CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2025
Cassazione n. 22363/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2026 del TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza irrif,-.›e...griata„ esaminalo ricorso prop ,asLc La ii-,ieegiani [OSCURATO:PERSONA] a mezzo dei difensore. Considerate, che, ai sensi ieeiiiart. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., incdtnd ee.;oe n. lin de: 2317, in vidore da! 3 agosto 2017, 1 ricorso avverso ia sentenza al patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione delia volontà de imputato, ai difetto di correlazione tra rlchiesta e sentenza, all'eiironea quacazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena c deilie misura o . Considerato che i rilievi difens,ivi, riguardanti ia mancanza e la manifesta ogicità della motivazione ., non rientrano tra quelli per i quali è ammessa irnpuenazione in sede di legittin-iità. Considerato che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi de.li'art. 444 cod, pn-3C. pero, iiaccordo intervenuto esonera l'accusa dailionere della prova e sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione dei fatto (anche deducibiie dai capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza deiia sua qualificazione giuridica e deila congruità deila pena "patteggiata" (tra le tante, Sez. 4, n, 34494 del 13/07/2006, Pkournya, Rv. 234824). Considei-ato che ia sentenza J-rìo;ignata è attenuta a salI pi- ncip„ avendo Tribunale eividea.ziato che dall'esame degli atti di indagine, succintamente., richiamati„ non emerge abjna causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; che fato sono stati cc,iirreetamente qualificati ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 e che la pena è congrua. Ritenuto che ia decisione in ordlrie ala narnmissibilità dei ricorsi deve essere adottata "de piano" ; poiché !rad 610 . comma 5-bis, cod. proc. pero prevede espressamente, ouaie un. cc mociciio orocedimentale per !a dichiarazione di inarnrnissibiiiitè del ricorso avverso ia sentenza di applicazione della pena, ia diehiarazione senza formalità. Ritenuto, pertanto, che ii ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila lo favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte COst. senL, o. 186 del 13.6.2000). Dichiara inammissibile I ricorso e condanna ii ricorrente ai pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cosi deciso in data 26 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il PreJcnte [OSCURATO:PERSONA] r • - 1 h 2026