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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 45734/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] - udito il dif sore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma di quella pronunciata, all'esito di giudizio abbreviato, in primo grado, ridetermìnava le pene inflitte a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto la decisione di condanna.

Gli imputati erano stati ritenuti colpevoli dei reati a loro ascritti (associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento della immigrazione clandestina e allo sfruttamento dell'attività lavorativa altrui (capo A), di attività organizzata di intermediazione di manodopera (capo B), di favoreggiamento della immigrazione clandestina (capo C), con l'eccezione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assolti dal capo C per non aver commesso il fatto.

Su ricorso per cassazione proposto - tra gli altri - nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - odierni ricorrenti - la sentenza emessa dalla Corte di Appello veniva annullata, senza rinvio, limitatamente al reato di cui all'art. 603-bis cod.pen. contestato al capo B, perché il fatto non sussiste (con eliminazione della relativa pena); con rinvio in ordine al trattamento sanzionatorio relativamente al reato di cui al capo A. 2.Avverso la suindicata pronuncia di questa Corte hanno proposto ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. i condannati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, deducendo, con l'unico motivo articolato, che essendo stati í ricorrenti assolti dagli unici reati fine contestai - quello di cui al capo C già in primo grado e quello di cui al capo B in sede di legittimità - costituenti le condotte descritte al capo A dell'imputazione in relazione al reato associativo, si sarebbe imposta l'assoluzione anche da quest'ultimo reato.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle partì che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ricorsi sono inammissibili. ricorsOfinammissibile.perché avanzato fuori dai casi consentiti (art. 625, comma 4, cod. • proc. pen.), deducendo in realtà esso errate soluzioni in diritto e non errori di fatto.I ricorrenti assumono che se è vero, da un lato, che non sussiste il fatto contestato al capo B, (attività organizzata di intermediazione di manodopera e di sfruttamento del lavoro) e, dall'altro, che essi non hanno partecipato ad alcuna delle condotte di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina cui il delitto associativo sarebbe stato finalizzato, risulterebbe altrettanto vero che gli stessi non hanno offerto alcun contributo alla realizzazione del programma criminale dell'associazione, sicché la mancata percezione di siffatta obiettiva circostanza da parte dei giudici della pronuncia impugnata costituirebbe errore di fatto.

La doglianza si fonda sul generico assunto secondo cui i giudici non sì sarebbero resi conto che assolvendo - anche - dal reato di cui al capo B sarebbero venuti meno i presupposti per la conferma della condanna per il reato associativo; l'errore di fatto si fonderebbe dunque su un indimostrato errore percettivo in cui sarebbe incorso il gìudìce di merito.

Ebbene, di là dell'apoditticità e genericità dell'assunto, avendo i giudici piuttosto vagliato entrambi i motivi di ricorso sia quello sul reato fine, accogliendolo, sia quello sul reato associativo, ritenuto inammissibile per l'assorbente sua aspecificità e perché implicante rivalutazione probatoria, e di merito, non consentita al giudice di legittimità (precisando anche che l'accertamento relativo alle modalità delle condotte tenute dai ricorrenti nei confronti dei lavoratori alle loro dipendenze è estraneo al giudizio relativo alla sussistenza del vincolo associativo tra gli imputati, rispetto al quale le sentenze di merito hanno valorizzato il ruolo svolto da ciascuno nella coordinata attività finalizzata allo sfruttamento del lavoro degli immigrati irregolari), è evidente che nel caso di specie si è azionato non già un errore di fatto ma un errore di diritto (e ciò senza nemmeno considerare che è pacifico nella giurisprudenza anche di questa Corte che la condanna per il reato associativo può prescindere da una condanna per i reati fine che può anche mancare). 1) rícorsì•, in altri termini, come fatto notare anche dal P.G., ponsiveome premessa, al fine di dimostrare che nel caso di specie ricorra un errore di fatto, di tipo percettivo, genericamente l'assioma secondo cui una volta intervenuta l'assoluzione per i reati di cui ai capi B e C (per C già in primo grado), non sarebbe residuato alcun contributo rilevante ai fini dell'integrazione del reato associativo; si assume che nella mancata percezione di tale obbiettiva circostanza risiederebbe l'errore di fatto in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata; e ciò si eccepisce, come già sopra detto, senza minimamente confrontarsi con la pronuncia impugnata.

Ne discende che, poiché, come ha avuto modo dì affermare più volte questa Corte, l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica, il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Cass.29240/2018, Rv. 273193 - 01), e ai fini dell'ammissibilità del ricorso straordinario per errore di fatto è necessario che sia denunciata una disattenzione di ordine meramente percettivo, causata da una svista o da un equivoco, la cui presenza sia immediatamente ed oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso- evenienza comunque non ricorrente nel caso di specie - e che abbia determinato una decisione diversa da quella adottata, dovendosi escludere che il rimedio in oggetto possa essere utilizzato al fine di denunciare un errore di valutazione (Sez. 6, n. 27035 del 19/02/2008, Rv. 240973 - 01), il ricorso in esame è inammissibile anche per manifesta infondatezza.

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva !a declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] - udito il dif sore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma di quella pronunciata, all'esito di giudizio abbreviato, in primo grado, ridetermìnava le pene inflitte a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto la decisione di condanna. Gli imputati erano stati ritenuti colpevoli dei reati a loro ascritti (associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento della immigrazione clandestina e allo sfruttamento dell'attività lavorativa altrui (capo A), di attività organizzata di intermediazione di manodopera (capo B), di favoreggiamento della immigrazione clandestina (capo C), con l'eccezione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assolti dal capo C per non aver commesso il fatto. Su ricorso per cassazione proposto - tra gli altri - nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - odierni ricorrenti - la sentenza emessa dalla Corte di Appello veniva annullata, senza rinvio, limitatamente al reato di cui all'art. 603-bis cod.pen. contestato al capo B, perché il fatto non sussiste (con eliminazione della relativa pena); con rinvio in ordine al trattamento sanzionatorio relativamente al reato di cui al capo A. 2.Avverso la suindicata pronuncia di questa Corte hanno proposto ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. i condannati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, deducendo, con l'unico motivo articolato, che essendo stati í ricorrenti assolti dagli unici reati fine contestai - quello di cui al capo C già in primo grado e quello di cui al capo B in sede di legittimità - costituenti le condotte descritte al capo A dell'imputazione in relazione al reato associativo, si sarebbe imposta l'assoluzione anche da quest'ultimo reato. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle partì che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ricorsi sono inammissibili. ricorsOfinammissibile.perché avanzato fuori dai casi consentiti (art. 625, comma 4, cod. • proc. pen.), deducendo in realtà esso errate soluzioni in diritto e non errori di fatto.I ricorrenti assumono che se è vero, da un lato, che non sussiste il fatto contestato al capo B, (attività organizzata di intermediazione di manodopera e di sfruttamento del lavoro) e, dall'altro, che essi non hanno partecipato ad alcuna delle condotte di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina cui il delitto associativo sarebbe stato finalizzato, risulterebbe altrettanto vero che gli stessi non hanno offerto alcun contributo alla realizzazione del programma criminale dell'associazione, sicché la mancata percezione di siffatta obiettiva circostanza da parte dei giudici della pronuncia impugnata costituirebbe errore di fatto. La doglianza si fonda sul generico assunto secondo cui i giudici non sì sarebbero resi conto che assolvendo - anche - dal reato di cui al capo B sarebbero venuti meno i presupposti per la conferma della condanna per il reato associativo; l'errore di fatto si fonderebbe dunque su un indimostrato errore percettivo in cui sarebbe incorso il gìudìce di merito. Ebbene, di là dell'apoditticità e genericità dell'assunto, avendo i giudici piuttosto vagliato entrambi i motivi di ricorso sia quello sul reato fine, accogliendolo, sia quello sul reato associativo, ritenuto inammissibile per l'assorbente sua aspecificità e perché implicante rivalutazione probatoria, e di merito, non consentita al giudice di legittimità (precisando anche che l'accertamento relativo alle modalità delle condotte tenute dai ricorrenti nei confronti dei lavoratori alle loro dipendenze è estraneo al giudizio relativo alla sussistenza del vincolo associativo tra gli imputati, rispetto al quale le sentenze di merito hanno valorizzato il ruolo svolto da ciascuno nella coordinata attività finalizzata allo sfruttamento del lavoro degli immigrati irregolari), è evidente che nel caso di specie si è azionato non già un errore di fatto ma un errore di diritto (e ciò senza nemmeno considerare che è pacifico nella giurisprudenza anche di questa Corte che la condanna per il reato associativo può prescindere da una condanna per i reati fine che può anche mancare). 1) rícorsì•, in altri termini, come fatto notare anche dal P.G., ponsiveome premessa, al fine di dimostrare che nel caso di specie ricorra un errore di fatto, di tipo percettivo, genericamente l'assioma secondo cui una volta intervenuta l'assoluzione per i reati di cui ai capi B e C (per C già in primo grado), non sarebbe residuato alcun contributo rilevante ai fini dell'integrazione del reato associativo; si assume che nella mancata percezione di tale obbiettiva circostanza risiederebbe l'errore di fatto in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata; e ciò si eccepisce, come già sopra detto, senza minimamente confrontarsi con la pronuncia impugnata. Ne discende che, poiché, come ha avuto modo dì affermare più volte questa Corte, l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica, il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Cass.29240/2018, Rv. 273193 - 01), e ai fini dell'ammissibilità del ricorso straordinario per errore di fatto è necessario che sia denunciata una disattenzione di ordine meramente percettivo, causata da una svista o da un equivoco, la cui presenza sia immediatamente ed oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso- evenienza comunque non ricorrente nel caso di specie - e che abbia determinato una decisione diversa da quella adottata, dovendosi escludere che il rimedio in oggetto possa essere utilizzato al fine di denunciare un errore di valutazione (Sez. 6, n. 27035 del 19/02/2008, Rv. 240973 - 01), il ricorso in esame è inammissibile anche per manifesta infondatezza. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva !a declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di
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