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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2021

Cassazione n. 43140/2021

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto monoaggravato.

2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, con un unico atto a firma del comune difensore, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., lamentando che erroneamente il giudice di appello avesse confermato il giudizio ex art. 69 cod. pen. in termini di equivalenza tra contrapposte circostanze invece di riconoscere prevalenza alle circostanze attenuanti generiche.

3. I ricorsi sono inammissibili.

Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).

4. Dalla inammissibilità dei ricorsi discende la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10/11/2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto monoaggravato. 2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, con un unico atto a firma del comune difensore, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., lamentando che erroneamente il giudice di appello avesse confermato il giudizio ex art. 69 cod. pen. in termini di equivalenza tra contrapposte circostanze invece di riconoscere prevalenza alle circostanze attenuanti generiche. 3. I ricorsi sono inammissibili. Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). 4. Dalla inammissibilità dei ricorsi discende la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 43140/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris