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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 7 dicembre 2021

Cassazione n. 34766/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: i [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2019 del TRIBUNALE di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio, e, per [OSCURATO:PERSONA], le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'erroneità della dichiarazione di assenza del proprio assistito. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza deliberata il 18/10/2019, il Tribunale di L'Aquila ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato di furto in abitazione aggravato e continuato e li ha condannati alla pena di anni 3 e di mesi 1 di reclusione.

2. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di L'Aquila, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. -violazione di legge in quanto la sentenza impugnata ha omesso di irrogare la pena pecuniaria.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'annullamento con rinvio, e, per [OSCURATO:PERSONA], il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'erroneità della dichiarazione di assenza del proprio assistito.

4. In premessa va rilevata la violazione delle norme che presiedono alla dichiarazione di assenza degli imputati.

Come questa Corte ha avuto modo di chiarire, è affetta da nullità assoluta, deducibile in ogni stato e grado del procedimento - e, deve aggiungersi a norma dell'art. 179 cod. proc. pen., rilevabile d'ufficio -, la notifica del decreto di citazione all'imputato eseguita in violazione della disciplina sull'assenza ex art. 420-bis (Sez. 5, n. 22752 del 21/01/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 281315); nel caso in esame la vocatio in iudicium di entrambi gli imputati è avvenuta attraverso notifica al difensore d'ufficio previa emissione nei loro confronti del decreto di irreperibilità da parte del pubblico ministero.

Ora, come rilevato dalle Sezioni unite di questa Corte, «l'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen., nell'ottica di una comprensibile "facilitazione" del compito del giudice, ha tipizzato dei casi in cui, ai fini della certezza della conoscenza della vocatio in ius, può essere valorizzata una notifica che non sia stata effettuata a mani proprie dell'imputato.

Letto nel contesto della disposizione, quindi, l'aver eletto domicilio, l'essere stato sottoposto a misura cautelare, aver nominato il difensore di fiducia, sono situazioni che consentono di equiparare la notifica regolare ma non a mani proprie alla effettiva conoscenza del processo.

Non si tratta, quindi, di una presunzione che consenta di ritenere conosciuto il processo e non più necessaria la prova della notifica, ma di casi in cui, nelle date condizioni, è ragionevole ritenere che l'imputato abbia effettivamente conosciuto l'atto regolarmente notificato secondo le date modalità.

Alcun effetto, invece, conseguirà ad una impossibilità di regolare notifica: risultare sloggiato al domicilio eletto non consentirà di procedere in assenza sulla scorta della notifica quale soggetto irreperibile o presso la casa comunale; risultare irreperibile non consentirà che la pur valida notifica ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. prevalga sul dato sostanziale della non conoscenza; aver nominato un difensore di fiducia che ha poi rinunciato al mandato o che sia stato revocato parimenti non consentirà di procedere senza certezza della conoscenza» (Sez.

U, n. 23948 del 28/11/2019, dep.2020, Ismail, Rv. 279420).

Ora, il verbale dibattimentale del 17/11/2017 non dà atto di alcun "fatto o atto" da cui desumere che gli imputati avevano avuto conoscenza della vocatio in iudicium, sicché il giudicante disponeva la rinnovazione delle ricerche degli imputati stessi.

Alla successiva udienza del 07/12/2021 - sempre in mancanza di comparizione degli imputati e alla presenza del difensore d'ufficio (sostituito ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen.) - il giudice, assumendo la regolarità delle precedenti notifiche ex art. 159 cod. proc. pen., disponeva la revoca delle già disposte nuove ricerche.

Pertanto, non essendo la procedura ex art. 159 cod. proc. pen. idonea, di per sé, ad assicurare la conoscenza della vocatio in iudicium e in difetto di qualsiasi elemento dal quale inferire la conoscenza del processo da parte degli imputati, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di L'Aquila per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: i [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2019 del TRIBUNALE di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio, e, per [OSCURATO:PERSONA], le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'erroneità della dichiarazione di assenza del proprio assistito. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 18/10/2019, il Tribunale di L'Aquila ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato di furto in abitazione aggravato e continuato e li ha condannati alla pena di anni 3 e di mesi 1 di reclusione. 2. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di L'Aquila, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. -violazione di legge in quanto la sentenza impugnata ha omesso di irrogare la pena pecuniaria. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'annullamento con rinvio, e, per [OSCURATO:PERSONA], il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'erroneità della dichiarazione di assenza del proprio assistito. 4. In premessa va rilevata la violazione delle norme che presiedono alla dichiarazione di assenza degli imputati. Come questa Corte ha avuto modo di chiarire, è affetta da nullità assoluta, deducibile in ogni stato e grado del procedimento - e, deve aggiungersi a norma dell'art. 179 cod. proc. pen., rilevabile d'ufficio -, la notifica del decreto di citazione all'imputato eseguita in violazione della disciplina sull'assenza ex art. 420-bis (Sez. 5, n. 22752 del 21/01/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 281315); nel caso in esame la vocatio in iudicium di entrambi gli imputati è avvenuta attraverso notifica al difensore d'ufficio previa emissione nei loro confronti del decreto di irreperibilità da parte del pubblico ministero. Ora, come rilevato dalle Sezioni unite di questa Corte, «l'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen., nell'ottica di una comprensibile "facilitazione" del compito del giudice, ha tipizzato dei casi in cui, ai fini della certezza della conoscenza della vocatio in ius, può essere valorizzata una notifica che non sia stata effettuata a mani proprie dell'imputato. Letto nel contesto della disposizione, quindi, l'aver eletto domicilio, l'essere stato sottoposto a misura cautelare, aver nominato il difensore di fiducia, sono situazioni che consentono di equiparare la notifica regolare ma non a mani proprie alla effettiva conoscenza del processo. Non si tratta, quindi, di una presunzione che consenta di ritenere conosciuto il processo e non più necessaria la prova della notifica, ma di casi in cui, nelle date condizioni, è ragionevole ritenere che l'imputato abbia effettivamente conosciuto l'atto regolarmente notificato secondo le date modalità. Alcun effetto, invece, conseguirà ad una impossibilità di regolare notifica: risultare sloggiato al domicilio eletto non consentirà di procedere in assenza sulla scorta della notifica quale soggetto irreperibile o presso la casa comunale; risultare irreperibile non consentirà che la pur valida notifica ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. prevalga sul dato sostanziale della non conoscenza; aver nominato un difensore di fiducia che ha poi rinunciato al mandato o che sia stato revocato parimenti non consentirà di procedere senza certezza della conoscenza» (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep.2020, Ismail, Rv. 279420). Ora, il verbale dibattimentale del 17/11/2017 non dà atto di alcun "fatto o atto" da cui desumere che gli imputati avevano avuto conoscenza della vocatio in iudicium, sicché il giudicante disponeva la rinnovazione delle ricerche degli imputati stessi. Alla successiva udienza del 07/12/2021 - sempre in mancanza di comparizione degli imputati e alla presenza del difensore d'ufficio (sostituito ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen.) - il giudice, assumendo la regolarità delle precedenti notifiche ex art. 159 cod. proc. pen., disponeva la revoca delle già disposte nuove ricerche. Pertanto, non essendo la procedura ex art. 159 cod. proc. pen. idonea, di per sé, ad assicurare la conoscenza della vocatio in iudicium e in difetto di qualsiasi elemento dal quale inferire la conoscenza del processo da parte degli imputati, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di L'Aquila per il giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tr
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