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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15273/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; f Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto in abitazione; Considerato che l'unico motivo di ricorso proposto è del tutto inconferente rispetto al thema decidendi in quanto: - esprime la volontà di censurare la sentenza di primo grado, pur avendo già proposto appello contro la medesima (e solo per motivi attinenti al trattamento sanzionatorio) ed avendo ottenuto la decisione di secondo grado; - richiama l'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. e il rito del c.d. patteggiamento nonostante il processo si sia svolto nelle forme del giudizio abbreviato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; f Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto in abitazione; Considerato che l'unico motivo di ricorso proposto è del tutto inconferente rispetto al thema decidendi in quanto: - esprime la volontà di censurare la sentenza di primo grado, pur avendo già proposto appello contro la medesima (e solo per motivi attinenti al trattamento sanzionatorio) ed avendo ottenuto la decisione di secondo grado; - richiama l'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. e il rito del c.d. patteggiamento nonostante il processo si sia svolto nelle forme del giudizio abbreviato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 15273/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris