CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2023
Cassazione n. 29450/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 7444/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo di condanna per il reato di furto aggravato di energia elettrica; Rilevato che i motivi di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. - sono, il primo, generico per indeterminatezza, il secondo manifestamente infondato in quanto, se è vero che la Corte territoriale ha erroneamente fatto riferimento anche alla violenza sulle cose (dato di fatto inconferente rispetto all'attenuante invocata), ha comunque adeguatamente giustificato la reiezione della richiesta difensiva osservando che si era trattato di un prelievo continuativo, interrotto solo dal controllo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il PresiOginte