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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2017/2019

ECLI:EU:T:2019:841
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019TJ0029_INF

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 5 dicembre 2019 – [OSCURATO:PERSONA] / EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] care in getting it there) (causa T‑29/19) «Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo [OSCURATO:PERSONA] care in getting it there – Marchi nazionali denominativi anteriori idéa logistique, [OSCURATO:PERSONA] e groupe idea – Marchio nazionale figurativo anteriore iDÉA – Registrazioni internazionali che designano l’Unione europea – Marchio figurativo anteriore iDÉA e denominativo anteriore [OSCURATO:PERSONA] – Impedimenti alla registrazione relativi – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Utilizzo nella normale prassi commerciale di un segno di portata non puramente locale – Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001»

1. Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Riesame dei fatti alla luce di prove prodotte per la prima volta dinanzi ad esso – Esclusione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 72) (v. punto 20)

2. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchio figurativo [OSCURATO:PERSONA] care in getting it there – Marchi denominativi idéa logistique, [OSCURATO:PERSONA] e groupe idea – Marchi figurativi iDÉA [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 46, 50, 72, 79‑81)

3. Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Controllo sulla legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso – Controllo della qualificazione giuridica data ai fatti della controversia (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 72) (v. punto 120)

4. Procedimento giurisdizionale – Obbligo per il giudice di attenersi all’ambito della controversia definito dalle parti – Obbligo per il giudice di pronunciarsi fondandosi unicamente sugli argomenti dedotti dalle parti – Insussistenza (v. punto 120) Oggetto Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 novembre 2018 (procedimento R 2064/2017-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA].

Dispositivo 1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 12 novembre 2018 (procedimento R 2064/2017-4) è annullata. 2) L’EUIPO e la [OSCURATO:PERSONA] BV sopporteranno le proprie spese nonché, ciascuno, la metà delle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TJ0029_INF Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 5 dicembre 2019 – [OSCURATO:PERSONA] / EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] care in getting it there) (causa T‑29/19) «Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo [OSCURATO:PERSONA] care in getting it there – Marchi nazionali denominativi anteriori idéa logistique, [OSCURATO:PERSONA] e groupe idea – Marchio nazionale figurativo anteriore iDÉA – Registrazioni internazionali che designano l’Unione europea – Marchio figurativo anteriore iDÉA e denominativo anteriore [OSCURATO:PERSONA] – Impedimenti alla registrazione relativi – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Utilizzo nella normale prassi commerciale di un segno di portata non puramente locale – Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001» 1. Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Riesame dei fatti alla luce di prove prodotte per la prima volta dinanzi ad esso – Esclusione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 72) (v. punto 20) 2. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchio figurativo [OSCURATO:PERSONA] care in getting it there – Marchi denominativi idéa logistique, [OSCURATO:PERSONA] e groupe idea – Marchi figurativi iDÉA [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 46, 50, 72, 79‑81) 3. Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Controllo sulla legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso – Controllo della qualificazione giuridica data ai fatti della controversia (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 72) (v. punto 120) 4. Procedimento giurisdizionale – Obbligo per il giudice di attenersi all’ambito della controversia definito dalle parti – Obbligo per il giudice di pronunciarsi fondandosi unicamente sugli argomenti dedotti dalle parti – Insussistenza (v. punto 120) Oggetto Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 novembre 2018 (procedimento R 2064/2017-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. Dispositivo 1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 12 novembre 2018 (procedimento R 2064/2017-4) è annullata. 2) L’EUIPO e la [OSCURATO:PERSONA] BV sopporteranno le proprie spese nonché, ciascuno, la metà delle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA].
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