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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 25979/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24838-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro M. CECCHI & [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - -+U) avverso la sentenza n. 288/6/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata il 27/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA]

I. RILEVATO L'Agenzia ricorre avverso la sentenza della CTR per la Toscana che ha confermato la pronuncia della CTP di Arezzo, ove erano apprezzate le ragioni della società contribuente in tema di prova della propria buona fede nel coinvolgimento in frode IVA; Il ricorso è affidato ad unico motivo, cui replica la parte privata che, in prossimità dell'adunanza, ha depositato altresì memoria a sostegno delle proprie conclusioni.

CONSIDERATO Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da parte privata (in fine del punto

1.3. del controricorso), sull'assunto che sub specie di violazione di legge si sollecita una rivalutazione del merito.

Al contrario, la doglianza proposta attiene all'esatta interpretazione ed applicazione del dato normativo, ovvero di quale sia la dovuta diligenza richiesta al contribuente per dichiararsi estraneo alla frode per operazioni inesistenti.

Con l'unico motivo si prospetta censura ex art. 360 n 3 c.p.c. per violazione degli articoli 2697, 2727, 2729 c.c., nonché 39, primo comma, lett. d) d.P.R. n. 600/1973, nonché art. 75 (ora 109) d.P.R. n. 917/1986; nonché art. 5, 8 e 25 d.lgs. n. 446/1997; nonché art. 19, primo comma, e 54 d.P.R. n. 633/1972; nonché art. 17 direttiva 77/388/ CEE e art. 168 direttiva 2006/112/CE, nella sostanza Ric. 2020 n. 24838 sez.

MT - ud. 07-06-2022 -2- ritenendo che la CTR non abbia richiesto alla contribuente la dovuta diligenza per vincere la presunzione di coinvolgimento; Sul punto, questa Corte ha affermato che spetta al contribuente vincere la prova presuntiva del coinvolgimento consapevole, allegando elementi che dimostrino la sua massima diligenza nell'accertarsi dell'esistenza e consistenza del cliente o fornitore, secondo un criterio di ragionevolezza e proporzionalità in ragione del singolo caso (e plurimis, Cass.

V, n. 15369/2020).

Nella fattispecie la CTR ha fatto mal governo di questi principi, ritenendo bastevoli i soli criteri formali ed affrancandolo anche dal verificare l'(in)esistenza della ditta con cui stava contraendo presso l'indirizzo dalla stessa dichiarato.

Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] per la Toscana in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24838-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro M. CECCHI & [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - -+U) avverso la sentenza n. 288/6/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata il 27/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA] I. RILEVATO L'Agenzia ricorre avverso la sentenza della CTR per la Toscana che ha confermato la pronuncia della CTP di Arezzo, ove erano apprezzate le ragioni della società contribuente in tema di prova della propria buona fede nel coinvolgimento in frode IVA; Il ricorso è affidato ad unico motivo, cui replica la parte privata che, in prossimità dell'adunanza, ha depositato altresì memoria a sostegno delle proprie conclusioni. CONSIDERATO Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da parte privata (in fine del punto 1.3. del controricorso), sull'assunto che sub specie di violazione di legge si sollecita una rivalutazione del merito. Al contrario, la doglianza proposta attiene all'esatta interpretazione ed applicazione del dato normativo, ovvero di quale sia la dovuta diligenza richiesta al contribuente per dichiararsi estraneo alla frode per operazioni inesistenti. Con l'unico motivo si prospetta censura ex art. 360 n 3 c.p.c. per violazione degli articoli 2697, 2727, 2729 c.c., nonché 39, primo comma, lett. d) d.P.R. n. 600/1973, nonché art. 75 (ora 109) d.P.R. n. 917/1986; nonché art. 5, 8 e 25 d.lgs. n. 446/1997; nonché art. 19, primo comma, e 54 d.P.R. n. 633/1972; nonché art. 17 direttiva 77/388/ CEE e art. 168 direttiva 2006/112/CE, nella sostanza Ric. 2020 n. 24838 sez. MT - ud. 07-06-2022 -2- ritenendo che la CTR non abbia richiesto alla contribuente la dovuta diligenza per vincere la presunzione di coinvolgimento; Sul punto, questa Corte ha affermato che spetta al contribuente vincere la prova presuntiva del coinvolgimento consapevole, allegando elementi che dimostrino la sua massima diligenza nell'accertarsi dell'esistenza e consistenza del cliente o fornitore, secondo un criterio di ragionevolezza e proporzionalità in ragione del singolo caso (e plurimis, Cass. V, n. 15369/2020). Nella fattispecie la CTR ha fatto mal governo di questi principi, ritenendo bastevoli i soli criteri formali ed affrancandolo anche dal verificare l'(in)esistenza della ditta con cui stava contraendo presso l'indirizzo dalla stessa dichiarato. Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] per la Toscana in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di
Sentenza Cassazione n. 25979/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris