CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 48362/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio in relazione al trattamento sanzionatorio. Inammissibilità nel resto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 18 novembre 2021 la Corte di appello di Torino ha riformato la pronuncia del 22 ottobre 2020 del Tribunale di Vercelli in composizione collegiale nei confronti della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], riqualificando la contestazione sub.1) di cui agli artt. 110,56,575 cod. pen. nella ipotesi di cui agli art. 582,585 cod. pen., rideterminando la pena in anni tre e mesi sei di reclusione, confermando nel resto. Con la sentenza di primo grado l'imputata era stata condannata per il reato di tentato omicidio in concorso con il marito [OSCURATO:PERSONA] in danno della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e per il reato di lesioni e minacce nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], coniuge del Maddei, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e alla contestata recidiva, esclusa la circostanza di cui all'art. 116 cod. pen., riconosciuto il vincolo della continuazione, alla pena di anni 7 e mesi 6 di reclusione, oltre statuizioni civili e pene accessorie L'imputazione ha per oggetto le lesioni provocate dal marito della ricorrente in danno del Middei attraverso un'arma da taglio e con pugni al volto e calci, in concorso con la ricorrente la quale, contemporaneamente incitava il marito, inveiva contro il Maddei ed impediva alla moglie di quest'ultimo di soccorrerlo (capo 1); nonché le lesioni provocate dalla ricorrente alla [OSCURATO:PERSONA], aggravate dai futili motivi, consistite nello strattonarla per i capelli tanto da farla cadere a terra e successivamente colpendola con calci e pugni ( capo 2), minacciandola di un danno grave ed ingiusto dicendole" adesso sapete con chi avete a che fare qui a Vercelli" (capo 3). Le condotte erano originate da uno scambio polemico di messaggi attraverso il social Facebook tra il Rossi e il Middei, colleghi di lavoro, messaggi attraverso i quali il Rossi, che proveniva dal sud, aveva denigrato il territorio di Vercelli. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputata, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo sono stati dedotti violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al ruolo di concorrente della Borrelli nel reato sub.1) nella sua qualità di istigatrice. In particolare, secondo la difesa, il giudizio di penale responsabilità a carico della Borrelli quale istigatrice del marito si fonda unicamente sulle dichiarazioni delle persone offese, trascurando la ipotesi alternativa fornita dalla Borrelli in base alla quale la stessa avrebbe accompagnato il marito all'incontro unicamente per calmarlo ed evitare che il litigio potesse degenerare. Del resto, la conferma del suo mancato coinvolgimento risulterebbe dalle dichiarazioni dei vicini di casa delle persone offese, i quali riferiscono di una donna presente sulla vettura dopo che l'aggressione alla Stellari si era consumata ed escludono di avere sentito grida di persone diverse dalla Stellari. 2.2 Con il secondo motivo sono stati dedotti violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione della circostanza aggravante della provocazione. La difesa evidenzia che la persona offesa Middei nei momenti antecedenti l'aggressione ha tenuto un comportamento censurabile sotto il profilo del rispetto delle opinioni altrui, della provenienza geografica della ricorrente e della buona educazione nel non intromettersi nelle conversazioni di altri, comportamento complessivamente provocatorio tale da generare l'ira nei coniugi Russo/Borrelli.Sullo specifico punto la sentenza impugnata ha escluso la sussistenza della invocata attenuante, ritenendo assente il requisito del fatto ingiusto altrui che deve essere caratterizzato dalla ingiustizia obiettiva, laddove la difesa ritiene applicabile la circostanza anche sulla base della contrarietà alle più elementari regole sociali. 2.3. Con il terzo motivo sono stati dedotti violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. A fronte della già prospettata questione nell'atto di appello, la Corte territoriale ha negato la prevalenza della già concesse circostanze unicamente per l'assenza di elementi positivamente valutabili. A parere della difesa, il comportamento del ricorrente potrebbe essere in tal senso valorizzato; inoltre, a fronte della severa determinazione della pena inflitta pari al massimo edittale, il giudizio di prevalenza opererebbe quale criterio mitigatore della entità della pena inflitta. 2.4. Con il quarto motivo sono stati dedotti violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena in concreto applicata e all'aumento stabilito per la continuazione. La pena base è stata inflitta applicando il massimo edittale previsto per il reato di lesioni senza considerare che i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. non possono essere solo elencati nella sentenza impugnata, ma devono essere rapportati al caso concreto. La doglianza è relativa al mero richiamo operato in sentenza alla eccezionale gravità del fatto, alla gravità del danno, alla assoluta gratuità della violenza, alla intensità del dolo, alla mancanza di controllo della pericolosità, elementi in relazione ai quali la sentenza non ha specificamente motivato. A ciò si aggiungono gli ulteriori indici di cui all'art. 133 cod. pen. quali i precedenti penali, la condotta contemporanea al fatto, le condizioni di vita familiare individuale e sociale che non risultano affatto valorizzati. Infine, quanto ai riconosciuti aumenti della pena in ragione del vincolo della continuazione per i reati di cui ai capi 2) e 3), la sentenza indica unicamente il quantum dell'aumento fissato per ciascuno dei reati senza motivare al riguardo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato.Il ricorso infatti non si confronta con le principali argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata, sollecitando una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv. 207944). 1.1. La sentenza impugnata ha motivato esaustivamente, escludendosi i caratteri della contraddittorietà e della manifesta illogicità, in ordine: - ai profili di attendibilità delle persone offese (p.9) richiamando espressamente il contenuto delle dichiarazioni del Middei sui contatti telefonici nel corso dei quali, a prescindere dalla effettiva comprensione di tutte le frasi profferite, era ben chiaro il tenore e il contenuto intimidatorio delle espressioni riferibili alla ricorrente; il comportamento tenuto da quest'ultima durante l'aggressione del Rossi ("la moglie inveiva, lo caricava. Proprio si sentiva che lo caricava lei"); il comportamento aggressivo tenuto nei confronti della di lui moglie Stellari; il contenuto perfettamente sovrapponibile delle dichiarazioni della Stellari. A tal riguardo, secondo questa Corte, in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, Tassone, Rv. 278609). 1.2. La sentenza impugnata ha motivato esaustivamente, escludendosi i caratteri della contraddittorietà e della manifesta illogicità, in ordine alle pretese discrasie nel narrato delle persone offese rispetto alle dichiarazioni dei vicini di casa, dal momento che ha chiarito che questi ultimi hanno assistito solo alla seconda parte della scena, avendo sì avuto modo di notare in auto una sola persona, ma solo dopo che l'aggressione in danno della Stellari si era consumata. La Corte territoriale ha superato le asserite incongruenze tra le versioni fornite e ha argomentato sulla infondatezza e illogicità della versione alternativa fornita dalla ricorrente in relazione al suo intervento; peraltro, sul punto, non può formare oggetto di ricorso per cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazione dei fatti e la indagine sulla attendibilità dei testimoni, salvo il controllo di logicità e congruità della motivazione, dal momento che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità dei mezzi di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito: siffatto giudizio, quando non si fonda su argomentazioni illogiche o apodittiche, si sottrae al controllo di legittimità. La sentenza sullo specifico punto conclude in maniera consequenziale e logica che [..] la condotta della Borrelli, francamente istigatrice della azione materialmente compiuta dal marito e fattivamente agevolatrice della stessa (con l'aggressione della Stellari proseguiva l'azione criminosa) integri certamente il contestato concorso nel reato di lesioni [..]. 2. Manifestamente infondato risulta il secondo motivo di ricorso non confrontandosi con i contenuti della sentenza e con i principi espressi dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di provocazione. Al riguardo è opportuno richiamare l'indicazione di questa Corte in base alla quale: "Ai fini della integrazione del "fatto ingiusto altrui", costitutivo dell'attenuante della provocazione, è necessario che esso rivesta carattere di ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non valutate con riferimento alle convinzioni dell'imputato e alla sua sensibilità personale. (Fattispecie in tema di lesioni volontarie, in cui la Corte ha escluso che l'aver l'imputato visto la sua ex compagna ballare con la vittima possa potesse integrare gli estremi della provocazione)" (Sez. 5, n. 23031 del 03/03/2021, Rv. 281377). 2.1.La Corte territoriale ha, con valutazioni di merito esenti da vizi logici, compiutamente risposto (p.8) alla medesima doglianza del ricorrente già proposta con l'atto di appello. Ha fornito risposta con puntuali argomentazioni in fatto, non censurabili in questa sede, laddove ha evidenziato che, dai dati pacificamente risultanti dalle trascrizioni dei messaggi che i protagonisti della vicenda si scambiavano sul social Facebook, non emergeva alcuna provocazione da parte del Middei "a fronte dell'arroganza mostrata invece dal Rossi". Ha altresì ravvisato l'assenza della invocata attenuante nella mancanza del "fatto ingiusto altrui" richiamando i contenuti della giurisprudenza di questa Corte in precedenza riportata. Appare utile peraltro evidenziare che la riconosciuta sussistenza della circostanza aggravante dei futili motivi risulta incompatibile con la invocata attenuante della provocazione potendosi a tal riguardo richiamare la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale: "La circostanza aggravante dei futili motivi è incompatibile con l'attenuante della provocazione, non potendo coesistere, nel compimento della stessa azione, stati d'animo contrastanti, dei quali l'uno esclude l'ingiustizia dell'azione dell'antagonista. (Sez.1, n. 13740 del 06/03/2020, Rv. 278896). 3. Manifestamente infondati nonché generici il terzo e il quarto motivo di ricorso. 3.1. Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte:" L'irrogazione della pena in una misura prossima al massimo edittale rende necessaria una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, non essendo sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la pronuncia di condanna ad una pena prossima al massimo edittale per aver definito la sanzione in motivazione come "equa e proporzionata" e tale da mantenere un rapporto di "congruità" con la "gravità della condotta". (Sez.4, n. 27959 del 18/06/2013, Rv. 258356). Ad avviso di questo Collegio la sentenza impugnata ha operato buon governo dei principi suindicati. 3.2. Con riferimento al terzo motivo la Corte territoriale ha spiegato le ragioni per le quali il bilanciamento tra le concesse circostanze attenuanti generiche e le aggravanti contestate e la recidiva potesse operare solo in termini di equivalenza e non di prevalenza in ragione "dell'assenza di elementi positivamente valutabili". Sullo specifico punto il terzo motivo di ricorso è generico in quanto si limita ad individuare quale elemento positivo da valutare il comportamento di ammissione, senza argomentare le ragioni per le quali l'invocato comportamento potrebbe modificare il giudizio espresso, comportamento peraltro già valutato al fine della concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3.3. Con riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio la sentenza impugnata appare immune da censure e rispondente ai principi fissati da questa Corte in ordine ad un obbligo motivazionale rafforzato nella ipotesi in cui la pena sia individuata nel massimo edittale. Contrariamente a quanto indicato nel ricorso, la sentenza impugnata ha offerto una motivazione analitica richiamando numerose circostanze che giustificavano, a seguito del bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti, una pena base su cui operare gli aumenti per il vincolo della continuazione pari al massimo edittale quali "Ulla eccezionale gravità del fatto, l'assoluta gratuità della violenza reiteratamente esercitata, la evidente mancanza di controllo sulla propria pericolosità sociale manifestata, la intensità del dolo, i danni fisici e psicologici cagionati ad entrambe le persone offese ed in particolare al Middei attinto da ben nove coltellate[..]". Siffatti elementi non sono una semplice elencazione dei parametri indicati dall'art. 133 cod. pen., ma rappresentano piuttosto la sintesi di valutazioni operate nel percorso motivazionale della sentenza e che conseguentemente appaiono valorizzate in sede di determinazione del trattamento sanzionatorio, valutazioni in fatto che non possono essere oggetto di censura in questa sede. Così come gli elementi che la difesa della ricorrente lamenta non essere stati considerati, quali i motivi a delinquere, i precedenti penali e le condizioni di vita familiare, sono stati in realtà oggetto di specifiche argomentazioni, laddove si è esclusa la circostanza attenuante della provocazione; inoltre, la contestata recidiva (per uno specifico precedente di lesioni e minaccia grave) è stata valutata in un giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti. 3.4. Quanto, infine, alla determinazione degli aumenti per il riconosciuto vincolo della continuazione, la sentenza impugnata ha richiamato e condiviso la valutazione operata dal giudice di primo grado (mesi 5 per il capo 2 e mesi 1 per il capo 3) "[..]nella misura indicata dal giudice di primo grado del tutto proporzionata ai fatti[..]". Va peraltro evidenziato che nei motivi di appello la ricorrente aveva invocato genericamente un contenimento nel minimo anche negli aumenti inflitti per la continuazione al fine di commisurare la pena alla effettiva gravità del fatto, senza tuttavia proporre una doglianza specifica sul quantum degli aumenti e sulla motivazione degli aumenti come determinati, risultando dunque il motivo generico anche nell'atto di appello. Si tratta di un motivo generico e, perciò, geneticamente inammissibile, che la Corte territoriale poteva non prendere in considerazione, trattandosi di una ipotesi riconducibile ad una causa di inammissibilità originaria, quantunque parziale, dell'impugnazione promossa contro altri capi della sentenza (Sez. U.n.8825 del 27/10/2016(dep.2017), Galtelli, Rv.268822). 4. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro tremila. PQM Dichiara inammi