CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 31492/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2021 del TRIBUNALE di RIMINIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del Pubblico Ministero [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Rimini il 1° marzo 2021, in parziale riforma della sentenza con cui il Giudice di pace di Rimini il 27 novembre 2017 ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di lesioni colpose in danno [OSCURATO:PERSONA] (omettendo Semprini alla guida di un'auto di dare la precedenza al ciclomotore condotto da Angeli, così causando l'impatto ed in tal modo procurando ad Angeli lesioni guaribili in dodici giorni), in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia, oltre al risarcimento dei danni, in forma generica, alla parte civile,' (é,,p:f_.ein'l ha condannato altresì al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, il responsabile civile (società di assicurazioni); con conferma nel resto. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un unico motivo con il quale lamenta violazione di legge. Premette il ricorrente che la persona offesa/ costituita(/' parte civile il 18 maggio 2021, cioè prima della scadenza del termine finale per impugnare la sentenza del Tribunale (termine scadente il 15 luglio 2021), ha ritualmente rinunciato al ricorso immediato nei confronti dell'imputato, con accettazione da parte dello stesso, avvenuta il 30 giugno 2021. Tale situazione, documentata sub n. 2 e 3 al ricorso, equivarrebbe alla accettazione della remissione di querela, come puntualizzato già da Sez. 3, n. 42427 del 17/11/2011, ed imporrebbe l'adozione di sentenza di annullamento con rinvio, per essere il reato estinto per intervenuta rinuncia al rito immediato, con accettazione, da intendersi quale remissione di querela. 3. Il ricorso, originariamente fissato innanzi alla Sez. 7 della S.C., con ordinanza del 28 febbraio 2022 è stato restituito a Sez. 4 e quindi fissato nelle opportune forme. 4. Il P.G. della S.C. nella requisitoria scritta del 21 giugno 2022 ha chiesto annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto, per le seguenti ragioni. E' stato già - condivisibilmente - puntualizzato dalla Corte di legittimità che «Nel procedimento davanti al giudice di pace, data l'equiparazione legislativa (art. 21, comma quinto del D.Lgs. n. 274 del 2000) degli effetti della presentazione del ricorso immediato a quelli propri della querela, la rinuncia al ricorso, unita all'accettazione dell'imputato, produce l'estinzione del reato, così come la remissione della querela» (Sez. 4, n. 7366 del 06/02/2014, Agrati, Rv. 259328; nello stesso senso, v. già Sez. 3, n. 42427 del 05/10/2011, Ghedin, Rv. 251591, richiamata dal ricorrente, secondo cui «La rinuncia del ricorrente al ricorso immediato presentato avanti il Giudice di Pace ex art. 21 del D.Lgs. n. 274 del 2000 equivale alla remissione di querela derivandone, in caso di accettazior3e dell'imputato, l'estinzione del reato»). 2. Occorre, pertanto, annullare senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela, con accettazione, ponendo le spese del procedimento a carico dell'imputato. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi già reiteratamente affermati dalla Corte di legittimità e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della S.C. n. 84 dell'8 giugno 2016. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Spesa a carico dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]