CassazionesentenzaSezione UDecisione del 23 marzo 2021
Cassazione n. 35055/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27097-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 27097 sez. SU -ud. 08-11-2022 - 2 - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BAIAMONTI 25; -controricorrente – avverso la sentenza n. 92/2021 della [OSCURATO:PERSONA] - I [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO - ROMA, depositata il 23/03/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 marzo 2021, la Prima Sezione giurisdizionale Centrale d’Appello della Corte dei conti ha dichiarato inammissibile in rito, e comunque rigettato nel merito per infondatezza, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] per revocazione della sentenza n. 23/2020 dello stesso giudice, non configurandosi l’errore di fatto, dedotto a norma dell’art. 202, primo comma c.a., in quanto errore piuttosto di valutazione giuridica. 2. Con esso, il ricorrente aveva, infatti, denunciato l’omessa considerazione degli accertamenti compiuti nella sentenza penale di primo grado e delle dichiarazioni testimoniali ivi raccolte, ai fini della propria condanna risarcitoria per avere arrecato, in qualità di sindaco Ric. 2021 n. 27097 sez. SU -ud. 08-11-2022 - 3 - del Comune di Castellammare di Stabia, un danno erariale, a titolo doloso, per illegittimo conferimento, in violazione dell’art. 7, sesto comma d.lgs. 165/2001, all’avv. [OSCURATO:PERSONA], soggetto estraneo alla P.A., dell’incarico di coordinatore tecnico della Cabina di Regia per il coordinamento e la promozione dell’azione di governo del Comune nel biennio 2010/11 per oltre € 168.000,00, nonostante l’inconsistenza dell’apporto professionaledello stesso, di fatto mai espletato. 3. Con atto notificato il 19 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con unico articolato motivo, illustrato da memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c., cui il Procuratore Generale presso la Corte dei conti ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con un unico motivo, il ricorrente ha dedotto difetto assoluto di giurisdizione, eccesso di potere giurisdizionale in relazione all’art. 1, primo comma l. 20/1994, in violazione dell’art. 111 Cost., per avere la sentenza di revocazione sconfinato dall’ambito del potere giurisdizionale, avendo ritenuto illegittima e fonte di danno l’istituzione della Cabina di Regia peril coordinamento e la promozione dell’azione di governo del Comune di Castellammare di Stabia, nonostante la previsione della norma denunciata di insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali, salve le ipotesi di irragionevolezza, illogicità, incongruità e illiceità (qui non ricorrenti). E ciò in virtù dell’autonomia della nuova giunta comunale nella programmazione strategica delle scelte di governo (quale appunto l’istituzione della Cabina di Regia), sulla base di una serie di deliberazioni conseguenti ad un confronto politico e nella condivisione del consiglio comunale, dovendo affrontare una situazione di gravissima disfunzionalità organizzativa ereditata dalle giunte Ric. 2021 n. 27097 sez. SU -ud. 08-11-2022 - 4 - precedenti: avendo la sentenza impugnata eccessivamente ristretto il perimetro applicativo della norma denunciata, così da negarne sostanzialmente la tutela apprestata, in assenza o comunque assoluta inidoneità della motivazione. 2. Il ricorsoè inammissibile. 3. In linea di diritto, giova ribadire che, in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte dei conti pronunciata su un’impugnazione per revocazione, può sorgere questione di giurisdizione soltanto con riferimento al potere giurisdizionale in ordine alla statuizione sulla revocazione medesima, restando esclusa la possibilità di mettere in discussione tale potere sulla precedente decisione di merito (Cass. s. u. 27 febbraio 2017, n. 4879; Cass. s.u. 4 novembre 2021, n. 31559). 4. Quanto al denunciato eccesso di potere giurisdizionale, del tutto ininfluente è la sentenza di questa Corte (VI sezione penale) del 19 luglio 2022, n. 28402, depositata dal ricorrente con la memoria finale e che da essa argomenta la natura discrezionale della nomina del Coordinatore della Cabina di Regia e l’ulteriore evidenza dell’inesistenza di profili di irragionevolezza e illiceità delle scelte contestate in sede contabile al ricorrente. Appare, infatti, palese il diverso piano delle affermazioni in quella pronunciacontenute (in particolare, per quanto d’interesse, al punto 2 del “Considerato in diritto”), di rilevanza squisitamente penalistica, laddove, in riferimento all’irrilevanza penale sopravvenuta del reato di abuso di ufficio contestatogli in qualità di sindaco, si afferma “l'ineludibile dato di fatto che per procedere alla nomina del Coordinatore della cabina di regia il Sindaco esercitò la propria discrezionalità, per quanto all'esito di un percorso procedurale artatamente preordinato, al fine di addivenire alla nomina del Ric. 2021 n. 27097 sez. SU -ud. 08-11-2022 - 5 - collaboratore esterno”. Il riferimento all’esercizio della discrezionalità, peraltro “all'esito di un percorso procedurale artatamente preordinato”, è volto alla valutazione giuridica di irrilevanza penale sopravvenuta, per effetto della modificazione apportata all’art. 323, primo comma c.p. dall'art. 23, primo comma d.l. n. 76 del 2020, conv. in l. n. 120/2020, della violazione di norme regolamentari o di legge generali e astratte da cui non siano ricavabili regole di condotta specifiche od espresse o che comunque lascino residuare margini di discrezionalità, con riferimento tanto alla presunta violazione dei regolamenti comunali n. 120/2008 e n. 108/2010 quanto dell'art. 97 della Costituzione. 5. Al riguardo, è noto che queste Sezioni Unite abbiano escluso la possibilità di configurare un concetto più ampio di giurisdizione, che consentirebbe ad esse di sindacare non solo le norme sulla giurisdizione che individuano i presupposti di attribuzione del potere giurisdizionale, ma anche quelle che stabiliscono i limiti della forma di tutela attraverso l'interpretazione di una pronuncia assunta in violazione di asserito giudicato, nei casi in cui la violazione dello stesso comporti un diniego di giustizia, evocandosi, in sostanza il concetto di giurisdizione, c.d. “dinamico” (o "funzionale" o "evolutivo"), avendo ritenuto sindacabile la violazione di legge (sostanziale o processuale) in relazione alla giurisdizione solo qualora sia conseguenza di un’interpretazione «abnorme o anomala» (Cass. s.u. 20 maggio 2016 n. 10501), ovvero di uno «stravolgimento» (Cass. s.u. 17 gennaio 2017 n. 956) delle «norme di riferimento» (di rito o di merito: Cass. s.u. 17 gennaio 2017 n. 964; Cass. s.u. 11 maggio 2017 n. 11520). Ed è noto altresì come la Corte costituzionale, con la sentenza 18 gennaio 2018, n. 6, abbia chiarito che la concezione c.d. dinamica o evolutiva della giurisdizione «non è compatibile con la lettera e lo spirito della norma costituzionale» (ai sensi dell’art. 111, settimo e ottavo comma Cost.) e, in una prospettiva di sistema, metta in discussione la scelta di fondo dei Ric. 2021 n. 27097 sez. SU -ud. 08-11-2022 - 6 - costituenti dell'assetto pluralistico delle giurisdizioni. Secondo la Consulta, il rifiuto di giurisdizione sindacabile è solo quello “in astratto” e giammai “in concreto”, pena l'invasione nella nomofilachia del giudice di vertice della giurisdizione speciale, cui solo è rimessa la cognizione degli errores in iudicando o in procedendo . Sicché, a norma dell'art. 111, ottavo comma Cost., quale supremo organo regolatore della giurisdizione, la Cassazione può soltanto vincolare il Consiglio di Stato e la Corte dei conti a ritenersi legittimati a decidere la controversia, ma non può vincolarli sotto alcun profilo quanto al contenuto (di merito o di rito) di tale decisione (Corte Cost. 12 marzo 2007 n. 77). Con la pronuncia n. 6 del 2018, la Consulta ha pertanto affermato che l'«eccesso di potere giudiziario», denunziabile con il ricorso in Cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, «va riferito ... alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione, e cioè quando il Consiglio di Stato o la Corte dei conti affermi(no) la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all'amministrazione (c.d. invasione o sconfinamento), ovvero, al contrario, la neghi(no) sull'erroneo presupposto che la materia non può formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale (c.d. arretramento); nonché a quelle di difetto relativo di giurisdizione, quando il giudice amministrativo o contabile affermi la propria giurisdizione su materia attribuita ad altra giurisdizione o, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici». «Il concetto di controllo della giurisdizione, così delineato nei termini puntuali che ad esso sono propri - ha aggiunto la Corte costituzionale - non ammette soluzioni intermedie come quella ... secondo cui la lettura estensiva dovrebbe essere limitata ai casi in cui si sia in presenza di sentenze «abnormi» o «anomale» ovvero di uno «stravolgimento», a volte definito radicale, delle «norme di riferimento»». Ha infatti precisato il Giudice delle leggi che «attribuire rilevanza al dato qualitativo della gravità del vizio è, sul piano teorico, incompatibile con la definizione degli ambiti di Ric. 2021 n. 27097 sez. SU -ud. 08-11-2022 - 7 - competenza e, sul piano fattuale, foriero di incertezze, in quanto affidato a valutazioni contingenti e soggettive». [OSCURATO:PERSONA] ha quindi affermato che, «alla stregua del così precisato ambito di controllo sui «limiti esterni» alla giurisdizione, non è consentita la censura di sentenze con le quali il giudice amministrativo o contabile adotti un'interpretazione di una norma processuale o sostanziale tale da impedire la piena conoscibilità del merito della domanda» (Cass. s.u. 14 giugno 2019, n. 15992, in motivazione). 5.1. Ancora recentemente queste Sezioni Unite hanno ribadito come sia inammissibile il ricorso qualora le censure del ricorrente, svolte sotto le spoglie di eccesso di potere giurisdizionale, si sostanzino nella denunzia di altrettanti asseriti errori in judicando dai quali sare bbe inficiata la valutazione resa dall’impugnata sentenza della Corte dei Conti in ordine ai presupposti di fatto della domanda di revocazione (respinta) di cui all’art. 202, primo comma c.g.c.: potendo un problema di giurisdizione porsi solo con riguardo alla sussistenza in sé del potere di revocazione e non alle modalità del suo concreto esercizio, le quali possono al più integrare errori in procedendo o in judicando , non significativi di sconfinamento di potere giurisdizionale, quanto soltanto di cattivo esercizio della giurisdizione siccome esercitata entro i suoi limiti interni (Cass. s.u. 8 novembre 2022, n. 32866; Cass. s.u. 10 novembre 2022, n. 33245). 5.2. Nel caso di specie, la Sezione giurisdizionale Centrale della Corte dei conti, adita in revocazione ai sensi dell’art. 202, primo comma, lett. f) d.lgs. 174/2016 (codice di giustizia contabile), avendo ritenuto inconfigurabile l’errore di fatto denunciato, qualificandolo piuttosto, al più, errore di valutazione giuridica, in quanto riguardante l’o messa considerazione degli accertamenti compiuti nella sentenza penale di primo grado e delle dichiarazioni testimoniali ivi raccolte (ai fini della condanna risarcitoria dell’odierno ricorrente per avere arrecato, in Ric. 2021 n. 27097 sez. SU -ud. 08-11-2022 - 8 - qualità di sindaco del Comune di Castellammare di Stabia, un danno erariale), ha rispettato i limiti della propria giurisdizione. Sicché, non può esserne ridiscusso il potere giurisdizionale sulla precedente decisione di merito. 6. Dalle superiori argomentazioni discende allora l’inammissibilità del ricorso, senza alcun provvedimento sulle spese del giudizio, per la natura di parte formale della Procura Generale presso la Corte dei conti e il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da