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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2021

ECLI:EU:T:2021:941
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62014TO0495(02)_INF

Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 17 dicembre 2021 – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa T‑495/14) «Responsabilità extracontrattuale – Politica economica e monetaria – Programma di sostegno alla stabilità di Cipro – Dichiarazioni dell’Eurogruppo del 16 e del 25 marzo 2013 concernenti Cipro – Dichiarazione del presidente dell’Eurogruppo del 21 marzo 2013 concernente Cipro – Designazione erronea del convenuto – Irricevibilità manifesta»

1. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Identificazione del convenuto – Designazione come convenuto, senza errore da parte del ricorrente, di una persona diversa dall’autore dell’atto impugnato – Irricevibilità – Limiti – Elementi che consentono di identificare il convenuto senza ambiguità – Assenza – Obbligo del Tribunale di identificare il convenuto – Assenza – Interpretazione erronea della qualità di convenuto da parte del ricorrente [Art. 268 TFUE; statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale (1991), art. 44, § 1, b)] (v. punti 47-49, 52, 54, 56-60)

2. Ricorso per risarcimento danni – [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] di risarcimento di un danno causato dall’Eurogruppo – Organo intergovernativo di natura informale – Assenza di competenze proprie – Insussistenza della qualità di organo o organismo dell’Unione – Irricevibilità (Artt. 3 e 13, § 1, TUE; art. 119, § 2, 137, 268 e 340, comma 2., TFUE; protocollo n. 14 allegato ai Trattati UE e FUE, art. 1) (v. punti 77-88) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 268 TFUE e intesa a ottenere il risarcimento del danno che i ricorrenti avrebbero subito in ragione delle dichiarazioni dell’Eurogruppo del 16 e del 25 marzo 2013 e della dichiarazione del presidente dell’Eurogruppo del 21 marzo 2013.

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] e la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] sono condannati a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. 3) [OSCURATO:PERSONA] europea sopporterà le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62014TO0495(02)_INF Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 17 dicembre 2021 – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa T‑495/14) «Responsabilità extracontrattuale – Politica economica e monetaria – Programma di sostegno alla stabilità di Cipro – Dichiarazioni dell’Eurogruppo del 16 e del 25 marzo 2013 concernenti Cipro – Dichiarazione del presidente dell’Eurogruppo del 21 marzo 2013 concernente Cipro – Designazione erronea del convenuto – Irricevibilità manifesta» 1. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Identificazione del convenuto – Designazione come convenuto, senza errore da parte del ricorrente, di una persona diversa dall’autore dell’atto impugnato – Irricevibilità – Limiti – Elementi che consentono di identificare il convenuto senza ambiguità – Assenza – Obbligo del Tribunale di identificare il convenuto – Assenza – Interpretazione erronea della qualità di convenuto da parte del ricorrente [Art. 268 TFUE; statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale (1991), art. 44, § 1, b)] (v. punti 47-49, 52, 54, 56-60) 2. Ricorso per risarcimento danni – [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] di risarcimento di un danno causato dall’Eurogruppo – Organo intergovernativo di natura informale – Assenza di competenze proprie – Insussistenza della qualità di organo o organismo dell’Unione – Irricevibilità (Artt. 3 e 13, § 1, TUE; art. 119, § 2, 137, 268 e 340, comma 2., TFUE; protocollo n. 14 allegato ai Trattati UE e FUE, art. 1) (v. punti 77-88) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 268 TFUE e intesa a ottenere il risarcimento del danno che i ricorrenti avrebbero subito in ragione delle dichiarazioni dell’Eurogruppo del 16 e del 25 marzo 2013 e della dichiarazione del presidente dell’Eurogruppo del 21 marzo 2013. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] e la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] sono condannati a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. 3) [OSCURATO:PERSONA] europea sopporterà le proprie spese.
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