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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 aprile 2022

Cassazione n. 22639/2022

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26016/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 72, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 440/2018 depositata il22/02/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Verona, nella causa di determinazione del confine promossa da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha accolto la domanda di usucapione del convenuto, dichiarando che il medesimo era proprietario esclusivo della porzione oggetto del pur accertato sconfinamento.

La Corte d’appello, adita dal Lonardi, nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA], chiamata in causa già in primo grado essendo comproprietaria del fondo di parte attrice, ha confermato la decisione.

Per la cassazione della sentenza il Lonardi ha proposto ricorso affidato a sei motivi.

Spada ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.

Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] La ricostruzione in fatto, operata dalla Corte d’appello, è basata innanzitutto sulla affermazione che, prima dell’intervento ispettivo, dell’autorità amministrativa per la verifica della coltivazione D.O.C. in data 17 maggio 2011, le parti fossero convinti che il confine fra i fondi corresse fra la capezzagna che li divideva.

Tale affermazione è oggetto di una delle censure formulate con il primo motivo di ricorso.

Si sostiene che, nella corrispondenza precedente alla lite e nell’atto di citazione, non si faceva alcuna menzione della capezzagna quale confine di fatto fra i fondi.

La deduzione compariva per la prima volta nella comparsa di risposta del convenuto, nella quale si sosteneva che «in quel punto è stata sempre riconosciuta scorrere la linea di confine con la prospicente proprietà Spada».

Si fa notare che l’unica prova dell’esistenza della capezzagna è costituita dal rilievo del consulente d’ufficio, il quale «si limita a descriverla, ma non anche a fornirne la data di inizio di esistenza».

Con la seconda parte della censura mossa con il primo motivo, il ricorrente evidenzia come la Corte d’appello abbia riconosciuto l’esistenza del possesso utile ai fini dell’usucapione solo in base alla considerazione che non era stata contestata l’attività di coltivazione della striscia di terreno da parte del convenuto, e ciò in contrasto con l’orientamento della Suprema corte, secondo il quale, ai fini della sussistenza del possesso utile ai fini dell’usucapione, sotto il profilo dell’animus, non è sufficiente la sola coltivazione del fondo.

Con il secondo motivo il ricorrente censura la decisione nella parte relativa all’indagine sul decorso del tempo utile per l’acquisto del diritto per usucapione: in particolare, nella parte in cui la Corte d’appello ha posto l’accento sul fatto che il fondo del convenuto, identificato dalla particella 631, fu dal medesimo acquistato in comproprietà con il fratello nel 1983; e che 2003 egli ne divenne proprietario esclusivo a seguito di divisione, con il diritto di computare il precedente compossesso.

A tale ricostruzione il ricorrente obietta, con il secondo motivo di ricorso ora esame, a) che non c’era prova della coincidenza fra il fondo pervenuto al convenuto con la divisione e quello acquistato nel 1983, venendo quindi a mancare il requisito temporaleoccorrente per l’usucapione; b) che non c’era stata, da parte del convenuto, un’allegazione di fatto circa il compossesso del fondo, prima del 2003; c) che il godimento esclusivo della cosa comune, da parte di uno solo dei comproprietari, non è idoneo a configurare il possesso utile della cosa stessa ai fini dell’usucapione.

Il terzo motivo censura la decisione nella parte in cui la Corte d’appello ha affermato che le deduzioni del convenuto, circa l’esistenza del confine di fatto e del proprio possesso della porzione in contesaa partire dal 1983, non fossero stati efficacemente contestati.

Si rappresenta che la contestazione deve essere sì specifica, ma non necessariamente espressa.

Ebbene – sostiene il ricorrente - la contestazione risultava dalla stessa impostazione difensiva di parte attrice, la quale aveva chiaramente e univocamente denunciato l’esistenza di uno sconfinamento rispetto al confine catastale, avvenuto in assenza di alcun segno materiale delimitazione.

Il quarto motivo denuncia la violazione di legge nella quale la Corte d’appello è incorsa per avere implicitamente respinto l’eccezione di inammissibilità della domanda di usucapione, che non è proponibile quando ci sia, come nel caso in esame, incertezza oggettiva sul confine.

Il quinto motivo riprende le censure di cui ai motivi precedenti, denunciando l’erroneità della decisione per non avere accolto la domanda attorea, rigettando la domanda del convenuto.

Il sesto motivo censura la decisione, rimproverandosi alla Corte di merito di non avere rinnovato la consulenza tecnica per determinare l’esatto confine fra i fondi.

È fondato il terzo motivo e il suo accoglimento comporta l’assorbimento delle censure di cui ai restanti motivi.

In ordine all’accertamento dei presupposti dell’usucapione, si legge testualmente nella sentenza impugnata: «Non ci sono prove contrarie al fatto che lo Spada abbia coltivato la porzione del terreno facente parte del mappale 662 ed oggetto dello sconfinamento ritenendosi proprietario, in modo pacifico, pubblico e incontrastato e che tale pacifica e pubblica coltivazione ci sia stata dal momento dell’acquisto 1983; questi fatti non sono stati efficacemente e correttamente contestati da parte appellante».

Tali affermazioni contenute nella decisione impugnata costituiscono erronea applicazione del principio di non contestazione di cui all’art.115 c.p.c.

Invero, l’attore, una volta che nel proprio atto introduttivo aveva lamentato che una porzione, compresa nei confini del proprio fondo, era occupata dal convenuto, non aveva l’onere di ulteriormente contestare le contrarie deduzioni avversarie, né tantomeno di fornirne prova contraria.

Infatti, l'attore, già puramente e semplicemente denunciando l’usurpazione in suo danno della data zona di terreno, aveva preventivamente negato il fatto estintivo poi fatto valere dal convenuto tramite la domanda riconvenzionale di usucapione.

Egli, perciò, non doveva formulare altra specifica contestazione a fronte delle contrarie allegazioni.

Questa Corte ha limpidamente chiarito, che «la contestazione da parte del convenuto dei fatti già affermati o già negati nell'atto introduttivo del giudizio non ribalta sull'attore l'onere di "contestare l'altrui contestazione", dal momento che egli ha già esposto la propria posizione a riguardo» (Cass. n. 6183/2018).

A tale orientamento il collegio ritiene doversi dare continuità, conseguendone, in accoglimento del terzo motivo, lacassazione della sentenza, con rinvio della causa per nuovo esame alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, che liquiderà anche le spese del presente giudizio.

P.Q.M. accoglie il terzo motivo; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26016/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 72, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 440/2018 depositata il22/02/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Verona, nella causa di determinazione del confine promossa da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha accolto la domanda di usucapione del convenuto, dichiarando che il medesimo era proprietario esclusivo della porzione oggetto del pur accertato sconfinamento. La Corte d’appello, adita dal Lonardi, nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA], chiamata in causa già in primo grado essendo comproprietaria del fondo di parte attrice, ha confermato la decisione. Per la cassazione della sentenza il Lonardi ha proposto ricorso affidato a sei motivi. Spada ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] La ricostruzione in fatto, operata dalla Corte d’appello, è basata innanzitutto sulla affermazione che, prima dell’intervento ispettivo, dell’autorità amministrativa per la verifica della coltivazione D.O.C. in data 17 maggio 2011, le parti fossero convinti che il confine fra i fondi corresse fra la capezzagna che li divideva. Tale affermazione è oggetto di una delle censure formulate con il primo motivo di ricorso. Si sostiene che, nella corrispondenza precedente alla lite e nell’atto di citazione, non si faceva alcuna menzione della capezzagna quale confine di fatto fra i fondi. La deduzione compariva per la prima volta nella comparsa di risposta del convenuto, nella quale si sosteneva che «in quel punto è stata sempre riconosciuta scorrere la linea di confine con la prospicente proprietà Spada». Si fa notare che l’unica prova dell’esistenza della capezzagna è costituita dal rilievo del consulente d’ufficio, il quale «si limita a descriverla, ma non anche a fornirne la data di inizio di esistenza». Con la seconda parte della censura mossa con il primo motivo, il ricorrente evidenzia come la Corte d’appello abbia riconosciuto l’esistenza del possesso utile ai fini dell’usucapione solo in base alla considerazione che non era stata contestata l’attività di coltivazione della striscia di terreno da parte del convenuto, e ciò in contrasto con l’orientamento della Suprema corte, secondo il quale, ai fini della sussistenza del possesso utile ai fini dell’usucapione, sotto il profilo dell’animus, non è sufficiente la sola coltivazione del fondo. Con il secondo motivo il ricorrente censura la decisione nella parte relativa all’indagine sul decorso del tempo utile per l’acquisto del diritto per usucapione: in particolare, nella parte in cui la Corte d’appello ha posto l’accento sul fatto che il fondo del convenuto, identificato dalla particella 631, fu dal medesimo acquistato in comproprietà con il fratello nel 1983; e che 2003 egli ne divenne proprietario esclusivo a seguito di divisione, con il diritto di computare il precedente compossesso. A tale ricostruzione il ricorrente obietta, con il secondo motivo di ricorso ora esame, a) che non c’era prova della coincidenza fra il fondo pervenuto al convenuto con la divisione e quello acquistato nel 1983, venendo quindi a mancare il requisito temporaleoccorrente per l’usucapione; b) che non c’era stata, da parte del convenuto, un’allegazione di fatto circa il compossesso del fondo, prima del 2003; c) che il godimento esclusivo della cosa comune, da parte di uno solo dei comproprietari, non è idoneo a configurare il possesso utile della cosa stessa ai fini dell’usucapione. Il terzo motivo censura la decisione nella parte in cui la Corte d’appello ha affermato che le deduzioni del convenuto, circa l’esistenza del confine di fatto e del proprio possesso della porzione in contesaa partire dal 1983, non fossero stati efficacemente contestati. Si rappresenta che la contestazione deve essere sì specifica, ma non necessariamente espressa. Ebbene – sostiene il ricorrente - la contestazione risultava dalla stessa impostazione difensiva di parte attrice, la quale aveva chiaramente e univocamente denunciato l’esistenza di uno sconfinamento rispetto al confine catastale, avvenuto in assenza di alcun segno materiale delimitazione. Il quarto motivo denuncia la violazione di legge nella quale la Corte d’appello è incorsa per avere implicitamente respinto l’eccezione di inammissibilità della domanda di usucapione, che non è proponibile quando ci sia, come nel caso in esame, incertezza oggettiva sul confine. Il quinto motivo riprende le censure di cui ai motivi precedenti, denunciando l’erroneità della decisione per non avere accolto la domanda attorea, rigettando la domanda del convenuto. Il sesto motivo censura la decisione, rimproverandosi alla Corte di merito di non avere rinnovato la consulenza tecnica per determinare l’esatto confine fra i fondi. È fondato il terzo motivo e il suo accoglimento comporta l’assorbimento delle censure di cui ai restanti motivi. In ordine all’accertamento dei presupposti dell’usucapione, si legge testualmente nella sentenza impugnata: «Non ci sono prove contrarie al fatto che lo Spada abbia coltivato la porzione del terreno facente parte del mappale 662 ed oggetto dello sconfinamento ritenendosi proprietario, in modo pacifico, pubblico e incontrastato e che tale pacifica e pubblica coltivazione ci sia stata dal momento dell’acquisto 1983; questi fatti non sono stati efficacemente e correttamente contestati da parte appellante». Tali affermazioni contenute nella decisione impugnata costituiscono erronea applicazione del principio di non contestazione di cui all’art.115 c.p.c. Invero, l’attore, una volta che nel proprio atto introduttivo aveva lamentato che una porzione, compresa nei confini del proprio fondo, era occupata dal convenuto, non aveva l’onere di ulteriormente contestare le contrarie deduzioni avversarie, né tantomeno di fornirne prova contraria. Infatti, l'attore, già puramente e semplicemente denunciando l’usurpazione in suo danno della data zona di terreno, aveva preventivamente negato il fatto estintivo poi fatto valere dal convenuto tramite la domanda riconvenzionale di usucapione. Egli, perciò, non doveva formulare altra specifica contestazione a fronte delle contrarie allegazioni. Questa Corte ha limpidamente chiarito, che «la contestazione da parte del convenuto dei fatti già affermati o già negati nell'atto introduttivo del giudizio non ribalta sull'attore l'onere di "contestare l'altrui contestazione", dal momento che egli ha già esposto la propria posizione a riguardo» (Cass. n. 6183/2018). A tale orientamento il collegio ritiene doversi dare continuità, conseguendone, in accoglimento del terzo motivo, lacassazione della sentenza, con rinvio della causa per nuovo esame alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, che liquiderà anche le spese del presente giudizio. P.Q.M. accoglie il terzo motivo; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza
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