CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 febbraio 2026
Cassazione n. 08967/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che tutti i motivi di ricorso, con ii quale si lamenta violazione dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. erronea applicazione dell'art. 56 cod. pen., violazione degli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen. nonché dell'art. 163 cod. pen., non sono formulati in termini consentiti dalla legge in questa sede in quanto, risultando solo formalmente ia censurare presunte carenze motivazionali, ed invero volti a contestare la valutazione delle risultanze processuali posta dai giudici di merito a base del loro convincimento, essi risultano privi di specificità e del tutto generici, non essendo connotati da un effettivo confronto con l'esposizione degli elementi di fatto e le corrette argomentazioni logiche e giuridiche indicate dalla Corte territoriale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dellp ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ílà ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 3 febbraio 2026.