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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00451/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che la Corte di appello di Bologna ha adeguatamente motivato in merito alla determinazione della pena, condividendo la determinazione della pena irrogata dal primo Giudice, in ragione della contestata recidiva, reiterata, specifica e infraquinquennale, ritenuta equivalente alle attenuanti generiche, oltre che della gravità delle condotte di reato, per la estrema caparbietà criminale dimostrata dall'imputato, e quindi sulla base di una valutazione negativa della personalità dell'imputato tale da incidere sulla sua pericolosità sociale; ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso sono generiche perché a fronte di una motivazione che si riporta alle considerazioni del giudice di primo grado (in punto di durata della condotta oppositiva e intensità del dolo), invocano una pena più mite sulla base di una diversa e più benevola ricostruzione dei fatti, ma senza alcuna concreta indicazione che giustifichi il dedotto vizio di motivazione; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così eciso il 2 dicembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore [OSCURATO:PERSONA] o Ama o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che la Corte di appello di Bologna ha adeguatamente motivato in merito alla determinazione della pena, condividendo la determinazione della pena irrogata dal primo Giudice, in ragione della contestata recidiva, reiterata, specifica e infraquinquennale, ritenuta equivalente alle attenuanti generiche, oltre che della gravità delle condotte di reato, per la estrema caparbietà criminale dimostrata dall'imputato, e quindi sulla base di una valutazione negativa della personalità dell'imputato tale da incidere sulla sua pericolosità sociale; ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso sono generiche perché a fronte di una motivazione che si riporta alle considerazioni del giudice di primo grado (in punto di durata della condotta oppositiva e intensità del dolo), invocano una pena più mite sulla base di una diversa e più benevola ricostruzione dei fatti, ma senza alcuna concreta indicazione che giustifichi il dedotto vizio di motivazione; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così eciso il 2 dicembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore [OSCURATO:PERSONA] o Ama o
Sentenza Cassazione n. 00451/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris