CassazionedecretoSezione 2Decisione del 28 aprile 2022
Cassazione n. 38205/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CZ) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANZARO, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], in giudizio trattato con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 28/04/2022-dep. 9/06/2022 il TRIBUNALE di CATANZARO-sez. riesame rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di DONATO Giuseppe contro il decreto in data 11/03/2022, col quale il GIP del TRIBUNALE di CATANZARO aveva disposto il sequestro preventivo di denaro e titoli rinvenuti nella sua disponibilità, e aveva ipotizzato i reati di usura e di estorsione. 2. DONATO propone ricorso per cassazione e, sul presupposto che un primo decreto di sequestro, di natura probatoria, era stato annullato dal Collegio del riesame, deduce i seguenti motivi: 2.1. come primo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 240 bis cod. pen. Censura, come già avvenuto con i motivi nuovi depositati in udienza a sostegno della richiesta di riesame, la sussistenza dei presupposti per la confisca allargata, e si riporta alla consulenza tecnica di parte e alla allegata documentazione per sostenere, attraverso la ricostruzione dei redditi percepiti dal 1986 fino al 2019, la proporzione fra entrate e uscite lecite riscontrabili: fra le prime non vi era soltanto la remunerazione come dipendente di una ASL, bensì pure entrate straordinarie, e comunque di altro tipo (riscossione canoni di locazione, TFR percepito dal ricorrente dopo la morte del coniuge, smobilizzo e dividendi di titoli) di cui il TRIBUNALE non avrebbe tenuto conto; 2.2. come secondo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen. e, mentre ribadisce l'assenza di proporzione, contesta l'essersi il TRIBUNALE sostituito al GIP nell'articolazione di motivi a sostegno della misura cautelare reale. Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. presenta conclusioni scritte per il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Va premesso che per legge, e per conseguente costante orientamento di questa S.C. (cf. Sez. 2, sentenza n. 18951 del 14/03/2017 dep. 20/04/2017 Rv. 269656-01 imputati Napoli e altro), "il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice." Ciò sulla scia di Sez. U, Sentenza n. 25932 del 29/05/2008 dep. 26/06/2008 Rv. 239692 imputato [OSCURATO:PERSONA], secondo cui, in aggiunta, i "vizi della motivazione (devono essere) così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice." Non è il caso della ordinanza impugnata, che fonda il rigetto su una struttura argomentativa congrua e coerente: non essendo in discussione gli indizi di reità - il ricorrente non ha peraltro avanzato istanza di riesame sulla misura personale degli arresti domiciliari, sì che il quadro gravemente indiziario a suo carico è coperto dal giudicato cautelare -, alla censura attinente alla disponibilità da fonti lecite delle risorse finanziarie di cui egli è stato trovato in possesso, il Collegio del riesame ha replicato non limitandosi, come sostenuto dalla difesa, ad agganciare la sproporzione allo stipendio mensile di 1400 euro, del tutto incompatibile col mantenimento della famiglia e con un patrimonio valutato complessivamente in 300.000 euro. il TRIBUNALEha invero dato conto delle singole voci di accumulo spiegando: - che il TFR della moglie, deceduta nel 2008, è stato dì 36.000 euro, e pertanto inidoneo a raggiungere la somma di cui egli disponeva; t - che dall'attività di meccanico, che egli assumere di avere svolto, non è dimostrato il conseguimento di redditi; - che redditi significativi non potevano certamente derivare dalla remuneratività di immobili dallo scarso rendimento; - che le liquidazioni, di cui ha fruito, da sinistri stradali non hanno superato i 20.000 euro; - che gli interessi sugli investimenti finanziari sono stati assai bassi; - che la contestazione riguardante le spese per il mantenimento della famiglia è rimasta nel generico. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso a Roma il 21/