CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 settembre 2021
Cassazione n. 36219/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia, avverso la sentenza del Tribunale di Verona emessa in data 23/09/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, che, ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e 16 d.l. 228 del 2021, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali, per essere i reati estinti per prescrizione ed il rigetto del ricorso agli effetti civili. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Verona in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, dichiarava inammissibile l'appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di pace di Verona in data 13/05/2016, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, per il reato di minaccia, commesso in Legnano il 15/11/2011. 2. Il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Venezia ricorre, deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 32 d. Igs. 28/08/2000, n. 274 e 585, comma 1, lett. b), e comma 2, lett. c), cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in quanto la sentenza di primo grado era stata emessa in data 13/05/2016 e depositata il 23/05/2016, quindi dopo dieci giorni dalla lettura del dispositivo; considerato che all'imputato non spettava alcuna notifica e che il termine di giorni trenta per impugnare era decorso dalla scadenza del termine di giorni quindici dalla data della lettura del dispositivo, quindi dal 28/05/2016, l'impugnazione, depositata il 24/06/2016, era tempestiva. 3. La difesa dell'imputato ha depositato memoria difensiva con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata o, in subordine, la declaratoria di estinzione per prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso del Procuratore generale è fondato e va, pertanto, accolto. La sentenza impugnata risulta emessa in data 13/05/2016 e depositata il 23/05/2016, ai sensi dell'art. 32, comma 4, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274; considerato che all'imputato assente non spettava alcuna notifica e che il termine di giorni trenta, per impugnare la sentenza, sarebbe decorso in data 27/06/2016, l'impugnazione, depositata il 24/06/2016, era tempestiva. Tuttavia, il reato di minaccia risulta estinto per prescrizione, considerato il termine massimo pari ad anni sette mesi sei, cui vanno aggiunti mesi due e giorni sei di sospensione - a seguito di adesione della difesa all'astensione di categoria, con rinvio dell'udienza dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 24/01/2014 - risulta maturato in data 16/05/2019. Ne consegue, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, agli effetti penali, per essere il reato estinto per prescrizione e l'annullamento della medesima sentenza con rinvio al Giudice civile competente per valore in grado di appello; ciò in quanto, qualora la declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrìzione non sia accompagnata da alcuna motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato, ai fini delle statuizioni civili si impone l'annullamento della sentenza agli effetti civili, con rinvio al giudice 2 civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'art. 622 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 44685 del 23/09/2015, N., Rv. 265561). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali per essere il reato estinto per prescrizione; annulla la medesima sentenza agli effetti civili, con rinvio al Giudice civile competente