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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15263/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Catania ha riformato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 20 gennaio 2016, a carico di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale aggravata (artt. 223, 216, comma 1, n. 1 e 2, 219, comma 1 e 2 n. 1, legge fall.) posto in essere nella qualità di amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita il 18 dicembre 2009, alla pena principale di anni quattro di reclusione, riducendo nella durata pari a quella principale, quella delle pene accessorie fallimentari irrogate, con conferma nel resto del provvedimento censurato.

2. Avverso la pronuncia ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 216, comma 1, n. 1 e 2, 219, comma 1 e 2, n. 1 legge fall.

Si deduce che l'imputato, chiamato a rispondere dei reati contestati nella qualità di amministratore unico della fallita, altro non sarebbe che una mera cd. testa di legno, risultando, peraltro, le dinamiche poi accertate, già in atto al momento della sua nomina, in data 12 dicembre 2006 e che alcuna condotta in frode ai creditori sarebbe mai stata posta in essere dal predetto. 2.1.Le scritture contabili che si assumono occultate o distrutte, in realtà non sarebbero mai state consegnate dal precedente amministratore.

Sicché, la fattispecie si dovrebbe qualificare come bancarotta semplice, con concessione delle circostanze attenuanti generiche.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 133 cod. pen.

Si assume che la pena finale è eccessiva, perché determinata senza la concessione delle circostanze attenuanti generiche, richieste anche con l'atto di appello.

Infine, si contesta l'omessa motivazione circa la durata delle pene accessorie fallimentari, ridotta ad anni quattro senza alcuna giustificazione, considerato anche che l'imputato non ha mai posto in essere reati nell'ambito della gestione di imprese e ha agito per condizioni economiche carenti.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con requisitoria scritta, stante la mancata richiesta delle parti di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 44, come convertito. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo è manifestamente infondato e, comunque, inammissibile.

Si tratta di censura reiterativa di quella proposta in sede di gravame, cui la Corte territoriale ha risposto con motivazione con la quale il ricorrente non si confronta specificamente.

I giudici di merito, infatti, fondano la penale responsabilità dell'imputato anche sull'esistenza di attività indicate, con ragionamento non manifestamente illogico, come espressione di concreti atti di amministrazione sostanziale della società.

Risulta, infatti, che poco prima della data del trasferimento della sede della società in Catania (31 gennaio 2007), in un locale fatiscente, avvenuto dopo il subentro del ricorrente quale socio nella s.r.l. (risalente al 11 gennaio 2007) e della sua nomina quale amministratore unico (risalente al 12 dicembre 2006) erano state poste in essere due operazioni di cessione di rami di azienda, per le quali non era stato nemmeno possibile esperire, in sede fallimentare, le azioni revocatorie.

Inoltre, risulta dalla lettura congiunta dei convergenti provvedimenti di merito, che il mancato pagamento del cospicuo debito verso l'erario, che costituisce parte consistente del passivo fallimentare, era iniziato nel 2006.

Bosco, peraltro, al momento della dichiarazione di fallimento, non aveva fornito alcuna indicazione circa le sorti del capitale sociale che risultava essere di 100mila euro.

Si osserva, dunque, che il ricorso si presenta, sotto tale aspetto, aspecifico perché non si confronta con una ratio decidendi puntuale e posta a base del ragionamento formulato in sede di merito, circa il ruolo assunto dall'imputato nell'ente (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, Rv. 258264; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. n. 254584 nel senso che il motivo di ricorso in cassazione è caratterizzato da duplice specificità: deve essere conforme all'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., ma quando "attacca" le ragioni che sorreggono la decisione deve enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra i tre, soli, previsti dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente).1.1.La censura che attiene alla mancata consegna delle scritture contabili che si assumono occultate o distrutte è versata in fatto e, dunque, non consentita in sede di legittimità, posto che pretende di accreditare la scusabilità della condotta, per la mancata consegnate delle scritture obbligatorie al ricorrente dal precedente amministratore.

La critica sotto tale profilo è, dunque, inammissibile e, comunque, genericamente posta, in quanto omette di confrontarsi con la motivazione dei provvedimenti di merito.

Questa, infatti, sottolinea la mancata consegna di tutte le scritture contabili obbligatorie, relative agli anni successivi all'assunzione della carica da parte del ricorrente (dicembre 2006), fino al fallimento avvenuto nel 2009, circostanza rispetto alla quale appare del tutto indifferente la lamentata mancata consegna delle scritture preesistenti, da parte dell'amministratore uscente.

Corretta, dunque, è la qualificazione giuridica della condotta come bancarotta fraudolenta documentale.

E' pacifico, infatti, che sussiste il diretto e personale obbligo, in capo all'amministratore formale, di tenere regolarmente e conservare le predette scritture.

Sicché, nell'assenza di ogni documento contabile, si deve concludere per non la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui ritiene la sussistenza dell'elemento materiale del reato ascritto al ricorrente.

Si rileva, inoltre, che la sentenza sotto tale profilo, si pone in linea con il consolidato indirizzo di questa Corte che valorizza l'esistenza della posizione di garanzia che, all'assunzione formale della carica, incombe sull'amministratore di diritto quanto alla tenuta delle scritture contabili.

In tema di reati fallimentari, infatti, l'amministratore di diritto risponde del reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per occultamento, in frode ai creditori, delle scritture contabili, anche laddove sia investito solo formalmente dell'amministrazione della società fallita (cd. testa di legno).

Ciò in quanto sussiste il diretto e personale obbligo, in capo all'amministratore formale, di tenere e conservare le predette scritture, purché sia fornita la dimostrazione dell'effettiva e concreta consapevolezza del loro stato, tale da impedire o rendere difficoltosa la ricostruzione del movimento degli affari (ex multis, Sez. 5, n. 642 del 30/10/2013, dep. 2014, Dennajo, Rv. 257950).

Inoltre, si osserva che alcuna puntuale censura viene proposta, sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte il tema di reati fallimentari, la bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 prevede due fattispecie alternative, quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico, e quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611).

Infatti, si sostiene con convincente ragionamento, che la sottrazione o occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma (alternativa), in seno all'art. 216, comma 1, lett. b), legge fall., rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili, effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi.

Applicati gli esposti principi al caso di specie, si osserva che dai provvedimenti di merito, si rileva che si è reputata la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, comunque dando rilievo alla riscontrata responsabilità dell'amministratore per bancarotta fraudolenta patrimoniale, con evidente finalità di profitto ingiusto in frode ai creditori, da occultare attraverso la mancata consegna delle scritture contabili.

1.2. Il secondo motivo è inammissibile.

Si contesta l'entità della pena irrogata, per effetto del diniego delle circostanze attenuanti generiche, attingendo un punto della motivazione, quello sul trattamento sanzionatorio, rimesso al giudice del merito, nella specie adeguatamente motivato, in quanto si è attribuito risalto ai precedenti penali numerosi e specifici (tra le altre, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826, nel senso che in tema di diniego delle circostanze attenuanti generiche la ratio della disposizione non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione in ordine a ciascuno dei elementi indicati dalla difesa, essendo sufficiente indicare gli indici di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi tanto da poter fondare il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali perché in tal modo viene formulato, comunque, un giudizio di disvalore della personalità).

1.2.1. Quanto alla durata delle pene accessorie fallimentari, ridotta ad anni quattro, si osserva che comunque, la Corte territoriale, sebbene in relazione alla determinazione della durata della pena principale, ha valutato i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. dandone atto nella motivazione a pag.

3. Tanto, in ossequio alla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, n. 28910 del 28/2/2019, Suraci, Rv. 276286, con cui si è stabilito che la durata delle pene accessorie per le quali la legge prevede, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. 2.Segue alla pronuncia, la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.

Così deciso il 2/12/2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Catania ha riformato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 20 gennaio 2016, a carico di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale aggravata (artt. 223, 216, comma 1, n. 1 e 2, 219, comma 1 e 2 n. 1, legge fall.) posto in essere nella qualità di amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita il 18 dicembre 2009, alla pena principale di anni quattro di reclusione, riducendo nella durata pari a quella principale, quella delle pene accessorie fallimentari irrogate, con conferma nel resto del provvedimento censurato. 2. Avverso la pronuncia ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 216, comma 1, n. 1 e 2, 219, comma 1 e 2, n. 1 legge fall. Si deduce che l'imputato, chiamato a rispondere dei reati contestati nella qualità di amministratore unico della fallita, altro non sarebbe che una mera cd. testa di legno, risultando, peraltro, le dinamiche poi accertate, già in atto al momento della sua nomina, in data 12 dicembre 2006 e che alcuna condotta in frode ai creditori sarebbe mai stata posta in essere dal predetto. 2.1.Le scritture contabili che si assumono occultate o distrutte, in realtà non sarebbero mai state consegnate dal precedente amministratore. Sicché, la fattispecie si dovrebbe qualificare come bancarotta semplice, con concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 133 cod. pen. Si assume che la pena finale è eccessiva, perché determinata senza la concessione delle circostanze attenuanti generiche, richieste anche con l'atto di appello. Infine, si contesta l'omessa motivazione circa la durata delle pene accessorie fallimentari, ridotta ad anni quattro senza alcuna giustificazione, considerato anche che l'imputato non ha mai posto in essere reati nell'ambito della gestione di imprese e ha agito per condizioni economiche carenti. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con requisitoria scritta, stante la mancata richiesta delle parti di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 44, come convertito. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo è manifestamente infondato e, comunque, inammissibile. Si tratta di censura reiterativa di quella proposta in sede di gravame, cui la Corte territoriale ha risposto con motivazione con la quale il ricorrente non si confronta specificamente. I giudici di merito, infatti, fondano la penale responsabilità dell'imputato anche sull'esistenza di attività indicate, con ragionamento non manifestamente illogico, come espressione di concreti atti di amministrazione sostanziale della società. Risulta, infatti, che poco prima della data del trasferimento della sede della società in Catania (31 gennaio 2007), in un locale fatiscente, avvenuto dopo il subentro del ricorrente quale socio nella s.r.l. (risalente al 11 gennaio 2007) e della sua nomina quale amministratore unico (risalente al 12 dicembre 2006) erano state poste in essere due operazioni di cessione di rami di azienda, per le quali non era stato nemmeno possibile esperire, in sede fallimentare, le azioni revocatorie. Inoltre, risulta dalla lettura congiunta dei convergenti provvedimenti di merito, che il mancato pagamento del cospicuo debito verso l'erario, che costituisce parte consistente del passivo fallimentare, era iniziato nel 2006. Bosco, peraltro, al momento della dichiarazione di fallimento, non aveva fornito alcuna indicazione circa le sorti del capitale sociale che risultava essere di 100mila euro. Si osserva, dunque, che il ricorso si presenta, sotto tale aspetto, aspecifico perché non si confronta con una ratio decidendi puntuale e posta a base del ragionamento formulato in sede di merito, circa il ruolo assunto dall'imputato nell'ente (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, Rv. 258264; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. n. 254584 nel senso che il motivo di ricorso in cassazione è caratterizzato da duplice specificità: deve essere conforme all'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., ma quando "attacca" le ragioni che sorreggono la decisione deve enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra i tre, soli, previsti dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente).1.1.La censura che attiene alla mancata consegna delle scritture contabili che si assumono occultate o distrutte è versata in fatto e, dunque, non consentita in sede di legittimità, posto che pretende di accreditare la scusabilità della condotta, per la mancata consegnate delle scritture obbligatorie al ricorrente dal precedente amministratore. La critica sotto tale profilo è, dunque, inammissibile e, comunque, genericamente posta, in quanto omette di confrontarsi con la motivazione dei provvedimenti di merito. Questa, infatti, sottolinea la mancata consegna di tutte le scritture contabili obbligatorie, relative agli anni successivi all'assunzione della carica da parte del ricorrente (dicembre 2006), fino al fallimento avvenuto nel 2009, circostanza rispetto alla quale appare del tutto indifferente la lamentata mancata consegna delle scritture preesistenti, da parte dell'amministratore uscente. Corretta, dunque, è la qualificazione giuridica della condotta come bancarotta fraudolenta documentale. E' pacifico, infatti, che sussiste il diretto e personale obbligo, in capo all'amministratore formale, di tenere regolarmente e conservare le predette scritture. Sicché, nell'assenza di ogni documento contabile, si deve concludere per non la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui ritiene la sussistenza dell'elemento materiale del reato ascritto al ricorrente. Si rileva, inoltre, che la sentenza sotto tale profilo, si pone in linea con il consolidato indirizzo di questa Corte che valorizza l'esistenza della posizione di garanzia che, all'assunzione formale della carica, incombe sull'amministratore di diritto quanto alla tenuta delle scritture contabili. In tema di reati fallimentari, infatti, l'amministratore di diritto risponde del reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per occultamento, in frode ai creditori, delle scritture contabili, anche laddove sia investito solo formalmente dell'amministrazione della società fallita (cd. testa di legno). Ciò in quanto sussiste il diretto e personale obbligo, in capo all'amministratore formale, di tenere e conservare le predette scritture, purché sia fornita la dimostrazione dell'effettiva e concreta consapevolezza del loro stato, tale da impedire o rendere difficoltosa la ricostruzione del movimento degli affari (ex multis, Sez. 5, n. 642 del 30/10/2013, dep. 2014, Dennajo, Rv. 257950). Inoltre, si osserva che alcuna puntuale censura viene proposta, sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte il tema di reati fallimentari, la bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 prevede due fattispecie alternative, quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico, e quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611). Infatti, si sostiene con convincente ragionamento, che la sottrazione o occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma (alternativa), in seno all'art. 216, comma 1, lett. b), legge fall., rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili, effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi. Applicati gli esposti principi al caso di specie, si osserva che dai provvedimenti di merito, si rileva che si è reputata la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, comunque dando rilievo alla riscontrata responsabilità dell'amministratore per bancarotta fraudolenta patrimoniale, con evidente finalità di profitto ingiusto in frode ai creditori, da occultare attraverso la mancata consegna delle scritture contabili. 1.2. Il secondo motivo è inammissibile. Si contesta l'entità della pena irrogata, per effetto del diniego delle circostanze attenuanti generiche, attingendo un punto della motivazione, quello sul trattamento sanzionatorio, rimesso al giudice del merito, nella specie adeguatamente motivato, in quanto si è attribuito risalto ai precedenti penali numerosi e specifici (tra le altre, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826, nel senso che in tema di diniego delle circostanze attenuanti generiche la ratio della disposizione non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione in ordine a ciascuno dei elementi indicati dalla difesa, essendo sufficiente indicare gli indici di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi tanto da poter fondare il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali perché in tal modo viene formulato, comunque, un giudizio di disvalore della personalità). 1.2.1. Quanto alla durata delle pene accessorie fallimentari, ridotta ad anni quattro, si osserva che comunque, la Corte territoriale, sebbene in relazione alla determinazione della durata della pena principale, ha valutato i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. dandone atto nella motivazione a pag. 3. Tanto, in ossequio alla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, n. 28910 del 28/2/2019, Suraci, Rv. 276286, con cui si è stabilito che la durata delle pene accessorie per le quali la legge prevede, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. 2.Segue alla pronuncia, la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 2/12/2
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