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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 37995/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 22683-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] SIBARI E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 11210661002; - intimati - avverso la sentenza n. 397/3/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso della parte contribuente avverso una cartella di pagamento di Equitalia sud s.p.a. relativa a contributi consortili per gli anni 2007 e 2008 dovuti al Consorzio di bonifica della Piana di Sibari e della media valle del Crati; la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello della parte contribuente affermando che in assenza di impugnazione da parte del contribuente del piano di classifica con relativo perimetro di contribuenza, non è il Consorzio a dover provare la sussistenza del beneficio ma, al contrario, è il contribuente a doverne dimostrare l'insussistenza.

Avverso la suddetta sentenza la parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre il Consorzio non si costituiva. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia difetto, insufficienza ed illogicità della motivazione e violazione, nonché omesso esame di un fatto decisivo in quanto la sussistenza del beneficio deve essere necessariamente provata dal Consorzio che chieda il pagamento dei contributi consortili.

Il motivo di impugnazione è inammissibile.

Secondo questa Corte, infatti: in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla

I. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel Ric. 2021 n. 22683 sez.

MT - ud. 18-10-2022 -2- ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. n. 7090 del 2022); l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla

I. n. 143 del 2012, prevede l'"omesso esame" come riferito ad "un fatto decisivo per il giudizio" ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate (Cass. n. 2268 del 2022); l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nell'attuale testo modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico- naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (Cass. n. 22397 del 2019); in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla

I. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale Ric. 2021 n. 22683 sez.

MT - ud. 18-10-2022 -3- vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c..

Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 22598 del 2018).

Il ricorso della parte contribuente è inammissibile perché, in maniera confusa e disorganica, lamenta un vizio di motivazione, in modo peraltro promiscuo tra la previgente e la nuova formulazione dell'art. 360 n. 5, c.p.c. e lamentando una non meglio precisata violazione, a scapito quindi della chiarezza e comprensibilità del ricorso.

Pertanto, e dal momento che sono promiscuamente denunciate - in un unico motivo - plurime doglianze, il motivo è specificamente inammissibile per mescolanza non scindibile dei vizi (Cass. n. 3554 del 2017; Cass. n. 28789 del 2022).

In effetti, nel ricorso per cassazione, i motivi di impugnazione che prospettino una pluralità di questioni precedute unitariamente dalla elencazione delle norme asseritamente violate sono inammissibili in quanto, da un lato, costituiscono una negazione della regola della chiarezza e, dall'altro, richiedono un intervento della Corte volto ad enucleare dalla mescolanza dei motivi le parti concernenti le separate censure (Cass. n. 18021 del 2016; Cass.n. 28789 del 2022).

Ric. 2021 n. 22683 sez.

MT - ud. 18-10-2022 -4- Inoltre, secondo Cass. n. 20414 del 2021: il motivo è inammissibile, in quanto il vizio di omesso esame del fatto decisivo è dedotto in modo inesaustivo.

Le Sezioni Unite di questa Corte n. 8053 del 2014, infatti, nell'interpretare il nove/lato art. 360 cod. proc. civ., n. 5, hanno stabilito che colui il quale intenda denunciare in sede di legittimità un errore consistito ne/l'omesso esame d'un fatto decisivo, ha l'onere di indicare: (a) quale fatto non sarebbe stato esaminato; (b) quando e da chi era stato dedotto in giudizio; (c) come era stato provato; (d) perché era decisivo.

Nel caso di specie, il ricorso fa riferimento soltanto al solo punto (a) ma è carente sia quanto al punto (b) che al punto (c), che al punto (d), non riproducendo il ricorso l'atto di appello con il quale tale motivo sarebbe stato dedotto e provato, cosicché il ricorso è evidentemente altresì carente dal punto di vista dell'autosufficienza.

Peraltro, le doglianze della parte ricorrente, pur formalmente volte a denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo e l'illogicità della motivazione, investono nella sostanza realtà il merito della lite laddove ci si duole che la contestazione del consorziato della cartella di pagamento avrebbe impedito di ritenere assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio e quindi, oltre ad essere carenti sotto il profilo dell'autosufficienza del ricorso, sono insuscettibili di poter essere valutate in Cassazione attraverso la denuncia di un vizio di difetto di motivazione, in quanto con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito Ric. 2021 n. 22683 sez.

MT - ud. 18-10-2022 -5- poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404 del 2017; Cass. n. 5811 del 2019; Cass. n. 27899 del 2020; Cass. 18611 e 15276 del 2021).

Dunque, poiché l'unico motivo di impugnazione è inammissibile, conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile; in ragione della natura in rito d'inammissibilità del presente ricorso, parte ricorrente non può invocare utilmente a suo favore il precedente citato Cass., sez. 6-5, ord. n. 5533 del 2019, ove, a parti invertite, è stato rigettato il ricorso del Consorzio relativo a diversa annualità d'imposta.

Nulla va statuito in merito alle spese non essendosi costituito il Consorzio di bonifica.

Deve altresì evidenziarsi che la notifica del ricorso per cassazione effettuata al procuratore costituito nel giudizio di merito per Equitalia determinerebbe la nullità del ricorso alla stregua dei principi espressi da Cass.

S.U. n. 15911 del 2021 in materia, ma la declaratoria d'inammissibilità del ricorso consente di ritenere superflua la rinnovazione in ragione dei principi in materia di ragionevole durata del processo, perché la concessione di tale termine si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio, in violazione dei principi del giusto processo e della durata ragionevole dei giudizi ex art. 111 Cost. e 6 CEDU, senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (Cass. n. 19019 del 2021).

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il Ric. 2021 n. 22683 sez.

MT - ud. 18-10-2022 -6- ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prev

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22683-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] SIBARI E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 11210661002; - intimati - avverso la sentenza n. 397/3/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso della parte contribuente avverso una cartella di pagamento di Equitalia sud s.p.a. relativa a contributi consortili per gli anni 2007 e 2008 dovuti al Consorzio di bonifica della Piana di Sibari e della media valle del Crati; la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello della parte contribuente affermando che in assenza di impugnazione da parte del contribuente del piano di classifica con relativo perimetro di contribuenza, non è il Consorzio a dover provare la sussistenza del beneficio ma, al contrario, è il contribuente a doverne dimostrare l'insussistenza. Avverso la suddetta sentenza la parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre il Consorzio non si costituiva. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia difetto, insufficienza ed illogicità della motivazione e violazione, nonché omesso esame di un fatto decisivo in quanto la sussistenza del beneficio deve essere necessariamente provata dal Consorzio che chieda il pagamento dei contributi consortili. Il motivo di impugnazione è inammissibile. Secondo questa Corte, infatti: in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel Ric. 2021 n. 22683 sez. MT - ud. 18-10-2022 -2- ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. n. 7090 del 2022); l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla I. n. 143 del 2012, prevede l'"omesso esame" come riferito ad "un fatto decisivo per il giudizio" ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate (Cass. n. 2268 del 2022); l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nell'attuale testo modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico- naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (Cass. n. 22397 del 2019); in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale Ric. 2021 n. 22683 sez. MT - ud. 18-10-2022 -3- vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 22598 del 2018). Il ricorso della parte contribuente è inammissibile perché, in maniera confusa e disorganica, lamenta un vizio di motivazione, in modo peraltro promiscuo tra la previgente e la nuova formulazione dell'art. 360 n. 5, c.p.c. e lamentando una non meglio precisata violazione, a scapito quindi della chiarezza e comprensibilità del ricorso. Pertanto, e dal momento che sono promiscuamente denunciate - in un unico motivo - plurime doglianze, il motivo è specificamente inammissibile per mescolanza non scindibile dei vizi (Cass. n. 3554 del 2017; Cass. n. 28789 del 2022). In effetti, nel ricorso per cassazione, i motivi di impugnazione che prospettino una pluralità di questioni precedute unitariamente dalla elencazione delle norme asseritamente violate sono inammissibili in quanto, da un lato, costituiscono una negazione della regola della chiarezza e, dall'altro, richiedono un intervento della Corte volto ad enucleare dalla mescolanza dei motivi le parti concernenti le separate censure (Cass. n. 18021 del 2016; Cass.n. 28789 del 2022). Ric. 2021 n. 22683 sez. MT - ud. 18-10-2022 -4- Inoltre, secondo Cass. n. 20414 del 2021: il motivo è inammissibile, in quanto il vizio di omesso esame del fatto decisivo è dedotto in modo inesaustivo. Le Sezioni Unite di questa Corte n. 8053 del 2014, infatti, nell'interpretare il nove/lato art. 360 cod. proc. civ., n. 5, hanno stabilito che colui il quale intenda denunciare in sede di legittimità un errore consistito ne/l'omesso esame d'un fatto decisivo, ha l'onere di indicare: (a) quale fatto non sarebbe stato esaminato; (b) quando e da chi era stato dedotto in giudizio; (c) come era stato provato; (d) perché era decisivo. Nel caso di specie, il ricorso fa riferimento soltanto al solo punto (a) ma è carente sia quanto al punto (b) che al punto (c), che al punto (d), non riproducendo il ricorso l'atto di appello con il quale tale motivo sarebbe stato dedotto e provato, cosicché il ricorso è evidentemente altresì carente dal punto di vista dell'autosufficienza. Peraltro, le doglianze della parte ricorrente, pur formalmente volte a denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo e l'illogicità della motivazione, investono nella sostanza realtà il merito della lite laddove ci si duole che la contestazione del consorziato della cartella di pagamento avrebbe impedito di ritenere assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio e quindi, oltre ad essere carenti sotto il profilo dell'autosufficienza del ricorso, sono insuscettibili di poter essere valutate in Cassazione attraverso la denuncia di un vizio di difetto di motivazione, in quanto con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito Ric. 2021 n. 22683 sez. MT - ud. 18-10-2022 -5- poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404 del 2017; Cass. n. 5811 del 2019; Cass. n. 27899 del 2020; Cass. 18611 e 15276 del 2021). Dunque, poiché l'unico motivo di impugnazione è inammissibile, conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile; in ragione della natura in rito d'inammissibilità del presente ricorso, parte ricorrente non può invocare utilmente a suo favore il precedente citato Cass., sez. 6-5, ord. n. 5533 del 2019, ove, a parti invertite, è stato rigettato il ricorso del Consorzio relativo a diversa annualità d'imposta. Nulla va statuito in merito alle spese non essendosi costituito il Consorzio di bonifica. Deve altresì evidenziarsi che la notifica del ricorso per cassazione effettuata al procuratore costituito nel giudizio di merito per Equitalia determinerebbe la nullità del ricorso alla stregua dei principi espressi da Cass. S.U. n. 15911 del 2021 in materia, ma la declaratoria d'inammissibilità del ricorso consente di ritenere superflua la rinnovazione in ragione dei principi in materia di ragionevole durata del processo, perché la concessione di tale termine si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio, in violazione dei principi del giusto processo e della durata ragionevole dei giudizi ex art. 111 Cost. e 6 CEDU, senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (Cass. n. 19019 del 2021). Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il Ric. 2021 n. 22683 sez. MT - ud. 18-10-2022 -6- ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prev
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