CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 03518/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 del Corte di appello di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata in relazione al motivo proposto. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza pronunciata in data 07/10/202 dal G.i.p. presso il Tribunale di Ravenna con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, ad esito di rito abbreviato, alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto (art. 110, 61 n. 5, 628, comma terzo n. 1, cod. pen.; art. 110, 582 e 585 in relazione all'art. 576 n. 1 e 61 n. 2 cod. pen.). rekv 2. Bouadel ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, con un unico motivo di ricorso con il quale ha dedotto l'insussistenza di adeguata motivazione da parte della Corte di appello, con particolare riferimento ai motivi proposti in appello quanto alla mancata concessione della circostanza attenuante specifica di cui all'art. 62 n.6 cod. pen., nonostante il ricorrente si fosse adoperato per cercare di risarcire il danno ed inoltre perché non era stata rimossa, come richiesto, l'aggravante della minorata difesa. Con particolare riferimento alla circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. si doveva prendere atto che il decesso della persona offesa aveva impedito l'adempimento da parte del ricorrente. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo manifestamente infondato, generico e non consentito. Con l'unico motivo proposto il ricorrente lamenta una non congrua considerazione da parte della Corte di appello delle circostanze evidenziate quanto alla dosimetria della pena. Tale motivo si caratterizza all'evidenza per la sua genericità ed aspecificità, avendo omesso non solo di confrontarsi con la specifica motivazione della Corte di appello sul punto (che ha chiarito come il risarcimento del danno debba intervenire prima del giudizio, circostanza non ricorrente nel caso in esame, in mancanza di qualsiasi prova di una intervenuta offerta banco judicis anche nei confronti degli eredi della persona offesa), ma anche di allegare precisamente gli elementi dai quali desumere un'eventuale impossibilità per il Bouadel di risarcire il danno a causa del decesso della persona offesa (come la data di decesso della stessa) e gli elementi non correttamente valutati quanto alla minorata difesa. Ricorre, dunque, un'evidente mancanza di specificità del motivo. In tal senso, occorre ricordare che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p., all'inammissibilità (ex multis Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01). Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis