Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 26201/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2022 del [OSCURATO:PERSONA] NOIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. il Gip del Tribunale di Noia con sentenza del 29/11/2022 su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena nella misura richiesta di anni due, mesi sei, giorni venti di reclusione ed euro 1933, 00 di multa e a [OSCURATO:PERSONA] la pena nella misura richiesta di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 1200,00 di multa per i reati agli stessi ascritti in concorso ai capi 1), 2) e 3) della rubrica.

2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, hanno proposto ricorso per cassazione con unico motivo con il quale hanno dedotto nullità della sentenza o carenza di motivazione in relazione al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. dovendosi ritenere sussistente l'ipotesi di cui all'art. 393 cod. pen. 3.

Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo manifestamente infondato.

Come osservato da questa Corte è sempre possibile ricorrere per cassazione deducendo, sulla base del menzionato art. 448, comma 2-bis, l'erronea qualificazione giuridica del fatto operata in sentenza, per essere il fatto stesso penalmente irrilevante, ovvero riconducibile a diversa fattispecie incriminatrice.

Tale possibilità è però limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, mentre è inammissibile l'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116-01; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842-01; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573-01; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619-01), o richiamino, quale necessario passaggio logico del loro riscontro, aspetti in fatto e probatori su cui non è possibile, per il rito adottato, prima ancora che per i limiti consustanziali al giudizio di legittimità, estendere il corrispondente sindacato (Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252-01).

4. Ciò posto, è evidente che gli odierni ricorrenti propongano, con il motivo del tutto generico proposto, formalmente inteso a contestare la qualificazione delle condotte oggetto di imputazione, rivisitare l'esito univoco del procedimento aperto a loro carico e di ridiscutere così questioni di fatto, inerenti i ruoli ricoperti nelle vicende oggetto dei capi d'imputazione e il significato in termini di realizzazione di plurime condotte criminose, che, per le esposte ragioni, non possono essere dibattute in questa sede.

I motivi valicano così il perimetro entro cui il citato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. circoscrive lo scrutinio esercitabile da questa Corte.

4.1. Anche il richiamo del tutto generico all'art. 129 cod. proc. pen., effettuato tra l'altro in modo congiunto al tema della corretta qualificazione giuridica del fatto, deve essere ritenuto non consentito.

Rv. 278337-01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014-01).

Occorre ricordare che anche in sede d'impugnazione della sentenza di patteggiamento deve essere osservata la disposizione di cui all'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., da cui deriva che la Corte di cassazione possa rilevare, d'ufficio, la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità del richiamato art. 129, comma 1, cod. proc. pen.

Tuttavia, ricorre tale possibilità a condizione che si sia in presenza di un ricorso ammissibile e che i citati presupposti siano con evidenza enucleabili dalla sentenza impugnata e non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto (Sez. 2, n. 49446 del 03/10/2018, Zingari, Rv. 274476-01; Sez. 1, n. 27752 del 09/05/2017, Menegotti, Rv. 270271- 01); condizione, quest'ultima, che costituisce naturale espressione dei limiti di cognizione propri del giudizio di legittimità (Sez. 3, n. 394 del 25/09/2018, dep. 2019, Gilardi, Rv. 274567-01).

Ciò premesso, occorre rilevare come sulla base degli indicati parametri, non vi sia spazio alcuno per addivenire, nel presente grado di giudizio, al proscioglimento evocato dall'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., a fronte di ricorso che non supera il vaglio di ammissibilità, attesa la sua assoluta genericità e considerato, in ogni caso, che l'indagine sull'eventuale assenza di profili di responsabilità penale richiederebbe un'approfondita rivalutazione delle risultanze probatorie del procedimento, qui preclusa per le ragioni già indicate.

5. I ricorrenti devono conseguentemente essere condannati al pagamento delle spese processuali, oltre al pagamento ammenda di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2022 del [OSCURATO:PERSONA] NOIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. il Gip del Tribunale di Noia con sentenza del 29/11/2022 su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena nella misura richiesta di anni due, mesi sei, giorni venti di reclusione ed euro 1933, 00 di multa e a [OSCURATO:PERSONA] la pena nella misura richiesta di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 1200,00 di multa per i reati agli stessi ascritti in concorso ai capi 1), 2) e 3) della rubrica. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, hanno proposto ricorso per cassazione con unico motivo con il quale hanno dedotto nullità della sentenza o carenza di motivazione in relazione al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. dovendosi ritenere sussistente l'ipotesi di cui all'art. 393 cod. pen. 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo manifestamente infondato. Come osservato da questa Corte è sempre possibile ricorrere per cassazione deducendo, sulla base del menzionato art. 448, comma 2-bis, l'erronea qualificazione giuridica del fatto operata in sentenza, per essere il fatto stesso penalmente irrilevante, ovvero riconducibile a diversa fattispecie incriminatrice. Tale possibilità è però limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, mentre è inammissibile l'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116-01; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842-01; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573-01; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619-01), o richiamino, quale necessario passaggio logico del loro riscontro, aspetti in fatto e probatori su cui non è possibile, per il rito adottato, prima ancora che per i limiti consustanziali al giudizio di legittimità, estendere il corrispondente sindacato (Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252-01). 4. Ciò posto, è evidente che gli odierni ricorrenti propongano, con il motivo del tutto generico proposto, formalmente inteso a contestare la qualificazione delle condotte oggetto di imputazione, rivisitare l'esito univoco del procedimento aperto a loro carico e di ridiscutere così questioni di fatto, inerenti i ruoli ricoperti nelle vicende oggetto dei capi d'imputazione e il significato in termini di realizzazione di plurime condotte criminose, che, per le esposte ragioni, non possono essere dibattute in questa sede. I motivi valicano così il perimetro entro cui il citato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. circoscrive lo scrutinio esercitabile da questa Corte. 4.1. Anche il richiamo del tutto generico all'art. 129 cod. proc. pen., effettuato tra l'altro in modo congiunto al tema della corretta qualificazione giuridica del fatto, deve essere ritenuto non consentito. Rv. 278337-01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014-01). Occorre ricordare che anche in sede d'impugnazione della sentenza di patteggiamento deve essere osservata la disposizione di cui all'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., da cui deriva che la Corte di cassazione possa rilevare, d'ufficio, la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità del richiamato art. 129, comma 1, cod. proc. pen. Tuttavia, ricorre tale possibilità a condizione che si sia in presenza di un ricorso ammissibile e che i citati presupposti siano con evidenza enucleabili dalla sentenza impugnata e non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto (Sez. 2, n. 49446 del 03/10/2018, Zingari, Rv. 274476-01; Sez. 1, n. 27752 del 09/05/2017, Menegotti, Rv. 270271- 01); condizione, quest'ultima, che costituisce naturale espressione dei limiti di cognizione propri del giudizio di legittimità (Sez. 3, n. 394 del 25/09/2018, dep. 2019, Gilardi, Rv. 274567-01). Ciò premesso, occorre rilevare come sulla base degli indicati parametri, non vi sia spazio alcuno per addivenire, nel presente grado di giudizio, al proscioglimento evocato dall'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., a fronte di ricorso che non supera il vaglio di ammissibilità, attesa la sua assoluta genericità e considerato, in ogni caso, che l'indagine sull'eventuale assenza di profili di responsabilità penale richiederebbe un'approfondita rivalutazione delle risultanze probatorie del procedimento, qui preclusa per le ragioni già indicate. 5. I ricorrenti devono conseguentemente essere condannati al pagamento delle spese processuali, oltre al pagamento ammenda di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell
Sentenza Cassazione n. 26201/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris