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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26988/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1/7OSSERVA Rilevato che il ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, è inammissibile; considerato che le censure relative all'affermazione della responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 328 cod. pen. e al diniego dell'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. sono tese a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. in particolare pagine 2-bis, 3-bis e 4-bis della sentenza impugnata); rilevato che, in relazione alla memoria con cui la ricorrente ha contestato l'assegnazione del ricorso alla Settima Sezione di questa Corte, deducendo la fondatezza dei motivi articolati, possono reiterarsi le argomentazioni innanzi svolte; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1/7OSSERVA Rilevato che il ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, è inammissibile; considerato che le censure relative all'affermazione della responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 328 cod. pen. e al diniego dell'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. sono tese a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. in particolare pagine 2-bis, 3-bis e 4-bis della sentenza impugnata); rilevato che, in relazione alla memoria con cui la ricorrente ha contestato l'assegnazione del ricorso alla Settima Sezione di questa Corte, deducendo la fondatezza dei motivi articolati, possono reiterarsi le argomentazioni innanzi svolte; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 26988/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris