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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22746/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 169 - R.G. n. 1598/24 OSSERVA Letta anche la memoria del difensore del ricorrente, con cui si insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso, evidenziandone la fondatezza; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze, anche aspecifiche, su profili adeguatamente affrontati e disattesi con corretti e lineari argomenti giuridici dalla Corte territoriale: cfr. pag. 5 là dove si rinviene esaustiva motivazione sulle ragioni della esclusione della applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; pag. 5 sul diniego dell'applicazione delle attenuanti generiche, basata sulla personalità negativa dell'imputato tratta da tre precedenti (risultando non disarticolante che i "precedenti penali per delitto" siano soltanto due condanne e comunque - quanto al terzo episodio - che la declaratoria sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica, cfr. Sez. 3, n. 27055 del 26/05/2015, Rv. 263885); pagg. 5 e 6 sul diniego di applicazione di pene sostitutive, quanto alla prognosi negativa (sul riferimento al precedente penale, cfr. supra); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 169 - R.G. n. 1598/24 OSSERVA Letta anche la memoria del difensore del ricorrente, con cui si insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso, evidenziandone la fondatezza; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze, anche aspecifiche, su profili adeguatamente affrontati e disattesi con corretti e lineari argomenti giuridici dalla Corte territoriale: cfr. pag. 5 là dove si rinviene esaustiva motivazione sulle ragioni della esclusione della applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; pag. 5 sul diniego dell'applicazione delle attenuanti generiche, basata sulla personalità negativa dell'imputato tratta da tre precedenti (risultando non disarticolante che i "precedenti penali per delitto" siano soltanto due condanne e comunque - quanto al terzo episodio - che la declaratoria sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica, cfr. Sez. 3, n. 27055 del 26/05/2015, Rv. 263885); pagg. 5 e 6 sul diniego di applicazione di pene sostitutive, quanto alla prognosi negativa (sul riferimento al precedente penale, cfr. supra); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 22746/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris