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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 novembre 2023

Cassazione n. 51288/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]]:; a seguito di procedura de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha integralmente confermato la sentenza del Tribunale di Frosinone in data 20 maggio 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di cui all'art. 646 cod. pen. 2.

Ricorre per cassazione l'imputato, con atto sottoscritto personalmente, lamentando la violazione di legge, il vizio di motivazione, il travisamento della prova e la lesione dei diritti di difesa.

3. Il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 novembre 2023 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]]:; a seguito di procedura de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha integralmente confermato la sentenza del Tribunale di Frosinone in data 20 maggio 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di cui all'art. 646 cod. pen. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, con atto sottoscritto personalmente, lamentando la violazione di legge, il vizio di motivazione, il travisamento della prova e la lesione dei diritti di difesa. 3. Il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023 Il Consigliere
Sentenza Cassazione n. 51288/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris