spiegazione della sentenza di condanna, non aveva manipolato il senso delle parole del ricorrente.

Sicché che corrisponda al vero oppure no che la frase non pubblicata non mi fare esprimere giudizi sulle sentenze, ci dobbiamo esprimere con la motivazione fosse successiva e non anteriore (v. p. 28 della sentenza impugnata secondo cui la frase non pubblicata non esclude il significato da attribuire alle successive affermazioni dello stesso intervistato ) rispetto al suo rifiuto di divulgare informazioni sulle ragioni della durata della camera di consiglio e su eventuali contrasti interni non inficia il ragionamento della Corte territoriale.

Né colgono nel segno gli ulteriori tentativi di dimostrare che il testo pubblicato non rifletteva la verità sostanziale del colloquio, perché se è vero che si ha rispetto della verità sostanziale se l'intervistato abbia effettivamente formulato, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate dal giornalista, le espressioni riportate, che ciò è da escludersi quando, pur essendo vere le affermazioni riferite, ne siano dolosamente o colposamente taciute altre, idonee ad alterarne sostanzialmente il significato, ovvero quando, mediante accostamenti suggestivi di singole affermazioni dell'intervistato capziosamente scelte o a mutamenti dell'ordine di esposizione delle medesime, l'intervista venga a risultare presentata in termini oggettivamente idonei a creare nel lettore o nell'ascoltatore una (in tutto o in – rilevante - parte) falsa rappresentazione della realtà dalla medesima emergente, è altrettanto vero che la Corte d’appello ha escluso, con un accertamento qui non contestabile, che le pur rilevate manipolazioni del testo fossero state tali da avere trasformato la corrispondenza delle dichiarazioni riportate a quelle pronunciate nel corso dell’intervista. 5) Con il quinto motivo il ricorrente denuncia l’omessa valutazione di un fatto decisivo, o prova decisiva, e conseguente violazione degli artt. 115, 116 e 132 cod. proc. civ. (art. 360, 1 ° comma, n. 4, cod. proc. civ.), per non avere il giudice a quo esaminato l’intervista resa dal giornalista Manzo il 21 aprile 2021 all’inviato di “Report” – RAI 3, da considerarsi confessione stragiudiziale dell’avvenuta manipolazione dell’intervista, depositata nel corso del giudizio di appello. 5.1) Il motivo è inammissibile.

L’alterazione delle domande rivolte dal Manzo, seppure astuta, non è stata considerata sufficiente da parte della Corte territoriale per fondare a suo carico un giudizio di responsabilità civile (p. 32) e pertanto il giudice a quo, all’evidenza, non ha ritenuto rilevanti le dichiarazioni rilasciate dal Manzo dopo la pubblicazione dell’intervista.

Le censure formulate con questo motivo, dunque, non colgono nel segno per la ragione assorbente che i fatti ( recte , le dichiarazioni) asseritamente non esaminati, non sono decisivi, non risultando idonei, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, ad invalidare l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento de giudice di merito, in modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento.

Peraltro, nel caso di specie, il ricorrente contrappone alla valutazione della Corte di merito la propria valutazione del materiale probatorio, limitandosi a sostenere apoditticamente la decisività delle dichiarazioni in questione. 6) Con il sesto motivo il ricorrente imputa al giudice a quodi aver violato l'art. 132, 2° comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4, cod. proc. civ.

La Corte d'appello non avrebbe preso in considerazione il motivo di impugnazione con cui era stato dedotto che l’articolo violava il requisito della continenza, per essere stato pubblicato con modalità incontinenti, suggestive, eclatanti con enormi titoli (virgolettati e, quindi, a lui attribuiti) e sottotitoli e occhielli, anch’essi a caratteri cubitali e tutti in prima e a piena pagina, poi ripetuti con le stesse modalità nelle pagine interne: omissione ancor più rilevante in considerazione dell’avvenuta condivisione, al fine di decidere sulla compensazione delle spese, del convincimento del Tribunale che la forma espressiva utilizzata dal giornalista era ardita e spregiudicata . 6.1) Il motivo è inammissibile.

La sentenza impugnata ha sostanzialmente escluso infatti che fosse stato violato il principio di continenza con una motivazione che resiste alle censure del ricorrente che ancora una volta si duole infondatamente di vizi motivazionali della sentenza senza che ne ricorrano i presupposti; anzi, utilizzando il vizio di motivazione nel tentativo di sollecitare una ennesima rivalutazione dei fatti di causa.

La Corte territoriale, infatti, ha ampiamente motivato sulle ragioni per cui ha, in fondo, ritenuto che non potesse contestarsi all’intervistatore e al direttore di avere travalicato i confini della continenza sia formale che sostanziale.

Va considerato però che il requisito della continenza ha necessariamente un carattere elastico e, pertanto, al fine di ritenere o meno proporzionalmente e/o funzionalmente eccedenti i limiti del diritto di cronaca e di libertà di informazione in relazione a tale requisito, la Corte territoriale ha sviluppato non solo in astratto, ma soprattutto in concreto, un ragionamento di tipo critico-logico, tenendo conto anche dell’operazione di editing, i cui estremi sono stati già ampiamente evidenziati.

Pur non escludendo il mancato rispetto in concreto del requisito della continenza, la Corte territoriale ha tuttavia tenuto conto della innegabile spregiudicatezza e maestria dell’intervistatore e del direttore del giornale nel presentare il nucleo essenziale dell’intervista come una spiegazione della sentenza di condanna a carico di [OSCURATO:PERSONA] resa proprio dal Presidente del Collegio che l’aveva resa, ritenendo che, pur in assenza degli estremi, sulla scorta del quadro normativo e giurisprudenziale (quest’ultimo non chiaro circa i limiti dell’operazione di editing ), per ritenere lesa la reputazione dell’intervistato e insussistente la scriminante del diritto di libertà di informazione e di cronaca – né l’accostamento del contenuto dell’intervista al contenuto della motivazione della sentenza ancora non depositata, né l'uso di determinate espressioni nei titoli e sottotitoli nella consapevolezza che il pubblico le avrebbe intese proprio come l’articolista voleva che fossero intese (una spiegazione della sentenza) – fosse opportuno tener conto dell’ardita e spregiudicata forma espressiva utilizzata dal giornale soloin sede di liquidazione delle spese di giudizio. 7) Con il settimo motivo il ricorrente prospetta il travisamento della prova decisiva e conseguente violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. (in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4 cod. proc. civ.) e la violazione dell'art. 132, 1° comma, n. 4, cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4, cod. proc. civ.

Deduce di aver lamentato sia in primo grado sia in appello che il giornalista Manzo e il direttore Barbano con caparbietà avessero strumentalizzato la notizia e pervicacemente sostenuto in altre sedi che l’articolo era la riproduzione fedele e integrale del colloquio tra intervistato e intervistatore, fornendo l’occasione per alimentare una campagna diffamatoria di inaudita violenza e gravità e che il direttore avesse pubblicamente ipotizzato che si fosse pentito di avere rilasciato l’intervista, avvedendosi tardivamente che la stessa avrebbe potuto non avere un ritorno positivo, alludendo ad una sua scarsa maturità, di avere lamentato in appello che il Tribunale, pur dando atto della richiesta, non si fosse pronunciato, e ora si duole che la Corte d’appello, con motivazione apparente perché apodittica (ossia fondata su ragioni inespresse), abbia ritenuto che dalle prove in atti emergesse che dal raffronto tra trascrizione della conversazione telefonica, testo pubblicato e successive dichiarazioni rese e pubblicate dal direttore e dal giornalista de “[OSCURATO:PERSONA]” non vi fossero discrasie, perché erano state pubblicate esattamente le parole dette dal travisando e che Quanto alle dichiarazioni successive addebitate al direttore Barbano e, in particolare, quelle in risposta alla rettifica del dott. [OSCURATO:PERSONA] (tema compiutamente introdotto in primo grado nella prima memoria ex art. 183 cod.proc.civ.), va rilevato che in queste, rivendicandosi il corretto operato del quotidiano, si afferma che l’intervista avrebbe riportato in maniera puntuale e veritiera le risposte date dal presidente [OSCURATO:PERSONA], il che, nella sostanza è vero, mentre l’elusione della diversa questione posta da quest’ultimo (riguardo all’alterazione, invece, delle domande rivolte dal Manzo), seppure astuta, non appare sufficiente per fondare un giudizio di responsabilità civile (pag. 32 sent. impugnata).

Poiché l’esame dei documenti, ad avviso del ricorrente, dimostrerebbe il contrario, la Corte di merito sarebbe incorsa, in primo luogo, nel vizio di travisamento di una prova decisiva costituita dal raffronto tra quanto dichiarato dall’intervistato e quanto invece riportato nel testo pubblicato, in secondo luogo la Corte territoriale sarebbe incorsa nel vizio di motivazione apparente e apodittica, avendo reso una argomentazione sottacendo le ragioni a supporto delle conclusioni raggiunte. 7.1) Il motivo è inammissibile.

Ancora una volta esso è dedotto senza confrontarsi con l’ampia motivazione con cui la Corte d'appello ha escluso il nesso di causa tra l’articolo pubblicato, le interviste rilasciate dal direttore Barbano e dal giornalista (che confermavano la corrispondenza al vero delle dichiarazioni rese dal ricorrente all’intervistato) e la bufera mediatica, dai contenuti denigratori, che ne era derivata, riproponendo le stesse argomentazioni già disattese dalla Corte territoriale.

Va ribadito che con imotivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell'appello, senza considerare le ragioni offerte da quest'ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un "non motivo", come tale inammissibileex art. 366, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ. (Cass.24/09/2018, n. 22478; Cass. 25/08/2000, n. 11098 ; Cass.17/11/2003, n. 17402; Cass.23/09/2003, n. 12632).

Nuovamente i denunciati travisamenti si risolvono in diverse valutazioni dei fatti di causa e delle prove e quindi non rivestono i caratteri di un vizio cassatorio.

Né la motivazione espressa dalla Corte di merito sul punto in questione può ritenersi apodittica, come invece sostenuto dal ricorrente. 8) Complessi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2284/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 17, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domiciliazione digitale ex lege; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA] del S asso , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, C.[OSCURATO:PERSONA] 269, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domiciliazione digitale ex lege; -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 2759/2022, depositata il 17/06/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conveniva, innanzi al Tribunale di Napoli, la S.p.A. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (direttore responsabile del quotidiano “[OSCURATO:PERSONA]”) e [OSCURATO:PERSONA] (giornalista al quale aveva rilasciato un’intervista che era stata pubblicata sul quotidiano con un testo che riteneva diffamatorio), affinché: fossero condannati: a) al risarcimento dei danni, nella misura di euro 2.000.000,00 (ovvero in quella ritenuta equa), nonché al pagamento della riparazione pecuniaria prevista dall’art. 12 della l. n. 47/1948; b) alla pubblicazione a loro spese, ex art. 120 cod.proc.civ., della sentenza sul quotidiano cartaceo e sul sito on line de “[OSCURATO:PERSONA]” e su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, sia nella edizione cartacea sia in quella on line. La vicenda traeva origine dalla pubblicazione in prima pagina sul quotidiano “[OSCURATO:PERSONA]” del 6 agosto 2013 dell’ Intervista esclusiva al giudice [OSCURATO:PERSONA] presidente del Collegio della Cassazione che aveva emesso il verdetto Mediaset , accompagnata dal titolo a caratteri cubitali [OSCURATO:PERSONA] e dal sottotitolo il Presidente della Corte spiega la sentenza: [OSCURATO:PERSONA] era stato informato del reato , cui seguiva l’articolo a firma di [OSCURATO:PERSONA] che iniziava affermando: [OSCURATO:PERSONA] non è stato condannato “perché non poteva non sapere”, ma “perché sapeva” , cioè era stato informato del reato. In seconda pagina, era pubblicata una grande foto del giudice [OSCURATO:PERSONA], con sotto un altro titolo a carattere cubitale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e un altro sottotitolo [OSCURATO:PERSONA] spiega la sentenza: era a conoscenza del reato . L’attore, Presidente del Collegio della Corte di Cassazione che si era pronunciato, qualche giorno prima, sul ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d’appello penale di Milano dell’8 maggio 2013 che lo aveva condannato per frode fiscale, assumeva di non avere pronunziato le parole riportate nell’intervista e rappresentate iperbolicamente nei titoli e nei sottotitoli surriferiti e si doleva del fatto che detti titoli e sottotitoli, volutamente ad effetto, avessero ingenerato nei lettori la convinzione che egli avesse davvero spiegato e addirittura gravemente anticipato persino con valutazioni di fatto (dunque sottratte alla cognizione di mera legittimità del Collegio da lui presieduto) le motivazioni della sentenza non ancora depositate, e provocato, di conseguenza, il “terremoto” mediatico e politico ai suoi danni che ne era seguito, ledendone l’onorabilità professionale sino al punto di ascrivergli la violazione dei doveri di riserbo e di correttezza imposti ai componenti dell’ordine giudiziario. Alla pubblicazione dell’intervista, infatti, erano seguiti: a) il procedimento per trasferimento d’ufficio promosso dal Consiglio Superiore della Magistratura; b) il procedimento disciplinare su iniziativa della Procura Generale presso la Corte di Cassazione, che, in data 7 agosto 2013, aveva acquisito l’articolo de “[OSCURATO:PERSONA]”; c) gli accertamenti disciplinari disposti, tramite l’Ispettorato generale, dal Ministro di Giustizia; d) l’acquisizione dell’articolo stesso nell’ambito del procedimento di conferma delle funzioni direttive presso la Corte di Cassazione, culminato nel parere negativo alla riconferma delle funzioni direttive di Presidente di Sezione da parte del primo Presidente della Corte di Cassazione, motivato con riferimento specifico (ed unico) all’intervista nella quale gli veniva rimproverato di avere affrontato inopportunamente una serie di questioni attinenti alla discussione e al la decisione sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; e) il parere negativo per la conferma delle funzioni direttive giusta delibera del 22.9.2014, che veniva comunicato a tutti gli uffici e cancellerie presso la Corte (con evidente danno all’immagine), espresso dal Consiglio direttivo presso la Corte di Cassazione, basato anch’esso esclusivamente sull’articolo in questione. In particolare, l’attore lamentava il fatto che l’intervista fosse completamente differente rispetto sia a quella resa nel colloquio intercorso con il giornalista (da questi, peraltro, arbitrariamente registrato) sia alla versione definitiva della stessa che gli era stata preventivamente trasmessa via fax per la sua approvazione e che la testata e il giornalista si erano impegnati a pubblicare; il testo convenuto, a seguito di scambi telefonici e di fax, non solo era privo della domanda non è questo il motivo per cui si è giunti alla condanna? E qual è allora? , ma si caratterizzava per l’astrattezza del discorso sulla valutazione del fatto reato e sulla punibilità di un imputato che non possa non sapere, là dove l’intervistato aveva affermato: noi potremmo dire: tu venivi portato a conoscenza di quel che succedeva. Non è che tu non potevi non sapere perché eri il capo … Tu non potevi non sapere, perché Tizio, Caio o Sempronio hanno detto che te lo hanno riferito . L’aggiunta posticcia della domanda mai formulata, lo spezzettamento artificioso e arbitrario in due parti della sua unica risposta alla domanda Il principio del non poteva non sapere è giuridicamente sostenibile? , l’omissione di qualunque riferimento al suo rifiuto di esprimere giudizi sui 47 motivi di ricorso formulati dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] e sullo svolgimento della Camera di consiglio avevano fatto apparire che egli avesse anticipato i motivi della condanna di [OSCURATO:PERSONA] ed avevano trasformato l’intervista in un’impropria riflessione concreta e contestualizzata sull’esito del processo, ingenerando il convincimento che avesse anticipato e spiegato al giornale le argomentazioni di una sentenza di cui si conosceva ancora solo il dispositivo; ciò, oltre a integrare una macroscopica lesione dei canoni di rispondenza alla verità e alla lealtà che dovrebbero ispirare l’attività giornalistica, trattandosi di comportamenti posti in essere in aperto contrasto con i principi di obiettività, di lealtà e di verità consacrati nella legge sulla stampa (l. 47/1948) e nella disciplina dell’attività giornalistica (l. 69/1963), avrebbe leso la sua immagine e la sua dignità. In aggiunta, il giornalista, non avendo tenuto fede all’impegno di rispettare il testo finale sottoposto alla sua attenzione, avrebbe dovuto essere considerato responsabile anche ai sensi dell’art. 2043 cod.civ.; il Manzo, inoltre, dopo i fatti, aveva concesso un’intervista al giornale “Tempi” del 4 settembre 2013 (in gran parte anticipata anche sul quotidiano “Libero” del 28 agosto 2013), nella quale aveva rivendicato la fedele trascrizione dell’intervista nella sua interezza dalla prima all’ultima parola, senza una sola virgola di approssimazione , dichiarandosi disponibile a produrre i nastri e le quasi mitiche copie dei fax reciproci pure e anche il [OSCURATO:PERSONA] aveva più volte reso dichiarazioni alla stampa insistendo nella tesi che l’intervista pubblicata fosse la fedele riproduzione alla lettera, anzi alla virgola del pensiero e delle parole dell’intervistato, senza alcun vocabolo in più o in meno . E ciò aveva costituito il pretesto per tenere vivo l’interesse mediatico sulla vicenda e per descriverlo come un giudice chiacchierone, prevenuto, che odiava [OSCURATO:PERSONA] e contravveniva ai più elementari doveri di riservatezza e imparzialità, degno del più ampio biasimo pubblico, che anticipava in edicola le motivazioni, che rilasciava interviste scellerate, interviste shock e interviste scandalose, scandalose chiacchierate, che anticipava nella intervista dichiarazioni galeotte, che raccontava di fatto quella che era successo nel chiuso della camera di consiglio . I convenuti si costituivano, deducendo che: a) il Manzo aveva registrato la telefonata/intervista con l’intervistato e successivamente, dopo aver sbobinato e trascritto il contenuto dell’intervista, lo aveva inoltrato tramite telefax al giudice, il quale aveva provveduto a far apportare la correzione di alcuni passaggi tecnici e sostanziali; b) anche nel testo inviato per fax vi era un preciso riferimento alla domanda incriminata; c) il testo inviato per fax era proprio quello corrispondente a quello pubblicato; d) l’articolo e il titolo erano riconducibili all’esplicazione del diritto di cronaca e di critica; e) il giornalista aveva il diritto di effettuare interpretazioni logicamente coerenti con fatti che sono per l’appunto costituiti dalle dichiarazioni del magistrato ; d) la domanda che interrompeva il parlato dell’intervistato rispondeva ad una esigenza di editing e non aveva determinato alcuna manipolazione né aveva travisato o falsificato la reale intenzione dell’intervistato o le sue parole. Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 908/2017, osservava che: i) dall’ascolto dei CD-ROM (ai minuti 25:10 e 32:18) e dalla trascrizione della registrazione alle pagg. 19 e 24 emergeva che il giudice [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto che gli fosse inviato l’articolo prima della pubblicazione, perché non voleva esporsi a nuove polemiche dopo quelle già suscitate dalla fissazione del processo Mediaset in periodo feriale; ii) il giornalista aveva acconsentito, rassicurandolo ripetutamente; iii) la bozza del testo definitivo dell’intervista che i convenuti affermavano di avere spedito al giudice alle ore 19:08 del 5 agosto 2013 e che conteneva il testo finale, cioè quello risultante a seguito del recepimento delle correzioni alla prima versione apportate dall’intervistato, non era stata rinvenuta agli atti: né nel fascicolo cartaceo né in quello telematico; iv) non vi era prova neppure della telefonata relativa alla rilettura dell’articolo e all’ultima e definitiva approvazione del testo poi pubblicato. Ne traeva, dunque, la conclusione che il giornalista avesse pubblicato un testo difforme da quello sottoposto alla rilettura dell’intervistato in violazione di un impegno che era stato espressamente assunto dal giornalista nel corso dell’intervista , mediante l’aggiunta di una domanda mai posta e la collocazione di una risposta non inclusa nelle bozze sottoposte all’intervistato senza riferimenti al processo Mediaset , finendo per conferire all’articolo, rispetto al contenuto delle bozze inviate all’intervistato, una valenza del tutto diversa, anche con il supporto di un titolo, virgolettato e quindi attribuito all’intervistato, non contenuto nel testo della bozza da lui approvato. Ciononostante, il Tribunale rigettava il capo della domanda volto ad ottenere la condanna del giornalista per essere venuto meno ai doveri di verità, di lealtà e buona fede imposti dall’art. 2 della l. 69/1963 e dal [OSCURATO:PERSONA], perché l’attore, rispetto a detta difformità, non aveva dedotto l’illiceità e la non correttezza del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 11, lett. a) del dlgs. n. 196/2003, ma si era lamentato esclusivamente del contenuto falso e diffamatorio dell’articolo. L’avere, quindi, pubblicato un articolo con dichiarazioni dell’intervistato al quale non era stata consentita la lettura prima della pubblicazione, diversamente da come era stato espressamente concordato, costituiva sì, in assenza di cause di forza maggiore, neppure dedotte, una violazione del principio di lealtà e buona fede nello svolgimento dell’attività giornalistica, che, in quanto esercitata in modo non conforme al decoro e alla dignità professionale, era certamente lesiva della reputazione e della dignità dell’Ordine dei giornalisti e pertanto integrava in via autonoma un illecito disciplinare, ma, per essere anche fonte di responsabilità extracontrattuale , la condotta del giornalista avrebbe dovuto tradursi anche sotto il profilo dell’elemento psicologico nella pubblicazione di una notizia diffamatoria . Rigettava anche il secondo capo della domanda attorea volta a ottenere la condanna del giornalista per avere manipolato il testo dell’intervista, perché la domanda specifica sul processo mai rivolta all’intervistato e il titolo, a caratteri cubitali e virgolettato, per quanto ardito e spregiudicato, costituivano non una manipolazione, ma una operazione di editing, risultando il testo sostanzialmente fedele al senso delle dichiarazioni rese dall’attore, quale emergente dall’ascolto della registrazione dell’intervista. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, con cui, in sintesi,si doleva: a) del rigetto del primo capo della domanda da parte del Tribunale - che aveva ritenuto ricorrente un illecito disciplinare, ma non richiesto anche l’accertamento di un illecito trattamento dei dati personali- perché proprio la manipolazione e l’alterazione del testo concordato (accertate e pacifiche) avrebbero dovuto assurgere ad elemento caratterizzante la domanda in termini di rapporto causa effetto-rispetto al danno ingiusto da illecito aquiliano, e perché l’elemento psicologico dell’illecito emergeva dal riconoscimento che la forma espressiva adoperata era ardita e spregiudicata ; b) del rigetto del secondo capo della domanda, per avere il Tribunale aderito alla tesi secondo cui, sebbene il testo fosse stato manipolato ad arte, ciò era avvenuto in forza di un’operazione di editing, omettendo di considerare che, soprattutto relativamente ad un’intervista, il requisito della verità va apprezzato in termini di corrispondenza fra le dichiarazioni riportate dal giornalista e quelle effettivamente rese dall’intervistato , e pretermettendo anche quanto accertato con la sentenza resa in sede disciplinare dal C.S.M., ove si osservava che il Manzo con grande maestria aveva inserito la domanda mai rivolta all’intervistato ed aveva espunto dal testo due passaggi che chiarivano inequivocabilmente che l’intervistato non voleva fornire dettagli che potessero anche solo avvicinare il discorso al cuore della decisione, intendendo esprimere valutazioni di carattere generale e non specificamente dirette a illustrare l'iter logico argomentativo che il Collegio di legittimità da lui presieduto avrebbe esposto nelle motivazioni provvedimento; c) dell’errore in cui era incorso il Tribunale, là dove aveva negato il rilievo della continenza, in quanto la lesione della reputazione riguardava il medesimo intervistato e non un terzo, perché, invece, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il requisito della continenza va valutato in relazione alle modalità di riproduzione delle dichiarazioni nell’intervista da parte del giornalista; d) dell’omessa motivazione in relazione al terzo capo della domanda inerente al contenuto diffamatorio delle successive dichiarazioni del Barbano e del Manzo che avevano contribuito a fornire lo spunto per alimentare una campagna diffamatoria nei suoi confronti. I convenuti chiedevano la conferma della sentenza del Tribunale, insistendo, in sintesi, circa il fatto che l ’articolo a vesse rispettato i requisiti di verità , forma e interesse pubblico; sostenevano che la rettifica era stata immediatamente e integralmente pubblicata; negavano che vi fosse un nesso causale tra i comportamenti loro addebitati e i danni lamentati, anche alla luce dei capi di incolpazione formulati nel procedimento disciplinare, e negavano, altresì, che sussiste la prova del danno, che non poteva ritenersi in re ipsa; deducevan che, quanto ai contenuti dell’intervista del direttore Barbano dopo i fatti di causa, era stata dedotta una questione nuova. Nel corso del giudizio di secondo grado, l’appellante depositava l’intervista resa dal Manzo il 21 aprile 2021 ad un giornalista di “Report” –RAI 3, ritenendola una confessione stragiudiziale, atteso che il Manzo aveva ammesso: a) che l’intervistato, pronunciando la frase num purtà ncopp a stu terreno , non voleva che il giornalista lo portasse su un terreno che lui presumeva scivoloso ; b) che l’inserimento della domanda mai fatta avvenne per rendere più fluida l’intervista che era generica, rendendola da acchiappo ; c) che aveva negato che nell’intervista l’intervistato avesse anticipato le motivazioni della sentenza. La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza n. 2759/2022, depositata il 17/06/2022 e notificata il 12/01/2023, ha confermato la sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva rigettato il primo capo della domanda, perché la violazione dell’obbligo di lealtà non può farsi derivare dalla non coincidenza tra il fax inviato all’intervistato e il testo successivamente pubblicato, non avendo il giornalista disposto del proprio diritto d’informare i lettori delle dichiarazioni rese dal dott. [OSCURATO:PERSONA] , e ciò, pur non condividendo la statuizione del Tribunale secondo cui la violazione del dovere di lealtà rileva (al di fuori dell’ambito disciplinare) soltanto in virtù del richiamo al codice di deontologia contenuto nell’articolo 12 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e, quindi, nell’esercizio dell’azione di accertamento del trattamento illecito dei dati personali, rilevando invece sul piano civilistico della violazione dei doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede sanciti dalla l. n. 69/1963. In particolare, la Corte d'appello, dopo aver ricostruito le interlocuzioni intercorse tra il Manzo e l’intervistato, ha escluso che vi fosse la prova che il primo si fosse obbligato a garantire al dott. [OSCURATO:PERSONA] il diritto di espungere dal testo dichiarazioni inopportune , sottoponendo a condizioni l’esercizio del diritto di cronaca e quindi disponendo del diritto di informare i lettori delle dichiarazioni rese dal dott. [OSCURATO:PERSONA] , non potendo ciò farsi discendere dalle vaghe rassicurazioni del giornalista conciliabili plausibilmente con la garanzia del mero riscontro del rispetto da parte del giornalista dell’obbligo della verità (p. 24). Ha ridimensionato (p.28), rispetto a quanto lamentato dall’appellante, l’effetto manipolatorio dell’inserimento nel testo dell’intervista della domanda mai posta Non è questo il motivo per cui si è giunti alla condanna? E qual è allora? (p. 28), perché l’intervistato (in ciò favorito dal clima di particolare cordialità della telefonata) si era espresso, in riferimento al presunto criterio valutativo del non poteva non sapere proprio sul principale imputato del processo Mediaset: il giorno stesso della lettura del dispositivo della sentenza che aveva condannato definitivamente [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 74/2000, il giudice aveva telefonato al giornalista (p. 23) e verosimilmente avevano insieme concordato il rilascio dell’intervista; dato il rilevantissimo interesse pubblico della vicenda , l’intervistato era ben consapevole che il giornalista avrebbe cercato di ottenere notizie sulle ragioni della decisione e sull’andamento della camera di consiglio (pp. 24-25) e seppure l’intervistato si fosse risolutamente opposto a rispondere a questo tipo di domande, non mostrando alcuna disponibilità a fornire indiscrezioni con l’intesa che non sarebbero state pubblicate (circostanza che secondo il giudice a quo confermava che tra i due interlocutori non vi era un impegno a concordare il testo finale dell’articolo: p. 25), non aveva in maniera altrettanto diretta opposto un rifiuto alla domanda relativa al non poteva non sapere che inequivocabilmente riguardava [OSCURATO:PERSONA], atteso che: i) i difensori dell’imputato avevano contestato con il ricorso per cassazione proprio il fatto che alla condanna di merito si fosse giunti imputandogli che non poteva non sapere che le dichiarazioni dei redditi da altri elaborate e sottoscritte in epoca in cui era del tutto estraneo alla compagine sociale, erano il frutto del sistema posto in essere anni prima ; ii) la sentenza della Corte di Cassazione aveva rigettato quel motivo di ricorso convincendosi che [OSCURATO:PERSONA] non fosse inconsapevole, sebbene si fosse allontanato dal gruppo imprenditoriale, delle strategie di acquisto dei diritti televisivi, quindi dava risposta anche alla domanda posta dal giornalista Manzo al dott. [OSCURATO:PERSONA] sulla possibilità che la condanna potesse fondarsi su una mera presunzione di conoscenza dei fatti addebitati, in termini non dissimili … rispetto a quelli icasticamente espressi dall’appellante con le parole: “noi non andremo (N.B., andremo e non andremmo) a dire chill’nun poteva non sapere … tu venivi portato a conoscenza di quello che succedeva”, e, ancora, “cioè è sempre una valutazione in fatto … tu non potevi non sapere perché Tizio, Caio e Sempronio hanno ritto che te l’hanno riferito ‘nzomm’ e allora è nu poco diverso”, e, poi, “ma comunque questa noi al limite poi questo in sentenza noi lo diremo, insomma” (p. 27). Perciò, la conclusione del giudice a quoè stata nel senso che l’intervistato avesse espresso valutazioni, di indubbio rilievo giornalistico, sulle ragioni di colpevolezza dell’imputato, passando da considerazioni generali e astratte a riferimenti al caso concreto, e che il giornalista riportandole non ne avesse mutato il senso, essendosi limitato a trasformare una dichiarazione spontanea (di significato univoco) nella risposta ad una domanda specifica , alla quale è plausibile che l’intervistato non avrebbe risposto se gli fosse stata posta in via diretta. Ha esaminato tanto l’argomentazione difensiva con cui l’appellante si doleva del fatto che non fosse stata riportata la sua notazione conclusiva secondo cui si trattava di una valutazione in fatto, ritenendo che non fosse indicativa dell’avvenuta manipolazione, perché lo stesso tipo di notazione era contenuta nella sentenza della Corte di cassazione quanto quella con cui il giudice [OSCURATO:PERSONA] lamentava che il giornalista non avesse dato atto del suo rifiuto di rispondere a domande riguardanti il processo, perché anche se non era stata pubblicata espressamente la sua risposta alle domande con cui il giornalista cercava di sapere come si era svolta la camera di consiglio, l’intervista dava atto del riserbo manifestato sul punto dall’intervistato (p. 28). Né, secondo il giudice a quo, i titoli e i sottotitoli avevano alterato le dichiarazioni del giudice [OSCURATO:PERSONA], atteso che I titoli esprimono in forma riassuntiva quella che, nel corpo dell’intervista, era l’affermazione di maggiore interesse pubblico, volta essenzialmente a smentire che, per [OSCURATO:PERSONA] (come per qualsiasi altro imputato), la condanna penale potesse derivare non dalla prova certa della responsabilità ma dall’applicazione di mere presunzioni: è ben evidente, al riguardo, che il “sapere”, in quanto contrapposto al “non potere non sapere”, indichi non la mera conoscenza di reati altrui, ma la consapevole partecipazione alla loro commissione ; la sottotitolazione riguardo al fatto che l’intervistato avesse spiegato la sentenza rispondeva alla legittima attività interpretativa della stampa, quindi, il direttore e il giornalista avevano ritenuto di poter presentare al lettore tali dichiarazioni come una forma di spiegazione- in tono di colloquiale vaghezza e dal contenuto sommario esemplificato - della decisione di cui era stato già reso pubblico il dispositivo. Negata l’avvenuta alterazione del contenuto dell’intervista, la Corte di merito ha escluso la lesione della reputazione dell’intervistato, perché: a) il dispositivo che confermava la condanna definitiva di [OSCURATO:PERSONA] era stato già letto in aula; b) all’intervistato era stato contestato in sede disciplinare non di avere espresso considerazioni sulla colpevolezza dell’imputato, ma di avere: i) preso contatti con il Manzo un’ora dopo la lettura del dispositivo della sentenza, sollecitando la pubblicità di notizie relative alla propria attività di ufficio e alla trattazione del processo dinanzi alla Corte di Cassazione, nonostante sia la rilevanza mediatica della vicenda sia il suo ruolo glielo dovessero sconsigliare; 2) di avere tenuto un comportamento scorretto nei confronti degli altri componenti del Collegio; 3) di avere interloquito direttamente, anziché tramite l’ufficio stampa, con gli organi di stampa intorno a temi trattati in un giudizio definito dalla Corte di Cassazione; c) la campagna denigratoria a carico dell’intervistato risaliva alla fissazione della camera di consiglio dinanzi alla sezione feriale ed era proseguita dopo la lettura del dispositivo in udienza, sicché la pubblicazione dell’intervista, anche senza la domanda posticcia e nel rispetto del testo convenuto, non avrebbe provocato reazioni diverse rispetto a quelle manifestate a carico dell’intervistato dopo la pubblicazione del testo asseritamente manipolato. Ha negato profili di responsabilità a carico del direttore del quotidiano per avere rivendicato la fedeltà dell’articolo pubblicato al contenuto dell’intervista. Ha disposto la compensazione delle spese di lite, tenuto conto dell’assenza di chiare coordinate giurisprudenziali in ordine ai limiti d liceità delle operazioni di editing nella pubblicazione delle interviste, oltre che della forma espressiva ardita e spregiudicata utilizzata dal giornale (p. 32). [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando sette motivi. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis1 cod.proc.civ. Entrambe le parti, in vista dell’odierna Camera di consiglio, depositano memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo sono dedotti la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 342 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4 cod. proc. civ. nonché il travisamento della prova, con conseguente violazione del principio di non contestazione, e anche la violazione dell’art. 101, 2° comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4 cod. proc. civ. Il ricorrente, dopo aver riportato la statuizione con cui il Tribunale, pur avendo accertato che il testo dell’intervista pubblicato non era quello concordato, aveva ritenuto che vi fossero gli estremi dell’illecito disciplinare, ma non anche di quello civile, perché per assurgere a fonte di responsabilità extracontrattuale sarebbe stata necessaria la prova del profilo dell'elemento psicologico della condotta diffamatoria, rappresenta di avere impugnato tale conclusione, deducendo che non si trattava solo della violazione di regole deontologiche che ledono esclusivamente il decoro e la dignità professionale e la reputazione dell’ordine dei giornalisti, ma della violazione di veri e propri obblighi previsti dalla l. n. 69/1963 ove è sancito il dovere – da osservarsi nei confronti della totalità dei cittadini –di lealtà e buona fede. Sul punto, la Corte di appello, pur non condividendo l’opinione del primo giudice secondo cui la violazione del dovere di lealtà rileva (al di fuori dell’ambito disciplinare) soltanto in virtù del richiamo al codice di deontologia contenuto nell’articolo 12 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 , anziché accogliere il gravame, avrebbe erroneamente rigettato il motivo di appello modificando – per effetto del travisamento di una prova decisiva –la ricostruzione del fatto data dal Tribunale e sulla quale non vi era censura, affermando che non vi era prova che il giornalista avesse convenuto con l’intervistato di pubblicare l’articolo solo nel testo concordato e che nel dubbio dovesse ritenersi che il giornalista non aveva disposto della libertà di informazione e di critica. La tesi del ricorrente è che la Corte d’appello non potesse rimettere in discussione quanto accertato dal Tribunale – e su cui non vi era stata censura alcuna né da parte dell’appellante né da parte dell’appellato – dovendo decidere esclusivamente se fosse corretta la tesi del giudice di prime cure sulla sola responsabilità deontologica del giornalista ovvero se la violazione dei doveri di lealtà e probità integrasse anche una responsabilità civile per i danni arrecati all’intervistato. Segnatamente, la Corte d'appello sarebbe incorsa in una palese violazione dei principi della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e del tantum devolutum, quantum appellatum, per avere proceduto ad una non consentita modificazione dei fatti di causa; in aggiunta, avrebbe violato l’art. 115 cod. proc. civ. che stabilisce che il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal Pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita, in quanto, pur consapevole del fatto non contestato, ne avrebbe fornito una diversa ricostruzione, peraltro, in forza di una errata percezione del contenuto oggettivo della prova (del fatto siccome non contestato dalle parti e documentalmente accertato), pronunciando una sentenza a sorpresa o della terza via: 1) in assenza di un motivo di impugnazione; 2) senza curarsi della natura non contestata del fatto; 3) sottoponendo il fatto ad un nuovo esame senza garantire il diritto di difesa delle parti. 1.1) Il motivo è infondato. Va innanzitutto chiarito che non corrisponde al vero che sull’impegno del giornalista di pubblicare il testo dell’intervista concordato con il giudice [OSCURATO:PERSONA] non vi fosse stata contestazione né da parte dell’appellante né da parte degli appellati e che il Tribunale avesse accertato la sussistenza di un obbligo in tal senso assunto dall’intervistatore e la sua avvenuta violazione: è sufficiente leggere la p. 22 della sentenza qui impugnata, ove vengono ricostruite le argomentazioni degli appellati, da cui si evince che questi ultimi avevano contestato, tra l’altro, che l’unico elemento rilevante era quello dell’eventuale stravolgimento della verità del fatto intervista, inteso come confronto libero e dialettico di due volontà consapevoli di misurarsi su una questione di altissimo interesse pubblico (e anzi di rilievo istituzionale e internazionale), essendo l’intervista non una contrattazione privata ma uno strumento di ricerca della verità; che non vi sarebbe stato alcun “contratto” tra il giornalista e l’intervistato sul contenuto dell’articolo in forma di intervista, avendo, peraltro, il dott. [OSCURATO:PERSONA] raccomandato per telefono solo massima fedeltà e basta . Peraltro, il Tribunale aveva sì accertato la diversità del testo pubblicato rispetto a quello che il giudice [OSCURATO:PERSONA] aveva inviato per fax al giornalista e non aveva rinvenuto, invece, l’ultimo fax che il giornalista affermava di avere inviato all’odierno ricorrente e che secondo quanto da quest’ultimo prospettato avrebbe anticipato proprio il testo che sarebbe stato pubblicato, ma non si era pronunciato sulle conseguenze della violazione dell’accordo raggiunto con il giudice di pubblicare solo il testo da lui approvato, dopo la rilettura e la correzione di alcuni passaggi di quello iniziale, perché aveva ritenuto che l’attore si fosse doluto solo del contenuto falso e manipolato dell’esito del colloquio intercorso col giornalista. Il che priva di fondatezza l’assunto su cui è basata buona parte delle censure mosse alla sentenza impugnata: quella di aver violato il principio di non contestazione, quella di avere adottato una sentenza fondata sulla terza via, quella di violazione dell’art. 112 cod.proc.civ. In secondo luogo, mette conto osservare che la Corte d'appello ha inequivocabilmente condiviso la statuizione del Tribunale quanto al corretto esercizio del diritto di cronaca da parte del Manzo, perché quando ha affermato di dissentire dalla tesi del Tribunale secondo cui l’eventuale difformità tra il contenuto dell’intervista pubblicata e quella rilasciata rileverebbe solo alla stregua del trattamento illecito e non corretto dei dati personali, ex art. 12 del dgs. n. 196/2003, reputando, invece, che detta difformità può ben rilevare anche alla stregua della l. n. 69/1963, ha comunque escluso che il giornalista avesse violato l’obbligo di conformarsi al principio di verità per avere pubblicato un testo difforme da quello eventualmente concordato. Il che esclude che tra la sentenza del Tribunale e quella della Corte d'appello vi sia difformità nei termini denunciati dal ricorrente: entrambi i giudici hanno escluso che il testo dell’intervista pubblicata violasse il principio di verità, perché esso riproduceva in maniera sostanzialmente fedele il senso del colloquio intercorso tra intervistatore e intervistato e le dichiarazioni rese da quest’ultimo. Nella sostanza, il fatto che la Corte d'appello non abbia condiviso la tesi del Tribunale secondo cui il giudice [OSCURATO:PERSONA] non si era doluto del trattamento illecito dei dati personali e che solo per questo non rilevasse l’eventuale violazione dell’obbligo di fedeltà e di buona fede da parte del giornalista non rende la sentenza d’appello difforme da quella di primo grado, perché appunto entrambi i giudici hanno convenuto sul fatto che non ricorresse nel caso di specie una condotta diffamatoria. Vero è che il giudice d'appello, diversamente da quello di primo grado, ha escluso che vi fosse prova certa del fatto che il giornalista avesse assunto l’obbligo di far approvare al giudice [OSCURATO:PERSONA] il testo da pubblicare, rinunciando al pieno esercizio del diritto di informazione e di critica, ravvisando piuttosto l’assunzione dell’obbligo di sottoporre a quest’ultimo il testo dell’intervista al solo scopo di assicurare il rispetto della verità sostanziale; di conseguenza, ha ritenuto che il giornalista non fosse venuto meno al dovere di lealtà e di buona fede sancito dalla l. n. 69/1983, avendo egli garantito il rispetto del principio di verità, posto che garantire il rispetto di detto principio, diversamente da quanto preteso dall’appellante, non implicava che il giornalista fosse tenuto a pubblicare ciò che “effettivamente” era stato concordato senza provvedere, artificiosamente, ad “aggiunte” e “manipolazioni” (p. 24 della sentenza). Infatti, la Corte d'appello ha precisato, che il principio di verità risulta nella sostanza rispettato ove il giornalista pubblichi ciò che l’intervistato ha dichiarato e non quanto, invece, sia stato ex post eventualmente concordato, onde il tema centrale del giudizio resta quello delle alterazioni introdotte nell’art. pubblicato e se, quindi, si sia trattato o no di un’operazione di editingcompiuta entro i limiti della liceità . E’ un accertamento – quello relativo al contenuto dell’obbligo assunto dal giornalista nei confronti dell’intervistato - in fatto che non può essere rimesso in discussione in questa sede e che non risulta, come si è anticipato, essere stato condotto dal giudice a quoin violazione degli artt. 112 e 115 cod.proc.civ., perché: a) il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri uno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione (petitume causa petendi ), attribuendo o negando ad uno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso - nemmeno implicitamente o virtualmente - nell'ambito della domanda o delle richieste delle parti, mentre non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che esamini una questione non espressamente formulata, tutte le volte che questa debba ritenersi tacitamente proposta, in quanto in rapporto di necessaria connessione con quelle espressamente formulate (Cass.13/11/2018, n. 29200) e basata sugli stessi fatti allegati dalla parte con l’originaria domanda(Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 8547 ). Nel caso in esame, la Corte territoriale non solo non ha attribuito o negato alcun diritto diverso rispetto a quello oggetto delle domande, ma neppure ha esaminato una questione non espressamente formulata, procedendo invece alla verifica della sussistenza dei presupposti della causa petendi che lo stesso ricorrente aveva invocato a fondamento della propria domanda, mantenendosi nei limiti della domanda originaria, verificandone la fondatezza sulla scorta di quella che era stata individuata ab initio come fattispecie generatrice - cioè causa petendi – dell’obbligo di lealtà e di buona fede e, quindi, senza esorbitare né dalle domande né dalle allegazioni delle parti. Ciò vale anche ad escludere che la Corte territoriale abbia fatto ricorso alla c.d. terza via, perché l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio, ai sensi dell'art. 101, 2° comma, cod.proc.civ., ha lo scopo di evitare le decisioni c.d. "a sorpresa" e, pertanto, vale solo per le questioni che il giudice rilevi effettivamente d'ufficio per non essere state dedotte dalle parti, mentre non vale per le questioni che facciano già parte del thema decidendum(Cass., Sez. Un., 22/03/2017, n. 7294 e successiva giurisprudenza conforme). Né l'effetto devolutivo, il quale preclude al giudice d'appello esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti non ricompresi, neanche implicitamente, nel tema esposto nei motivi d'impugnazione, è stato violato nella specie, atteso che il giudice d’appello può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché senza coinvolgere punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di giudicato interno in assenza dicontestazione, decidendo anche in base a ragioni diverse da quelle svolte nei motivi di gravame (cfr., ex plurimis , Cass.22/11/2024, n. 30129). 2) Con il secondo motivo il ricorrente prospetta la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. (in relazione all’art. 360, 1° comma, n.4 cod. proc. civ.) nonché l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione (art. 360, 1° comma, n. 5 cod. proc. civ.) relativo alla esistenza di due fax intercorsi alle ore 17,55 e 18,34 del 5 agosto 2013, il travisamento della prova decisiva e la conseguente violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. (in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4 cod. proc. civ.). La Corte d'appello avrebbe reso una motivazione contraddittoria, avendo dapprima rilevato che vi era stata una disponibilità del giornalista a rivedere con l’intervistato il contenuto dell’intervista prima della sua pubblicazione, ma poi escluso che vi fosse prova certa che il giornalista avesse assunto l’obbligo di pubblicare l’intervista solo nel contenuto concordato con l’intervistato, concludendo che nel dubbio al giornalista doveva essere garantito il diritto alla libertà di informazione e di critica del giornalista (p. 24). Inoltre, il giudice a quo, quando ha ritenuto dubbio il contenuto delle comunicazioni ulteriori intervenute tra i due interlocutori prima della pubblicazione della intervista (p. 24), sarebbe incorso in un evidente travisamento del dato processuale, poiché non esistevano comunicazioni ulteriori intervenute tra i due interlocutori prima della pubblicazione e da tale travisamento avrebbe tratto la conclusione circa la persistenza del pieno diritto del giornalista alla libertà di informazione e di critica; del resto, lo stesso Tribunale aveva ritenuto che non vi fosse neppure prova che poco dopo l’intervista vi fosse stata, come dedotto dai convenuti, un’altra telefonata tra il giudice [OSCURATO:PERSONA] e il cronista con la rilettura dell’articolo e l’approvazione del testo poi pubblicato. In aggiunta, la Corte territoriale, per escludere che il giornalista avesse disposto del suo diritto di informare i lettori, ha fatto riferimento ad un fax inviato all’interessato, omettendo di considerare – di qui la violazione dell’art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ., ammissibile, secondo il ricorrente, perché la decisione d’appello non si sarebbe basata sugli stessi fatti che avevano costituito la base fattuale di riferimento della pronuncia del Tribunale, e perché la preclusione di cui all’art. 348-ter cod.proc.civ. non trova applicazione quando il vizio di motivazione si fonda sul travisamento di una prova la cui risultanza utilizzata per la decisione è smentita da uno specifico atto processuale perché, in tal caso, si è al di fuori dell’ambito della conforme valutazione di fatto (Cass. n. 28174/2018) - che i fax inviatigli erano due e che se avesse tenuto conto della loro progressione temporale e provveduto alla loro lettura congiunta avrebbe tratto la conclusione che tra gli interlocutori era stato convenuto che il testo definitivo da pubblicare dovesse corrispondere esattamente a quello restituito al giornalista con le modifiche apportate dal qui ricorrente. Non avendo il giudice a quo esaminato i due fax, anzi, avendo parlato di un solo fax, e avendo fatto riferimento a telefonate ulteriori che non vi erano state avrebbe reso una motivazione perplessa; in particolare, avrebbe assunto una una decisione paradossalmente basata sul dubbio e non sul non è chiaro ; era chiarissimo, invece, secondo il ricorrente, che il Manzo avesse assunto l’obbligo di concordare la versione definitiva dell’intervista da pubblicare, invece, il giudice a quo, qualificando come vaghe le precise e inequivocabili rassicurazioni del Manzo, avrebbe posto le premesse per rendere oscuro un piano fattuale al contrario chiarissimo. Il ricorrente aggiunge che dalla trascrizione della conversazione telefonica, riprodotta nel ricorso in ossequio alle prescrizioni di cui all’art. 366, 1° comma, n. 6, cod.proc.civ., emergeva che aveva chiesto esplicitamente che gli fosse inviato l’articolo prima della pubblicazione, non volendosi esporre a ulteriori polemiche dopo quelle già suscitate dalla fissazione del processo Mediaset in periodo feriale, e che il giornalista aveva acconsentito, rassicurandolo ripetutamente che glielo avrebbe mandato al numero di fax indicatogli; difatti, proprio come promesso, il Manzo gli aveva fatto pervenire un primo fax, alle 17.55, poi restituito con visibili correzioni, e un secondo fax, alle 18.34, che recepiva tutte le modifiche apportate alla prima versione, privo della domanda mai formulata e della risposta virgolettata che nel testo pubblicato gli era stata attribuita. Del resto, aggiunge il ricorrente, i convenuti, nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado (e confermata in appello), avevano ammesso che il Manzo gli aveva inviato il testo dell’intervista e che gli aveva garantito che il testo pubblicato sarebbe stato fedele al testo concordato. La conclusione ulteriore del ricorrente è che la Corte territoriale sia incorsa nel travisamento della prova che ricorre nel caso in cui si accerti che un’informazione probatoria, utilizzata dal giudice ai fini della decisione, è contraddetta da uno specifico atto processuale incidente su un punto decisivo della controversia. 2.1) Il motivo è nel suo complesso infondato. Il giudice a quo ha ritenuto non provato che il Manzo avesse assunto l’obbligo di concordare con il qui ricorrente il testo definitivo da pubblicare, reputando che le sue generiche rassicurazioni all’intervistato fossero volte esclusivamente a garantirgli che l’articolo avrebbe fedelmente riprodotto il contenuto del colloquio: è giunta a tali conclusioni rilevando: a) che nella prima telefonata, successiva a quella nella quale il giudice [OSCURATO:PERSONA] aveva contattato il giornalista per concordare il rilascio dell’intervista, non vi era traccia di rassicurazioni preventive da parte del giornalista ; b) che in seguito al rilascio dell’intervista gli stessi appellati avevano riconosciuto che il giornalista si era reso disponibile a sottoporre il testo alla lettura dell’intervistato per eventuali correzioni; c) che non era chiaro – quindi, non era stato provato – che la disponibilità a sottoporre il testo per revisioni all’intervistato comprendesse la garanzia all’intervistato del diritto di espungere dal testo dichiarazioni ritenute inopportune; d) che nel dubbio, non conoscendosi il contenuto delle comunicazioni ulteriori intervenute tra i due interlocutori prima della pubblicazione, era da escludersi che l’intervistatore avesse rinunciato al pieno esercizio del diritto all’informazione e al diritto di critica; e) che smentiva l’ipotesi che tra i due interlocutori vi fosse un impegno a concordare il testo finale da rendere pubblico il rifiuto dell’odierno ricorrente di rispondere alle domande puntualmente rivoltegli circa l’emersione di disparità di vedute tra i componenti del collegio giudicante (p. 25). Il ragionamento della Corte territoriale è chiaro ed altrettanto chiara e scevra da vizi è la motivazione: ha ritenuto che dalle rassicurazioni dell’intervistatore al ricorrente fossero ricavabili almeno due significati possibili e, permanendo il dubbio su quale significato le parti avessero inteso attribuire loro (dubbio che non era stato sciolto né attraverso la trascrizione della telefonata né attraverso l’ascolto della stessa e tantomeno alla luce di ulteriori interlocuzioni tra le parti), ha ritenuto di privilegiare quello secondo cui i due interlocutori avessero concordato solo il rispetto della verità sostanziale del contenuto del colloquio. Il ricorrente oppone a tale accertamento di fatto solo argomentazioni di segno oppositivo rispetto alle conclusioni cui è giunto il giudice a quo ( era chiarissimo e nient’affatto dubbio ciò che per la Corte d’appello non era chiaro ed era rimasto dubbio) e che quindi non integrano gli estremi dei vizi cassatori che il ricorrente vorrebbe attribuirgli. Né il ricorrente coglie nel segno quando lamenta la violazione dell’art. 360, 1° comma, n. 5 cod.proc.civ. Anche ad ammettere che vi siano i presupposti per ritenere superata la preclusione processuale di cui all’art. 348-ter cod.proc.civ., come pretende il ricorrente, i fatti asseritamente non esaminati sono privi di decisività, non avendo il giudice a quo mai escluso la disponibilità del giornalista a sottoporre il testo dell’articolo all’intervistato allo scopo di garantire il mero riscontro del rispetto da parte del giornalista dell’obbligo di verità (p. 24), né avendo mai negato che il contenuto dell’articolo pubblicato differisse da quello su cui il magistrato aveva apposto le sue correzioni. Deve anche escludersi che nella specie possa fondatamente ritenersi che la Corte territoriale sia incorsa nel vizio di travisamento della prova. Non può essere sottaciuto, infatti, che le Sezioni Unite (con la sentenza 4/03/2024, n. 5792), dopo aver delineato storicamente la distinzione travisamento del fatto - travisamento della prova e del fatto, hanno ribadito che se il travisamento è “frutto di errore di percezione, soccorre la revocazione”, se iltravisamento della prova attiene all'individuazione delle informazioni probatorie desunte per inferenza logica è un affare del giudice di merito per questo sottratto al giudizio di legittimità, non essendovi il rischio che si verifichi, un'inemendabile forma di patente illegittimità della decisione , giacché, una volta che il giudice di merito abbia fondato la propria decisione su un dato probatorio preso in considerazione nella sua oggettività, pena la rettifica dell'errore a mezzo della revocazione, ed abbia adottato la propria decisione sulla base di informazioni probatorie desunte dal dato probatorio, il tutto sostenuto da una motivazione rispettosa dell'esigenza costituzionale di motivazione, si è dinanzi ad una statuizione fondata su basi razionali idonee a renderla accettabile. Diversamente opinando, se si ammettesse la ricorribilità per cassazione in caso di travisamento della prova, il giudizio di legittimità degraderebbe verso un terzo grado nel quale la Corte avrebbe il potere di rifare daccapo il giudizio di merito . 3) Con il terzo motivo parte ricorrente si duole della violazione dell'art. 132, 2° comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4, cod. proc. civ., per difetto assoluto di motivazione su uno specifico motivo di appello che censurava l’omessa valutazione di prove decisive da parte del giudice di primo grado, costituite dalla sentenza della S ezione disciplinare del C.S.M. n. 23/2015 del 15/12/2014 e dal verbale udienza 15/12/2014, nonché della motivazione perplessa (in relazione all’art. 360, 1 ° comma, n. 4 cod. proc. civ.) in relazione alle risposte dell’intervistato e alle conseguenze giuridiche delle alterazioni dell’intervista realizzate in sede di editing , del travisamento della prova, con conseguente violazione del principio di non contestazione (art. 115, 1° comma, cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4 cod. proc. civ.), relativamente alla trascrizione del colloquio tra intervistato e giornalista e rispetto alla sentenza di condanna del 1° agosto 2013. Il ricorrente deduce di avere denunciato in appello che il Tribunale non avesse tenuto conto della sentenza della Sezione disciplinare del C.S.M. n. 23/2015 del 15/12/2014 che aveva ritenuto che le sue dichiarazioni avessero carattere generale e astratto e che esse erano state alterate, nel nucleo essenziale della loro verità, dalle gravi manipolazioni operate dai convenuti e di avere altresì richiamato un passaggio quanto mai significativo del verbale di udienza straordinaria del 15.12.2014 innanzi alla S ezione disciplinare del C.S.M., nella parte in cui il Procuratore Generale aveva ritenuto il testo pubblicato frutto di un’evidente manipolazione, avvenuta non già con l’inserimento di una frase non detta, ma con l’inserimento di una domanda non fatta che aveva reso la frase detta particolarmente insidiosa. Allora il ricorrente ritiene incomprensibile il mancato accoglimento della sua domanda, volta a denunziare la inveridicità del titolo virgolettato [OSCURATO:PERSONA] condannato perché sapeva non perché non poteva non sapere e del sottotitolo Il giudice [OSCURATO:PERSONA] spiega la sentenza di condanna: era a conoscenza del reato , essendo già gli stessi falsi e diffamatori, giacché gli attribuivano inveritieramente di aver spiegato i motivi della condanna e anticipato le motivazioni di una sentenza che doveva ancora essere depositata, e paradossale la statuizione reiettiva basata sul fatto che I titoli esprimono in forma riassuntiva quella che, nel corpo dell’intervista, era l’affermazione di maggiore interesse pubblico, volta essenzialmente a smentire che, per [OSCURATO:PERSONA] (come per qualsiasi altro imputato), la condanna penale potesse derivare non dalla prova certa della responsabilità ma dall’applicazione di mere presunzioni: è ben evidente, al riguardo, che il “sapere”, in quanto contrapposto al “non potere non sapere”, indichi non la mera conoscenza di reati altrui, ma la consapevole partecipazione alla loro commissione . La Corte d'appello avrebbe travisato il termine sapere che sta ad indicare proprio la mera conoscenza di reati altrui (e non costituisce, e non può costituire, di per sé solo, reato) e non significa assolutamente la consapevole partecipazione alla loro commissione ed erroneamente avrebbe ritenuto legittima da parte del direttore del quotidiano e del giornalista autore dell’intervista la presentazione della stessa in termini di spiegazione della decisione di cui era stato già reso pubblico il dispositivo. Il ricorrente insiste nel sostenere di avere risposto in termini tecnico-giuridici all’unica domanda che gli era stata posta e cioè se il principio del non poteva non sapere fosse giuridicamente sostenibile, dicendo bisogna vedere la valutazione di fatto , spiegando che non esiste un principio giuridico del genere e che è sempre necessaria una valutazione in fatto in ordine al contributo causale dell’imputato alla consumazione del reato. Il giornalista aveva espunto la frase è sempre una valutazione in fatto , riferita ai giudizi di merito, lasciando intendere, come aveva ritenuto il C.S.M., che il suo discorso non fosse astratto e generico, ma specificamente diretto a illustrare l'iter logico argomentativo che il Collegio avrebbe esposto nel provvedimento che attendeva di essere motivato. E denuncia ulteriori travisamenti in cui sarebbe incorso il giudice a quo: a) quando ha ritenuto priva di rilievo l’omissione della notazione conclusiva dell’intervistato secondo cui è sempre una valutazione in fatto , essendo detto commento contenuto anche nella sentenza penale ancora non pubblicata, a chiusura del discorso relativo all’infondatezza dei motivi 40, 41 e 43 del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], perché la Corte di Cassazione aveva confermato la ricostruzione dei giudici di merito che erano pervenuti ad un giudizio di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] non perché sapeva , ma perché a capo di una societas sceleris , di cui facevano parte i correi Bernasconi, Lorenzano, Galetto, Agrama e Cuomo; b) quando ha ritento che pur nell’ambito di un ben più ampio e approfondito percorso motivazionale la sentenza penale dava risposta anche alla domanda posta dal giornalista Manzo al giudice [OSCURATO:PERSONA] sulla possibilità che la condanna potesse fondarsi su una mera presunzione di conoscenza dei fatti addebitati, in termini non dissimili, nella sostanza e pur fatte le debite proporzioni, rispetto a quelli icasticamente espressi dall’appellante in risposta al principio se era giuridicamente sostenibile il principio del non poteva non sapere . Secondo il ricorrente, la Corte di Cassazione aveva escluso che la condanna di [OSCURATO:PERSONA] potesse fondarsi su una mera presunzione di conoscenza dei fatti addebitati , avendo ritenuto dimostrato ed accertato, inequivocabilmente, che egli era l’ideatore, il creatore ed il gestore del sistema di frode, avendo collocato al vertice aziendale operativo del comparto acquisti di diritti all'estero un uomo di sua assoluta fiducia [OSCURATO:PERSONA] che dava conto della sua attività direttamente a [OSCURATO:PERSONA] e non riferiva al Consiglio di Amministrazione . Di conseguenza, non era vero che nell’intervista aveva spiegato la sentenza, perché la Corte di Cassazione aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] non sulla base del teorema non poteva non sapere, ma perché [OSCURATO:PERSONA] era ancora il soggetto che prendeva le decisioni. 3.1) Il motivo è nel complesso inammissibile, perché sotto un'apparente deduzione di vizi di mancanza di motivazione e diomesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, mira in realtà a una rivalutazione dei fatti storici o delle risultanze istruttorie operata dal giudice di merito, nel tentativo di utilizzare il ricorso per cassazione come strumento per rivisitare il merito della causa o riesaminare leprove valutate dal giudice di merito. Èsufficiente rilevare che costituisce un "fatto", agli effetti dell'art. 360, 1° comma, n. 5, cod. proc. civ., non una "questione" o un "punto", ma un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. 24/07/2023, n. 22218, non massimata sul punto; Cass.6/09/2019, n. 22397; Cass. 8/09/2016, n. 17761; Cass., Sez. Un., 23/03/2015, n. 5745; Cass. 4/04/2014, n. 7983; Cass. 5/03/2014, n. 5133). Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio di cui alla richiamata norma del codice di rito le argomentazioni, supposizioni o deduzioni difensive (Cass.18/10/2018, n. 26305; Cass. 14/06/2017, n. 14802); gli elementi istruttori (Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053); una moltitudine di fatti e circostanze, o il "vario insieme dei materiali di causa" (Cass.21/10/2015, n. 21439; Cass. 29/10/2018, n. 27415), sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a questi ultimi profili, come nel caso all'esame (cfr. Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.27076; Cass. 25/07/2023, n.22273). E quanto ai denunciati vizi di motivazione va ribadito che essi per rilevare devono emergere dalla sentenza in sé e per sé considerata e non già dal confronto tra la stessa ed elementi estrinseci, quali la sentenza disciplinare, il verbale d’udienza evocato dal ricorrente (Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 7053) e che, ove il ricorrente denunci, come parrebbe essere avvenuto nella specie, l'insufficiente giustificazione logica dell'apprezzamento dei fatti della controversia o delle prove (atteso che la Corte d’appello ha, invece, chiaramente preso in esame la sentenza disciplinare: v. pp. 25, 29, 30, 31) non può limitarsi a prospettare una spiegazione di tali fatti e delle risultanze istruttorie con una logica alternativa, pur in possibile o probabile corrispondenza alla realtà fattuale, poiché è necessario che tale spiegazione logica alternativa appaia come l'unica possibile. (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.18616; Cass. 23/12/2015, n. 25927; Cass. 9/01/2009, n. 261). Le censure non evidenziano discrasie del procedimento motivazionale, bensì riguardano la valutazione delle risultanze procedimentali, come è stata operata dalla Corte di merito e, riproponendo l'esame degli elementi fattuali già sottoposti ai giudici di seconde cure e da questi disattesi, mirano ad un'ulteriore valutazione delle stesse; e ciò sebbene a questa Corte non sia riconosciuto dalla legge il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione operata dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, valutarne le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliendo, tra le varie risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. Invero il mancato esame da parte del giudice del merito di elementi contrastanti con quelli posti a fondamento della decisione adottata non integra, di per sé, il vizio di omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, occorrendo che la risultanza processuale non esaminata attenga a circostanze che, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, avrebbero potuto condurre ad una decisione diversa da quella adottata. E ciò anche senza considerare che in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l'apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell'altrui reputazione, la valutazione dell'esistenza o meno dell'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca e dicritica costituiscono oggetto di accertamenti di fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomentata motivazione (così, tra le altre, Cass. 14/03/2018, n. 6133; Cass. 30/05/2017, n. 13520 ). Di conseguenza, il controllo affidato al giudice di legittimità è dunque limitato alla verifica dell'avvenuto esame, da parte del giudice del merito, della sussistenza dei requisiti della continenza, della veridicità dei fatti narrati e dell'interesse pubblico alla diffusione delle notizie, nonché al sindacato della congruità e logicità della motivazione, secondo la previsione dell'art. 360 cod.proc.civ., comma 1, n. 5), applicabile "ratione temporis"", mentre resta "del tutto estraneo al giudizio di legittimità l'accertamento relativo alla capacità diffamatoria delle espressioni in contestazione, non potendo la Corte di cassazione sostituire il proprio giudizio a quello del giudice di merito in ordine a tale accertamento (così, nuovamente in motivazione, Cass. n. 6133/2018, cit.). Quanto ai denunciati plurimi travisamenti oltre a ribadire quanto già rilevato supra, sub § 2, deve osservarsi che più che travisamenti quelli denunciati sono critiche alle valutazioni di fatto della Corte d'appello circa la corrispondenza tra le motivazioni della sentenza di condanna a carico di [OSCURATO:PERSONA] e le considerazioni tecnico-giuridiche espresse dal ricorrente nell’intervista, sia pure spontaneamente e non in risposta ad una domanda diretta ed espressa rivoltagli dall’intervistato (domanda che pacificamente la Corte d'appello ha ritenuto introdotta ex post dal giornalista d’intesa con il direttore Barbano nell’articolo pubblicato), in riferimento all’applicazione concreta (e non solo astratta) del presunto criterio interpretativo del non poteva non sapere; critiche inammissibili in sede di legittimità, perché contrastanti con i caratteri morfologici e funzionali del giudizio dinanzi a questa Corte. 4) Con il quarto motivo parte ricorrente imputa al giudice a quo il travisamento della prova decisiva costituita dal verbale di trascrizione della conversazione telefonica, con conseguente violazione degli artt. 115, 116 e 132 cod. proc. civ. (in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4 cod. proc. civ.), la violazione dell'art. 132, 1° comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4, cod. proc. civ., per difetto assoluto di motivazione su un elemento della fattispecie in relazione alla riconosciuta alterazione del testo (vizio radicale di motivazione apparente e intrinsecamente contraddittoria), nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3 (violazione del principio di causalità), dell'art. 132, 1° comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4, cod. proc. civ., per difetto assoluto di motivazione su un elemento della fattispecie “diffamazione” (violazione del criterio di verità). Il ricorrente deduce che il giornalista aveva dolosamente omesso di riportare il suo rifiuto di esprimere giudizi sulla sentenza, le cui motivazioni ancora non erano state pubblicate, e si duole del fatto che la Corte territoriale abbia travisato le sequenze temporali del discorso, là dove ha ritenuto che detto suo riserbo fosse irrilevante perché superato ed inficiato da successive sue dichiarazioni che invece successive non erano; ciò dimostrava che il giornalista, dopo ben due rifiuti, era ritornato alla carica ricevendo un ulteriore, netto, deciso e definitivo rifiuto Non mi fare esprimere giudizi sulla sentenza, ci dobbiamo esprimere con la motivazione ; il travisamento dovrebbe considerarsi ancora più grave, perché con l’atto di appello il ricorrente sostiene di avere puntualizzato che se avesse già spiegato le ragioni della decisione non avrebbe dato quella risposta. Aggiunge che la Corte d'appello avrebbe deciso in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 31/10/2014, n. 23168), secondo cui presupposto per l’applicabilità del legittimo esercizio del diritto di cronaca è la verità del fatto che l’intervistato abbia effettivamente formulato, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate dal giornalista, le espressioni riportate, che è da escludersi quando, pur essendo vere le affermazioni riferite, ne siano dolosamente o colposamente taciute altre, idonee ad alterarne sostanzialmente il significato, ovvero quando, mediante accostamenti suggestivi di singole affermazioni dell’intervistato capziosamente scelte o a mutamenti dell’ordine di esposizione delle medesime, l’intervista venga a risultare presentata in termini oggettivamente idonei a creare nel lettore, (in tutto o in rilevante parte) falsa rappresentazione della realtà dalla medesima emergente . Insiste nel sostenere che la pubblicazione dell’articolo manipolato aveva innescato l’ulteriore divulgazione delle notizie poi riprese anche da altri giornali con devastante esplosione mediatica, richiamando Cass. 27/01/2014, n. 1608, e si duole che la Corte d'appello, senza motivazione, pur ritenendo indubbio che la pubblicazione dell’intervista sul quotidiano “[OSCURATO:PERSONA]” avesse alimentato la campagna mediatica denigratoria che lo aveva riguardato, con un salto logico, abbia concluso che, se l’intervista fosse stata pubblicata nel pieno rispetto della sequenza di domande e risposte risultanti dalla trascrizione e registrazione vocale, le sue dichiarazioni avrebbero certamente provocato reazioni non diverse da quelle manifestate dopo la pubblicazione del testo alterato dai convenuti, escludendo erroneamente la sussistenza del nesso di causa tra l’articolo e detta campagna denigratoria. 4.1) Il motivo va complessivamente rigettato. Il primo ordine di censure – quello con cui il ricorrente si duole che la Corte d’appello abbia ritenuto che il suo rifiuto di fornire informazioni fosse stato superato dalla successiva disponibilità ad esprimere considerazioni giuridiche che sostanzialmente si erano tradotte in una spiegazione della sentenza – è innanzitutto privo di decisività nell’economia complessiva della motivazione della sentenza impugnata con cui la Corte d'appello ha dato atto del fatto che lo scopo inequivocabile dell’intervistatore fosse quello di ottenere notizie sulle ragioni della decisione e sull’andamento della camera di consiglio e che l’intervistato si era più volte in maniera risoluta rifiutato di fornire informazioni che potessero anticipare la motivazione della sentenza e/o che potessero rivelare la posizione dei consiglieri che componevano il collegio giudicante; ciò che è valso ad escludere il carattere diffamatorio dell’articolo pubblicato è stata, infatti, la sostanziale corrispondenza tra il contenuto del colloquio e l’articolo pubblicato: colloquio che, nonostante lo sforzo confutatorio del qui ricorrente di dimostrare il contrario, la Corte d'appello ha ritenuto incentrato sul procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] e sulla sentenza il cui dispositivo era stato letto in udienza, poco prima che il ricorrente, come aveva già fatto in altre occasioni, si rivolgesse al Manzo, con cui aveva grande familiarità, per concordare il rilascio di un’intervista, escludendone la diffamatorietà per il fatto che, sebbene non gli fosse stata rivolta una domanda diretta in tal senso, le considerazioni dell’intervistato non potevano che riferirsi a [OSCURATO:PERSONA], e per il fatto che l’aver fatto precedere l’intervista da titoli e sottotitoli che, per esigenze giornalistiche, lasciavano intendere che essa contenesse, per bocca del presidente del Collegio giudicante, una spiegazione della sentenza di condanna, non aveva manipolato il senso delle parole del ricorrente. Sicché che corrisponda al vero oppure no che la frase non pubblicata non mi fare esprimere giudizi sulle sentenze, ci dobbiamo esprimere con la motivazione fosse successiva e non anteriore (v. p. 28 della sentenza impugnata secondo cui la frase non pubblicata non esclude il significato da attribuire alle successive affermazioni dello stesso intervistato ) rispetto al suo rifiuto di divulgare informazioni sulle ragioni della durata della camera di consiglio e su eventuali contrasti interni non inficia il ragionamento della Corte territoriale. Né colgono nel segno gli ulteriori tentativi di dimostrare che il testo pubblicato non rifletteva la verità sostanziale del colloquio, perché se è vero che si ha rispetto della verità sostanziale se l'intervistato abbia effettivamente formulato, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate dal giornalista, le espressioni riportate, che ciò è da escludersi quando, pur essendo vere le affermazioni riferite, ne siano dolosamente o colposamente taciute altre, idonee ad alterarne sostanzialmente il significato, ovvero quando, mediante accostamenti suggestivi di singole affermazioni dell'intervistato capziosamente scelte o a mutamenti dell'ordine di esposizione delle medesime, l'intervista venga a risultare presentata in termini oggettivamente idonei a creare nel lettore o nell'ascoltatore una (in tutto o in – rilevante - parte) falsa rappresentazione della realtà dalla medesima emergente, è altrettanto vero che la Corte d’appello ha escluso, con un accertamento qui non contestabile, che le pur rilevate manipolazioni del testo fossero state tali da avere trasformato la corrispondenza delle dichiarazioni riportate a quelle pronunciate nel corso dell’intervista. 5) Con il quinto motivo il ricorrente denuncia l’omessa valutazione di un fatto decisivo, o prova decisiva, e conseguente violazione degli artt. 115, 116 e 132 cod. proc. civ. (art. 360, 1 ° comma, n. 4, cod. proc. civ.), per non avere il giudice a quo esaminato l’intervista resa dal giornalista Manzo il 21 aprile 2021 all’inviato di “Report” – RAI 3, da considerarsi confessione stragiudiziale dell’avvenuta manipolazione dell’intervista, depositata nel corso del giudizio di appello. 5.1) Il motivo è inammissibile. L’alterazione delle domande rivolte dal Manzo, seppure astuta, non è stata considerata sufficiente da parte della Corte territoriale per fondare a suo carico un giudizio di responsabilità civile (p. 32) e pertanto il giudice a quo, all’evidenza, non ha ritenuto rilevanti le dichiarazioni rilasciate dal Manzo dopo la pubblicazione dell’intervista. Le censure formulate con questo motivo, dunque, non colgono nel segno per la ragione assorbente che i fatti ( recte , le dichiarazioni) asseritamente non esaminati, non sono decisivi, non risultando idonei, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, ad invalidare l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento de giudice di merito, in modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento. Peraltro, nel caso di specie, il ricorrente contrappone alla valutazione della Corte di merito la propria valutazione del materiale probatorio, limitandosi a sostenere apoditticamente la decisività delle dichiarazioni in questione. 6) Con il sesto motivo il ricorrente imputa al giudice a quodi aver violato l'art. 132, 2° comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4, cod. proc. civ. La Corte d'appello non avrebbe preso in considerazione il motivo di impugnazione con cui era stato dedotto che l’articolo violava il requisito della continenza, per essere stato pubblicato con modalità incontinenti, suggestive, eclatanti con enormi titoli (virgolettati e, quindi, a lui attribuiti) e sottotitoli e occhielli, anch’essi a caratteri cubitali e tutti in prima e a piena pagina, poi ripetuti con le stesse modalità nelle pagine interne: omissione ancor più rilevante in considerazione dell’avvenuta condivisione, al fine di decidere sulla compensazione delle spese, del convincimento del Tribunale che la forma espressiva utilizzata dal giornalista era ardita e spregiudicata . 6.1) Il motivo è inammissibile. La sentenza impugnata ha sostanzialmente escluso infatti che fosse stato violato il principio di continenza con una motivazione che resiste alle censure del ricorrente che ancora una volta si duole infondatamente di vizi motivazionali della sentenza senza che ne ricorrano i presupposti; anzi, utilizzando il vizio di motivazione nel tentativo di sollecitare una ennesima rivalutazione dei fatti di causa. La Corte territoriale, infatti, ha ampiamente motivato sulle ragioni per cui ha, in fondo, ritenuto che non potesse contestarsi all’intervistatore e al direttore di avere travalicato i confini della continenza sia formale che sostanziale. Va considerato però che il requisito della continenza ha necessariamente un carattere elastico e, pertanto, al fine di ritenere o meno proporzionalmente e/o funzionalmente eccedenti i limiti del diritto di cronaca e di libertà di informazione in relazione a tale requisito, la Corte territoriale ha sviluppato non solo in astratto, ma soprattutto in concreto, un ragionamento di tipo critico-logico, tenendo conto anche dell’operazione di editing, i cui estremi sono stati già ampiamente evidenziati. Pur non escludendo il mancato rispetto in concreto del requisito della continenza, la Corte territoriale ha tuttavia tenuto conto della innegabile spregiudicatezza e maestria dell’intervistatore e del direttore del giornale nel presentare il nucleo essenziale dell’intervista come una spiegazione della sentenza di condanna a carico di [OSCURATO:PERSONA] resa proprio dal Presidente del Collegio che l’aveva resa, ritenendo che, pur in assenza degli estremi, sulla scorta del quadro normativo e giurisprudenziale (quest’ultimo non chiaro circa i limiti dell’operazione di editing ), per ritenere lesa la reputazione dell’intervistato e insussistente la scriminante del diritto di libertà di informazione e di cronaca – né l’accostamento del contenuto dell’intervista al contenuto della motivazione della sentenza ancora non depositata, né l'uso di determinate espressioni nei titoli e sottotitoli nella consapevolezza che il pubblico le avrebbe intese proprio come l’articolista voleva che fossero intese (una spiegazione della sentenza) – fosse opportuno tener conto dell’ardita e spregiudicata forma espressiva utilizzata dal giornale soloin sede di liquidazione delle spese di giudizio. 7) Con il settimo motivo il ricorrente prospetta il travisamento della prova decisiva e conseguente violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. (in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4 cod. proc. civ.) e la violazione dell'art. 132, 1° comma, n. 4, cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4, cod. proc. civ. Deduce di aver lamentato sia in primo grado sia in appello che il giornalista Manzo e il direttore Barbano con caparbietà avessero strumentalizzato la notizia e pervicacemente sostenuto in altre sedi che l’articolo era la riproduzione fedele e integrale del colloquio tra intervistato e intervistatore, fornendo l’occasione per alimentare una campagna diffamatoria di inaudita violenza e gravità e che il direttore avesse pubblicamente ipotizzato che si fosse pentito di avere rilasciato l’intervista, avvedendosi tardivamente che la stessa avrebbe potuto non avere un ritorno positivo, alludendo ad una sua scarsa maturità, di avere lamentato in appello che il Tribunale, pur dando atto della richiesta, non si fosse pronunciato, e ora si duole che la Corte d’appello, con motivazione apparente perché apodittica (ossia fondata su ragioni inespresse), abbia ritenuto che dalle prove in atti emergesse che dal raffronto tra trascrizione della conversazione telefonica, testo pubblicato e successive dichiarazioni rese e pubblicate dal direttore e dal giornalista de “[OSCURATO:PERSONA]” non vi fossero discrasie, perché erano state pubblicate esattamente le parole dette dal travisando e che Quanto alle dichiarazioni successive addebitate al direttore Barbano e, in particolare, quelle in risposta alla rettifica del dott. [OSCURATO:PERSONA] (tema compiutamente introdotto in primo grado nella prima memoria ex art. 183 cod.proc.civ.), va rilevato che in queste, rivendicandosi il corretto operato del quotidiano, si afferma che l’intervista avrebbe riportato in maniera puntuale e veritiera le risposte date dal presidente [OSCURATO:PERSONA], il che, nella sostanza è vero, mentre l’elusione della diversa questione posta da quest’ultimo (riguardo all’alterazione, invece, delle domande rivolte dal Manzo), seppure astuta, non appare sufficiente per fondare un giudizio di responsabilità civile (pag. 32 sent. impugnata). Poiché l’esame dei documenti, ad avviso del ricorrente, dimostrerebbe il contrario, la Corte di merito sarebbe incorsa, in primo luogo, nel vizio di travisamento di una prova decisiva costituita dal raffronto tra quanto dichiarato dall’intervistato e quanto invece riportato nel testo pubblicato, in secondo luogo la Corte territoriale sarebbe incorsa nel vizio di motivazione apparente e apodittica, avendo reso una argomentazione sottacendo le ragioni a supporto delle conclusioni raggiunte. 7.1) Il motivo è inammissibile. Ancora una volta esso è dedotto senza confrontarsi con l’ampia motivazione con cui la Corte d'appello ha escluso il nesso di causa tra l’articolo pubblicato, le interviste rilasciate dal direttore Barbano e dal giornalista (che confermavano la corrispondenza al vero delle dichiarazioni rese dal ricorrente all’intervistato) e la bufera mediatica, dai contenuti denigratori, che ne era derivata, riproponendo le stesse argomentazioni già disattese dalla Corte territoriale. Va ribadito che con imotivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell'appello, senza considerare le ragioni offerte da quest'ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un "non motivo", come tale inammissibileex art. 366, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ. (Cass.24/09/2018, n. 22478; Cass. 25/08/2000, n. 11098 ; Cass.17/11/2003, n. 17402; Cass.23/09/2003, n. 12632). Nuovamente i denunciati travisamenti si risolvono in diverse valutazioni dei fatti di causa e delle prove e quindi non rivestono i caratteri di un vizio cassatorio. Né la motivazione espressa dalla Corte di merito sul punto in questione può ritenersi apodittica, come invece sostenuto dal ricorrente. 8) Complessi
Sentenza Cassazione n. 34673/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris