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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42086/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -& Motivi della decisione Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, con cui è stato dichiarato inammissibile l'appello dell'imputato avverso la sentenza di condanna emessa a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato.

Letto il ricorso proposto dalla difesa, in cui si lamenta come la Corte d'appello abbia trascurato di considerare le incongruenze logiche evidenziate nella sentenza di primo grado in ordine alla certa attribuzione della commissione del reato al ricorrente.

Considerato che i motivi dedotti dal ricorrente risultano manifestamente infondati.

Invero„ la Corte territoriale ha ritenuto che l'impugnazione proposta dal [OSCURATO:PERSONA] dovesse essere dichiarata inammissibile per mancanza di specificità dei motivi di appello.

Sotto questo profilo, che assume carattere di centralità nella disamina della questione, occorre rammentare in cosa consista la specificità dei motivi.

Ciò risulta agevole alla luce dei principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella pronuncia n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, così massimata: «L'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato».

L'ordinanza impugnata ha fatto buon governo dei principi appena espressi, rimarcando come l'appellante si fosse limitato a chiedere l'assoluzione dal reato contestatogli, adducendo un'alternativa ricostruzione del fatto priva di confronto con le argornentazioni poste a sostegno della sentenza di condanna primo grado.

In sede di ricorso la difesa lamenta che l'ordinanza avrebbe affrontato il merito della questione, rivelando la fallacia del ragionamento seguito: in realtà, l'attenta motivazione della Corte d'appello analizza i motivi di appello, ponendo in evidenza, sotto ogni profilo, la mancanza di confronto con le argomentazioni espresse dal primo giudice.

Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), 9 4e, alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 17 ot

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -& Motivi della decisione Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, con cui è stato dichiarato inammissibile l'appello dell'imputato avverso la sentenza di condanna emessa a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato. Letto il ricorso proposto dalla difesa, in cui si lamenta come la Corte d'appello abbia trascurato di considerare le incongruenze logiche evidenziate nella sentenza di primo grado in ordine alla certa attribuzione della commissione del reato al ricorrente. Considerato che i motivi dedotti dal ricorrente risultano manifestamente infondati. Invero„ la Corte territoriale ha ritenuto che l'impugnazione proposta dal [OSCURATO:PERSONA] dovesse essere dichiarata inammissibile per mancanza di specificità dei motivi di appello. Sotto questo profilo, che assume carattere di centralità nella disamina della questione, occorre rammentare in cosa consista la specificità dei motivi. Ciò risulta agevole alla luce dei principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella pronuncia n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, così massimata: «L'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato». L'ordinanza impugnata ha fatto buon governo dei principi appena espressi, rimarcando come l'appellante si fosse limitato a chiedere l'assoluzione dal reato contestatogli, adducendo un'alternativa ricostruzione del fatto priva di confronto con le argornentazioni poste a sostegno della sentenza di condanna primo grado. In sede di ricorso la difesa lamenta che l'ordinanza avrebbe affrontato il merito della questione, rivelando la fallacia del ragionamento seguito: in realtà, l'attenta motivazione della Corte d'appello analizza i motivi di appello, ponendo in evidenza, sotto ogni profilo, la mancanza di confronto con le argomentazioni espresse dal primo giudice. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), 9 4e, alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 ot