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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 35951/2022

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la seguente Diritti reali ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 6450/2017) proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]„ rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli A,vv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo, in Roma, v.

A. Fusco, n. 113/2; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dell'amministratrice pro-tempore [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi, in virtù di distinte procure speciali apposte in calce al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA]:hini Guastalla e [OSCURATO:PERSONA]° e domiciliati "ex lege" presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour; - controricorrenti - nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], EiERTOLOTTI ROBERTA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza della Corte di appello di Torino - Sezione II Civile, n. 1270/2016 (pubblicata il 26 luglio 2016 e non notificata); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 novembre 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso; rilevato che, con istanza congiunta del 20 ottobre 2022, i difensori delle parti costituite hanno dichiarato che i ricorrenti e il Condominio "Hermite" (con votazione assunta all'unanimità dall'assemblea dei condomini, resistenti costituiti e non costituiti in giudizio) hanno favorevolmente concluso una trattativa' transattiva volta a definire la presente controversia e, con la necessaria partecipazione anche del Comune di [OSCURATO:PERSONA], pure l'attuazione di un distinto ma connesso giudizio di ottemperanza "inter partes" conseguente alla sentenza del Consiglio di Stato n. 3270/2021; considerato che, nella stessa istanza, i predetti difensori hanno dato atto che l'accordo per la definizione transattiva della controversia prevede, oltre alla rinuncia al giudizio con la correlata accettazione, anche la conclusione di atti dispositivi di diritti reali e che, pertanto, la transazione necessita di essere stipulata per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ai sensi dell'art. 1350, commi 1, 4 e 12, c.c., invocando, perciò, il differimento della causa a nuovo ruolo al fine di poter formalizzare compiutamente la transazione; P.Q.M.

La Corte, vista l'istanza di rinvio presentata congiuntamente dai difensori delle parti costituite, con la quale hanno rappresentato che è stato raggiunto un accordo transattivo da formalizzare tra tutte le parti, rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso nella camera di consig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Diritti reali ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 6450/2017) proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]„ rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli A,vv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo, in Roma, v. A. Fusco, n. 113/2; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dell'amministratrice pro-tempore [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi, in virtù di distinte procure speciali apposte in calce al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA]:hini Guastalla e [OSCURATO:PERSONA]° e domiciliati "ex lege" presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour; - controricorrenti - nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], EiERTOLOTTI ROBERTA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza della Corte di appello di Torino - Sezione II Civile, n. 1270/2016 (pubblicata il 26 luglio 2016 e non notificata); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 novembre 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso; rilevato che, con istanza congiunta del 20 ottobre 2022, i difensori delle parti costituite hanno dichiarato che i ricorrenti e il Condominio "Hermite" (con votazione assunta all'unanimità dall'assemblea dei condomini, resistenti costituiti e non costituiti in giudizio) hanno favorevolmente concluso una trattativa' transattiva volta a definire la presente controversia e, con la necessaria partecipazione anche del Comune di [OSCURATO:PERSONA], pure l'attuazione di un distinto ma connesso giudizio di ottemperanza "inter partes" conseguente alla sentenza del Consiglio di Stato n. 3270/2021; considerato che, nella stessa istanza, i predetti difensori hanno dato atto che l'accordo per la definizione transattiva della controversia prevede, oltre alla rinuncia al giudizio con la correlata accettazione, anche la conclusione di atti dispositivi di diritti reali e che, pertanto, la transazione necessita di essere stipulata per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ai sensi dell'art. 1350, commi 1, 4 e 12, c.c., invocando, perciò, il differimento della causa a nuovo ruolo al fine di poter formalizzare compiutamente la transazione; P.Q.M. La Corte, vista l'istanza di rinvio presentata congiuntamente dai difensori delle parti costituite, con la quale hanno rappresentato che è stato raggiunto un accordo transattivo da formalizzare tra tutte le parti, rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di consig
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