Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 34705/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2017 della CORTE APPELLO di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG per l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA]

1. Con istanza avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il difensore chiede la restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari del 4 dicembre 2017, che ha confermato la condanna del predetto per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, pronunciata con sentenza del Tribunale di Cagliari del 29 aprile 2015, divenuta esecutiva il 27 marzo 2023.

2. A tal fine deduce che l'ordine di esecuzione relativo alla condanna inflitta dalla Corte di Cagliari è stato notificato il 14 agosto 2024, primo atto con il quale l'istante sarebbe venuto a conoscenza del processo, atto che non era stato tradotto nella lingua comprensibile per lo stesso.

E, inoltre, nel ricorso si asserisce che [OSCURATO:PERSONA] non ha avuto mai conoscenza del processo di secondo grado in quanto si trovava all'estero.

3. A fondamento dell'istanza si rileva infine che, pur essendogli stato assegnato un difensore di ufficio, [OSCURATO:PERSONA] non ha avuto contatti con lo stesso.

4. Il Procuratore generale "chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile*. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l'istanza debba essere rigettata.

2. Atteso che - diversamente dalle conclusioni del Procuratore generale - la regiudicanda ha per oggetto un'istanza, non un ricorso, volta ad accertare la sussistenza dei requisiti ex art. 175 cod. proc. pen., il [OSCURATO:PERSONA] rileva, innanzi tutto, che l'istanza è succintamente fondata sull'asserzione indimostrata della mancata conoscenza della lingua italiana.

Al riguardo non viene osservato alcun minimo onere di allegazione al fine di sostenere l'affermazione di non conoscere la lingua italiana, non essendo sufficiente in tal senso la mera cittadinanza straniera o l'affermazione di trovarsi all'estero per la durata del processo, al fine di 4ipiitiCc e-àr. ' 'YOét 'bbligo di traduzione dell'atto notificato.

Si noti al riguardo che l'istanza si limita ad affermare di non aver avuto contezza del secondo grado di giudizio.

3. Si evidenzia che l'istante non è stato processato in assenza ma risulta soltanto "non comparso", senza aver mai richiesto di disporre di un interprete, e che, pertanto, tutt'al più, la mancata traduzione avrebbe potuto comportare la declaratoria di nullità dell'ordine di esecuzione, che comunque non è stata richiesta, e non già della sentenza di appello.

1. Si noti, in particolare, che l'istanza richiede la verifica dei presupposti per la restitutio in integrum, ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., per far decorrere nuovamente i termini per il ricorso in cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, ma non si allega alcunché che possa sostenere il caso fortuito o la forza maggiore o l'effettiva mancata conoscenza della lingua italiana impedendo così ogni valutazione circa il periodo di tempo trascorso in Italia dall'istante da cui desumere la possibilità di comprendere o meno la lingua italiana.

2. In tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione, deve rilevarsi che ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., l'istanza per richiedere la restituzione nel termine va proposta nel termine di decadenza di dieci giorni da quando è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore e deve essere sostenuta da prove o almeno allegazioni utili a ritenere sussistenti i presupposti della restitutio in integrum.

3. Ne consegue che l'istanza deve essere rigettata.

P.Q.M.

Rigetta l'istanza di restituzione in termini.

Così deciso in Roma il 14 m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2017 della CORTE APPELLO di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG per l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA] 1. Con istanza avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il difensore chiede la restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari del 4 dicembre 2017, che ha confermato la condanna del predetto per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, pronunciata con sentenza del Tribunale di Cagliari del 29 aprile 2015, divenuta esecutiva il 27 marzo 2023. 2. A tal fine deduce che l'ordine di esecuzione relativo alla condanna inflitta dalla Corte di Cagliari è stato notificato il 14 agosto 2024, primo atto con il quale l'istante sarebbe venuto a conoscenza del processo, atto che non era stato tradotto nella lingua comprensibile per lo stesso. E, inoltre, nel ricorso si asserisce che [OSCURATO:PERSONA] non ha avuto mai conoscenza del processo di secondo grado in quanto si trovava all'estero. 3. A fondamento dell'istanza si rileva infine che, pur essendogli stato assegnato un difensore di ufficio, [OSCURATO:PERSONA] non ha avuto contatti con lo stesso. 4. Il Procuratore generale "chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile*. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l'istanza debba essere rigettata. 2. Atteso che - diversamente dalle conclusioni del Procuratore generale - la regiudicanda ha per oggetto un'istanza, non un ricorso, volta ad accertare la sussistenza dei requisiti ex art. 175 cod. proc. pen., il [OSCURATO:PERSONA] rileva, innanzi tutto, che l'istanza è succintamente fondata sull'asserzione indimostrata della mancata conoscenza della lingua italiana. Al riguardo non viene osservato alcun minimo onere di allegazione al fine di sostenere l'affermazione di non conoscere la lingua italiana, non essendo sufficiente in tal senso la mera cittadinanza straniera o l'affermazione di trovarsi all'estero per la durata del processo, al fine di 4ipiitiCc e-àr. ' 'YOét 'bbligo di traduzione dell'atto notificato. Si noti al riguardo che l'istanza si limita ad affermare di non aver avuto contezza del secondo grado di giudizio. 3. Si evidenzia che l'istante non è stato processato in assenza ma risulta soltanto "non comparso", senza aver mai richiesto di disporre di un interprete, e che, pertanto, tutt'al più, la mancata traduzione avrebbe potuto comportare la declaratoria di nullità dell'ordine di esecuzione, che comunque non è stata richiesta, e non già della sentenza di appello. 1. Si noti, in particolare, che l'istanza richiede la verifica dei presupposti per la restitutio in integrum, ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., per far decorrere nuovamente i termini per il ricorso in cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, ma non si allega alcunché che possa sostenere il caso fortuito o la forza maggiore o l'effettiva mancata conoscenza della lingua italiana impedendo così ogni valutazione circa il periodo di tempo trascorso in Italia dall'istante da cui desumere la possibilità di comprendere o meno la lingua italiana. 2. In tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione, deve rilevarsi che ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., l'istanza per richiedere la restituzione nel termine va proposta nel termine di decadenza di dieci giorni da quando è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore e deve essere sostenuta da prove o almeno allegazioni utili a ritenere sussistenti i presupposti della restitutio in integrum. 3. Ne consegue che l'istanza deve essere rigettata. P.Q.M. Rigetta l'istanza di restituzione in termini. Così deciso in Roma il 14 m